Come è organizzato questo manuale

Per ciascuna delle 16 materie del concorso, il manuale riporta il testo letterale (verbatim) della legge di riferimento, articolo per articolo e comma per comma, verificato direttamente sulle fonti ufficiali — non un riassunto.

Per 7 materie la legge di riferimento è breve o interamente pertinente al profilo di Istruttore/Agente di Polizia Locale ed è quindi riportata per intero. Per le altre 9 (leggi molto estese come il TUEL, il TULPS o il D.Lgs. 165/2001, oppure codici che coprono materie molto più ampie del programma, come il Codice Penale) è stato selezionato un ambito mirato: solo i Titoli e gli articoli di reale utilità per il concorso, escludendo le parti storiche, organizzative/dirigenziali o di dettaglio tecnico non pertinenti al ruolo. Il motivo specifico di ogni scelta — cosa è stato incluso, cosa escluso e perché — è spiegato nell'introduzione del capitolo interessato.

✅ completo testo integrale di tutti gli articoli della legge
🎯 ambito selezionato solo le parti rilevanti per il concorso — motivazione nel capitolo
🏛️ Parte 1 — Ordinamento e diritto pubblico
1
Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)
🎯 ambito selezionato
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), Parte I — Ordinamento istituzionale. Il TUEL ha 275 articoli in 4 Parti; questo capitolo riporta per intero i Titoli di maggiore rilievo per un concorso di polizia locale: Titolo I (Disposizioni generali), Titolo II (Comune, Provincia, forme associative), Titolo III Capo I (Organi di governo — Consiglio, Giunta, Sindaco, incluso l'art.54 sulle funzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica). Fonte: bosettiegatti.eu e brocardi.it (verbatim, con tecnica di richiesta per articoli singoli/ristretti per garantire testo letterale non riassunto). Restano fuori dal perimetro di questo capitolo, per scelta di ambito legata alla minore rilevanza per un concorso da agente di polizia locale: Titolo III Capi II-III (incandidabilità/ineleggibilità, sistema elettorale), Titolo III Capo IV (status amministratori locali, artt.77-87), Titolo IV (Organizzazione e personale, artt.88-111 — riportato più sotto), Titolo V (Servizi pubblici locali, artt.112-123 — riportato più sotto), Titolo VI (Controlli, artt.124-148bis, materia largamente storica).
Titolo I — Disposizioni Generali
Art. 1Oggetto

1. Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali princìpi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 2Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Art. 3Autonomia dei comuni e delle province

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai princìpi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i princìpi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5Programmazione regionale e locale

1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.

4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

Art. 6Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Art. 7Regolamenti

1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 7-bisSanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 9Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. [Comma abrogato dall'art. 318, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — prevedeva la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale ex art.13 L.349/1986 a proporre le azioni risarcitorie per danno ambientale spettanti al comune/provincia]

Art. 10Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 11Difensore civico [ABROGATO — soppressione della figura]

Testo originario: 1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. 3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127. Soppresso dalla lettera a) del comma 186 dell'art.2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 12Sistemi informativi e statistici

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo - statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Titolo II — Soggetti (Comune, Provincia, aree metropolitane, comunità montane, forme associative)
Capo I — Comune
Art. 13Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 14Compiti del comune per servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 15Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 16Municipi

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Art. 17Circoscrizioni di decentramento comunale [soppresse]

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

⚠️ Le circoscrizioni di decentramento comunale sono state soppresse dalla lettera b) del comma 186 dell'art.2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 — articolo riportato per intero perché ancora formalmente presente nel TUEL, ma non più operativo.

Art. 18Titolo di città

1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.

Capo II — Provincia
Art. 19Funzioni

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Art. 20Compiti di programmazione

1. La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

Art. 21Revisione delle circoscrizioni provinciali

1. [Comma abrogato dalla lettera a) del comma 185-bis dell'art.2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 — prevedeva la facoltà della provincia di suddividere il proprio territorio in circondari]

2. [Comma abrogato dalla lettera a) del comma 185-bis dell'art.2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 — prevedeva l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario]

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale; c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia; d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici; g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

Capo III — Aree metropolitane
Art. 22Aree metropolitane

1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la Regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.

Art. 23Città metropolitane (procedura del 2000, superata dalla L.56/2014 — vedi nota)

1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla Regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel presente comma.

7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

Art. 24Esercizio coordinato di funzioni

1. La Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie: a) pianificazione territoriale; b) reti infrastrutturali e servizi a rete; c) piani di traffico intercomunali; d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico; e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; g) smaltimento dei rifiuti; h) grande distribuzione commerciale; i) attività culturali; l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.

2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della città metropolitana.

Art. 25Revisione delle circoscrizioni comunali

1. Istituita la città metropolitana, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.

Art. 26Norma transitoria

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.

2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della Regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai princìpi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

⚠️ Nota — Capo III (artt.22-26): la procedura di istituzione delle città metropolitane qui descritta (referendum comunali, proposta di legge) è quella originaria del 2000 e non è mai stata applicata nella pratica. Le città metropolitane oggi realmente esistenti sono state istituite con una procedura del tutto diversa dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 ("legge Delrio"), che le ha create come enti di area vasta in sostituzione delle province nei territori dei capoluoghi, con organi di secondo grado (sindaco metropolitano coincidente col sindaco del capoluogo, consiglio metropolitano eletto dai sindaci/consiglieri dei comuni). Il Capo III è riportato per intero per completezza del TUEL ma va studiato insieme alla L.56/2014 per la disciplina realmente vigente.

Capo IV — Comunità montane
Art. 27Natura e ruolo

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare: a) le modalità di approvazione dello statuto; b) le procedure di concertazione; c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Art. 28Funzioni

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.

2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.

7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.

Art. 29Comunità isolane o di arcipelago

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.

⚠️ Nota — Capo IV (artt.27-29): il comma 187 dell'art.2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha soppresso i trasferimenti erariali in favore delle comunità montane, spingendo la generalità delle regioni a sopprimerle o trasformarle in unioni di comuni montani ex art.32. La disciplina resta formalmente in vigore ma l'istituto è oggi residuale.

Capo V — Forme associative
Art. 30Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 31Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Art. 32Unioni di comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

⚠️ Nota: la disciplina delle unioni di comuni è stata profondamente riscritta dalla L.56/2014 (art.1 commi 104-141), che ha rafforzato l'istituto come strumento di gestione associata obbligatoria per i piccoli comuni; il testo qui riportato è quello originario del TUEL 2000.

Art. 33Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti princìpi fondamentali: a) nella disciplina delle incentivazioni: 1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefìci in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione; 2. prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale; b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefìci da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

Art. 34Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

Art. 35Norma transitoria (termine ormai decorso)

1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei princìpi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Titolo III — Organi Capo I — Organi di governo (Consiglio, Giunta, Sindaco)
Art. 36Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la Giunta, il sindaco.

2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la Giunta, il Presidente.

Art. 37Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e: a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; h) da 12 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e: a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; d) da 24 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 38Consigli comunali e provinciali

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Art. 39Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Art. 40Convocazione della prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto.

Art. 41Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 42Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 43Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Art. 44Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 45Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 46Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 47Composizione delle giunte

1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti: non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

Art. 48Competenze delle giunte

1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 49Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 50Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (periodo inserito dall'art.8, D.L.14/2017 conv. L.48/2017). Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici (comma introdotto dall'art.8, D.L.14/2017 conv. L.48/2017).

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del D.L.14/2017 conv. L.48/2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della L.689/1981.

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

✅ Aggiornato 2026-07-13: comma 5 integrato con il periodo su incuria/degrado/orari alcolici e commi 7-bis, 7-bis.1, 7-ter aggiunti per intero, tutti introdotti dall'art.8, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (conv. L. 18 aprile 2017, n. 48, "decreto Minniti" sicurezza urbana) — testo verificato su brocardi.it.

Art. 51Durata del mandato

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.

3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 52Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

Art. 53Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

Art. 54Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale (articolo chiave — sicurezza urbana)

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Nota: l'art.54 è la norma cardine della "sicurezza urbana" municipale: distingue le funzioni del Sindaco come ufficiale di Governo (comma 1: ordine e sicurezza pubblica, sotto la vigilanza del Prefetto) dalle ordinanze contingibili e urgenti (comma 4, aggiunte dal "pacchetto sicurezza" 2008 e successive modifiche) che il Sindaco adotta come rappresentante della comunità locale per prevenire pericoli all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana — questa distinzione (funzione statale vs. funzione di ente locale) è un classico oggetto di domanda nei concorsi di polizia locale.
Nota di ambito: il Titolo III Capo II-IV (artt.55-87: sistema elettorale, ineleggibilità/incompatibilità, status degli amministratori locali) non è incluso in questo capitolo, materia meno centrale per un concorso di polizia locale.
TITOLO IV — Organizzazione e personale
Capo I — Uffici e personale
Art. 88Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

Art. 89Fonti

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo princìpi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie: a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative; b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; c) princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici; d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva; f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai princìpi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 90Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 91Assunzioni

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 92Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 93Responsabilità patrimoniale

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Art. 94Responsabilità disciplinare

1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni.

2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.

Art. 95Dati sul personale degli enti locali

1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.

2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali prevista dall'articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Art. 96Riduzione degli organismi collegiali

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Capo II — Segretari comunali e provinciali
Art. 97Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 98Albo nazionale

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.

4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

Art. 99Nomina

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

Art. 100Revoca

1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 101Disponibilità e mobilità

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.

2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.

3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.

Art. 102Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali [ABROGATO]

Articolo abrogato dal comma 31-septies dell'art. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 122/2010. Istituiva l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, poi soppressa con le relative funzioni trasferite al Ministero dell'interno.

Art. 103Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma [ABROGATO]

Articolo abrogato dal comma 31-septies dell'art. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 122/2010, contestualmente all'art.102 (soppressione dell'Agenzia autonoma).

Art. 104Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

Art. 105Regioni a statuto speciale

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.

2. Nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Art. 106Disposizioni finali e transitorie

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.

3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Capo III — Dirigenza ed incarichi
Art. 107Funzioni e responsabilità della dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i princìpi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

Art. 108Direttore generale (figura soppressa negli enti sotto i 100.000 abitanti dalla L.191/2009, vedi nota)

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

⚠️ Nota di aggiornamento — art.108: la lettera d) del comma 186 dell'art.2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto la soppressione della figura del direttore generale (fatti salvi i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per i quali resta possibile la nomina). L'articolo qui riportato è il testo originario del TUEL 2000, ancora formalmente in vigore per gli enti di maggiori dimensioni.
Art. 109Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 110Incarichi a contratto

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 111Adeguamento della disciplina della dirigenza

1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai princìpi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V — Servizi e interventi pubblici locali
Art. 112Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. [Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448 — prevedeva la riserva per legge dei servizi esclusivi di comuni e province]

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art. 113Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (largamente superato, vedi nota)

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

⚠️ Nota di aggiornamento — art.113: riportati solo i commi di impianto generale ancora significativi per comprendere il modello (separazione rete/gestione, gare ad evidenza pubblica, in house providing). L'articolo — insieme alla disciplina di dettaglio sui commi 6-bis, 7-8, 10-12, 14-15-quater qui omessi per estrema tecnicità e obsolescenza — è stato dichiarato abrogato "nelle parti con esso incompatibili" dal comma 11 dell'art.23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (poi a sua volta abrogato dal referendum del 2011 che ha eliminato l'obbligo generalizzato di gara per l'affidamento dei servizi pubblici locali). La materia dei servizi pubblici locali è stata riscritta più volte nel decennio successivo (D.L. 179/2012, poi dichiarato incostituzionale; da ultimo il Testo Unico dei servizi pubblici locali, D.Lgs. 201/2022, che ha abrogato l'art.113 nella sua interezza) — oggi la disciplina vigente è quella del D.Lgs. 201/2022, non più questo articolo. Riportato per completezza storica e perché resta il riferimento originario del TUEL 2000.
Art. 113-bisGestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 114Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio.

Art. 115Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.

7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni.

Art. 116Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

Art. 117Tariffe dei servizi

1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

Art. 118Regime del trasferimento di beni

1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.

Art. 119Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 120Società di trasformazione urbana

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.

3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

Art. 121Occupazione d'urgenza di immobili [ABROGATO]

Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico Espropriazioni). Disciplinava l'occupazione d'urgenza di immobili per opere pubbliche, ora regolata dal T.U. Espropriazioni.

Art. 122Lavori socialmente utili

1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 123Norma transitoria

1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Nota: il Titolo IV disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale degli enti locali (fonti regolamentari, assunzioni, responsabilità, segretari comunali e provinciali, dirigenza — con la distinzione cardine fra indirizzo politico degli organi di governo e gestione amministrativa dei dirigenti, art.107). Il Titolo V disciplina i servizi pubblici locali: l'art.113 (gestione reti/erogazione servizi di rilevanza economica) è riportato per il suo valore storico/di impianto ma è nella sostanza superato dal D.Lgs. 201/2022 (Testo Unico dei servizi pubblici locali), che lo ha abrogato — un punto di attenzione per chi studia la materia con fonti aggiornate. Esclusi per scelta di ambito, in quanto di scarsa rilevanza per un concorso da agente di polizia locale: Titolo III Capi II-III (incandidabilità/ineleggibilità/incompatibilità, sistema elettorale, artt.55-76) e Capo IV (status amministratori, artt.77-87) — materia elettorale/status; Titolo VI (Controlli, artt.124-148bis) — materia di controllo contabile/atti, in gran parte storica (comitati regionali di controllo, oggi non più operanti dopo la riforma del Titolo V Cost. 2001).
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Diritto Costituzionale e Amministrativo
✅ completo
Costituzione della Repubblica Italiana (27 dicembre 1947) — Principi Fondamentali (artt.1-12) e Titolo V "Le Regioni, le Province, i Comuni" (artt.114-133, nel testo riformato dalla L.Cost. 18 ottobre 2001, n.3), il nucleo di diritto costituzionale più direttamente rilevante per l'ordinamento degli enti locali. Testo aggiornato con tutte le riforme costituzionali intervenute (fonte: edizione ufficiale Corte Costituzionale, novembre 2009, verificata articolo per articolo). Segue D.Lgs. 33/2013 (trasparenza, testo integrale aggiornato alla riforma FOIA D.Lgs.97/2016) e L. 241/1990 (procedimento amministrativo, testo integrale aggiornato alla riforma D.L.19/2026 conv. L.50/2026).
Principi Fondamentali
Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (a norma della L.Cost. 21 giugno 1967, n.1, quest'ultimo comma e l'ultimo comma dell'art.26 non si applicano ai delitti di genocidio).

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Titolo V — Le Regioni, le Province, i Comuni (testo riformato dalla L.Cost. 18 ottobre 2001, n.3)
Art. 114Costituzione della Repubblica

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 116Regioni a statuto speciale e autonomia differenziata

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art.117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l) limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all'art.119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117Ripartizione della potestà legislativa Stato-Regioni

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118Funzioni amministrative e sussidiarietà

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art.117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119Autonomia finanziaria degli enti locali

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120Divieti alle Regioni e potere sostitutivo del Governo

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121Organi della Regione

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122Elezione degli organi regionali

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123Statuto regionale

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 125Giustizia amministrativa regionale

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126Scioglimento del Consiglio regionale

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127Impugnazione delle leggi regionali

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 131Elenco delle Regioni

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Art. 132Fusione e creazione di Regioni

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133Mutamento delle circoscrizioni provinciali e comunali

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Altri articoli della Costituzione rilevanti per un concorso di polizia locale
Articoli sui diritti di libertà (Titolo I), sui doveri dei cittadini (Titolo IV) e sulla Pubblica Amministrazione/tutela giurisdizionale (Parte II), frequentemente oggetto di domande. Fonte: brocardi.it (verbatim articolo per articolo).
Art. 13Libertà personale (articolo chiave)

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14Inviolabilità del domicilio

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 24Diritto di difesa e tutela giurisdizionale

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 28Responsabilità di funzionari e dipendenti pubblici (articolo chiave)

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 54Dovere di fedeltà alla Repubblica

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 97Buon andamento e imparzialità della P.A. (articolo chiave)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Nota: il comma 1 è stato introdotto dalla L. Cost. n. 1 del 20 aprile 2012 ("pareggio di bilancio").

Art. 98I pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Art. 113Tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — Trasparenza (testo aggiornato al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 — riforma "FOIA")
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (titolo così sostituito dall'art.1 comma 1 D.Lgs.97/2016). Fonte: bosettiegatti.eu, verificato articolo per articolo comma per comma contro il testo consolidato aggiornato alla riforma FOIA (D.Lgs.97/2016) e alle modifiche successive (L.98/2013, L.124/2015, L.160/2019, D.Lgs.36/2023, D.Lgs.103/2024). Gli allegati A e B (tabelle tecnico-organizzative sulla struttura del sito "Amministrazione trasparente" e sulle banche dati nazionali) sono di natura organizzativa/redazionale e non riportati per esteso.
Capo I — Principi generali
Art. 1Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'art.48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art.117, secondo comma, lett. m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art.117, secondo comma, lett. r), della Costituzione.

Art. 2Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art.2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 2-bisAmbito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2001, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall'art.2, comma 1, lett. m), del D.Lgs.175/2016. Sono escluse le società quotate come definite dall'art.2, comma 1, lett. p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art.18 della L.124/2015, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Art. 3Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art.7.

1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'art.2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'art.5.

1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

Art. 4ABROGATO

Articolo abrogato dall'art.43, comma 1, D.Lgs.97/2016 — disciplinava limiti alla trasparenza per dati personali, ora sostituito dagli artt.4-bis e 7-bis.

Art. 4-bisTrasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli artt. da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo I-bis — Diritto di accesso a dati e documenti
Art. 5Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art.5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs.82/2005, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'art.5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art.5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'art.43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art.5-bis, comma 2, lett. a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art.116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs.104/2010).

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'art.116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art.5-bis, comma 2, lett. a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art.43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della L.241/1990.

Art. 5-bisEsclusioni e limiti all'accesso civico

1. L'accesso civico di cui all'art.5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'art.5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione "Amministrazione trasparente", tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il diritto di cui all'art.5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art.24, comma 1, L.241/1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'art.8, D.Lgs.281/1997, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Art. 5-terAccesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche

1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale (D.Lgs.322/1989, di seguito Sistan) possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lett. a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3; b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati; c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lett. b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. È fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art.162, comma 2-bis, D.Lgs.196/2003.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'art.3, comma 6, DPR 166/2010, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce: a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lett. a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati; b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione; c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2; d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati; e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

Capo I-ter — Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
Art. 6Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art.7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art.5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art.68 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs.82/2005), e sono riutilizzabili ai sensi del D.Lgs.36/2006, del D.Lgs.82/2005 e del D.Lgs.196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 7-bisRiutilizzo dei dati pubblicati

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'art.4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs.196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'art.7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'art.5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'art.4, comma 1, lett. d), D.Lgs.196/2003.

6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'art.24, commi 1 e 6, L.241/1990, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'art.9, D.Lgs.322/1989, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. La Commissione di cui all'art.27, L.241/1990, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 8Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt.14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5.

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Art. 9Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'art.6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. (comma abrogato dall'art.9, comma 1, D.Lgs.97/2016)

Art. 9-bisPubblicazione delle banche dati

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'art.6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'art.2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'art.5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'art.5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

Art. 10Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'art.1, comma 5, L.190/2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.

2. (comma abrogato)

3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art.10, comma 5, D.Lgs.279/1997. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art.32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'art.10, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs.150/2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. (comma abrogato)

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'art.9: a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; b) il Piano e la Relazione di cui all'art.10, D.Lgs.150/2009; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art.14, D.Lgs.150/2009; d) (lettera soppressa).

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'art.11, D.Lgs.286/1999, così come modificato dall'art.28, D.Lgs.150/2009.

Art. 11ABROGATO

Articolo abrogato dall'art.43, comma 1, D.Lgs.97/2016 — disciplinava l'ambito soggettivo di applicazione, materia ora regolata dall'art.2-bis.

Art. 12Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla L.839/1984, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art.1, comma 2-bis, L.190/2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.46.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II — Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 13Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'art.2, L.441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt.3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art.7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'art.13, comma 1, D.L.66/2014 conv. L.89/2014. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art.21, D.Lgs.165/2001. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art.17, comma 1-bis, D.Lgs.165/2001, nonché nei casi di cui all'art.4-bis, comma 2, D.L.78/2015 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5.

Art. 15Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art.17, comma 22, L.127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art.53, comma 14, secondo periodo, D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'art.30, D.Lgs.104/2010.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. (comma abrogato)

Art. 15-bisObblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 15-terObblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi

1. L'albo di cui all'art.1, D.Lgs.14/2010, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'art.10 del suddetto D.Lgs.14/2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art.110, D.Lgs.159/2011, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'art.38, comma 3, dello stesso D.Lgs.159/2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all'art.28, quarto comma, R.D.267/1942, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo art.28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'art.32, D.L.90/2014.

Art. 16Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'art.60, comma 2, D.Lgs.165/2001, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.

Art. 17Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'art.16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 19Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.

2-bis. I soggetti di cui all'art.2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'art.4, comma 5, D.L.101/2013 conv. L.125/2013.

Art. 20Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. (comma abrogato)

Art. 21Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis e dall'art.47, comma 8, D.Lgs.165/2001, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40-bis, comma 1, D.Lgs.165/2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Art. 22Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'art.18, L.124/2015.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lett. da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lett. b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Art. 23Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) (lettera soppressa); b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016), fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis; c) (lettera soppressa); d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt.11 e 15, L.241/1990.

2. (comma abrogato)

Art. 23-bisObblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche

Articolo introdotto dall'art.2, comma 5, lett. a), D.Lgs.103/2024.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.

2. L'elenco di cui al comma precedente è aggiornato almeno a cadenza triennale.

Art. 24ABROGATO

Articolo abrogato dall'art.43, comma 1, D.Lgs.97/2016 — disciplinava gli obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa.

Art. 25ABROGATO

Articolo abrogato dall'art.43, comma 1, D.Lgs.97/2016 — disciplinava gli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese, materia ora regolata dall'art.23-bis.

Art. 26Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art.12, L.241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art.12, L.241/1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art.30, D.Lgs.104/2010.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'art.26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art.7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 28Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'art.1, comma 10, D.L.174/2012 conv. L.213/2012, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III — Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Art. 29Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'art.7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'art.19, D.Lgs.91/2011, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'art.22 del medesimo D.Lgs.91/2011.

Art. 30Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Capo IV — Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati
Art. 32Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'art.10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati; b) (lettera abrogata).

Art. 33Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Art. 34ABROGATO

Articolo abrogato dall'art.43, comma 1, D.Lgs.97/2016 — disciplinava la trasparenza degli oneri informativi.

Art. 35Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) l'ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art.36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) (lettera soppressa).

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt.43, 71 e 72, DPR 445/2000; b) (lettera soppressa); c) (lettera soppressa).

Art. 36Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art.5, D.Lgs.82/2005.

Capo V — Obblighi di pubblicazione in settori speciali
Art. 37Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Articolo così sostituito dall'art.224, comma 4, D.Lgs.36/2023.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'art.28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della L.78/2022.

Art. 38Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art.1, L.144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.37 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.36/2023), le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'art.2, D.Lgs.228/2011.

Art. 39Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) (lettera soppressa).

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lett. a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 40Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art.3-sexies, D.Lgs.152/2006, dalla L.108/2001, nonché dal D.Lgs.195/2005.

2. Le amministrazioni di cui all'art.2, comma 1, lett. b), D.Lgs.195/2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'art.2, comma 1, lett. a), D.Lgs.195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art.10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'art.5, D.Lgs.195/2005.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'art.11, D.Lgs.195/2005. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo art.11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art.15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

Art. 42Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla L.225/1992, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) (lettera soppressa).

Capo VI — Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 43Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art.1, comma 7, L.190/2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. (comma abrogato)

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 44Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'art.10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

1. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'art.55-bis, comma 4, D.Lgs.165/2001, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art. 46Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'art.47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art.14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art.14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art.4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla L.689/1981, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Capo VII — Disposizioni finali e transitorie
Art. 48Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione; b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. I soggetti di cui all'art.2-bis, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art. 49Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art.24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli artt.92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'art.47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art. 50Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal D.Lgs.104/2010.

Art. 51Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla L.441/1982, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art.1, primo comma: 1) al numero 2), dopo le parole «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»; 2) al numero 3), dopo le parole «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 3) al numero 4), dopo le parole «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 4) al numero 5), le parole «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti»; b) all'art.2, secondo comma, le parole «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

2. All'art.12, comma 1, L.241/1990, le parole «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'art.54, D.Lgs.82/2005, è sostituito dal seguente: «Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'art.1, comma 35, L.190/2012».

4. Al D.Lgs.104/2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art.23, comma 1, dopo la parola «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; b) all'art.87, comma 2, lett. c), dopo la parola «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»; c) all'art.116, comma 1, dopo le parole «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»; d) all'art.116, comma 4, dopo le parole «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»; e) all'art.133, comma 1, lett. a), n. 6), dopo la parola «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

4-bis. All'art.1, comma 1, D.Lgs.229/2011, le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art.11, D.Lgs.150/2009, si intende riferito all'art.10.

Art. 53Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) art.26, comma 1, L.241/1990; b) art.1, comma 127, L.662/1996, e successive modificazioni; c) art.41-bis, D.Lgs.267/2000; d) art.40-bis, comma 4, D.Lgs.165/2001, e successive modificazioni; e) art.19, comma 3-bis, D.Lgs.196/2003; f) art.57, D.Lgs.82/2005, e successive modificazioni; g) art.3, comma 18, L.244/2007; h) art.21, comma 1, art.23, commi 1, 2 e 5, L.69/2009; i) art.11, D.Lgs.150/2009; l) art.6, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. b), D.L.70/2011 conv. L.106/2011; o) art.20, comma 1, D.Lgs.91/2011; p) art.8, D.L.98/2011 conv. L.111/2011; q) art.6, comma 6, L.180/2011; r) art.9, D.Lgs.228/2011; s) art.14, comma 2, D.L.5/2012 conv. L.35/2012; t) art.18, D.L.83/2012 conv. L.134/2012; u) art.5, comma 11-sexies, D.L.95/2012 conv. L.135/2012.

Nota: gli Allegati A (schema delle sotto-sezioni del sito "Amministrazione trasparente") e B (elenco delle banche dati nazionali rilevanti ai fini degli obblighi di pubblicazione) sono tabelle tecnico-organizzative non riprodotte per esteso, in quanto di rilievo redazionale più che sostanziale ai fini di un concorso pubblico.
L. 7 agosto 1990, n. 241 — Procedimento amministrativo (aggiornata al D.L. 19/2026 conv. L. 50/2026)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Fonte: bosettiegatti.eu (testo aggiornato alla L. 120/2020 e successive) per la maggior parte degli articoli, integrato per gli artt. 14-bis, 14-ter, 19 e 20 con il testo coordinato ufficiale della riforma D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con L. 20 aprile 2026, n. 50 (che ha ridotto i termini della conferenza di servizi semplificata da 45/90 a 30/60 giorni, reso automatica l'attestazione di silenzio-assenso, e irrigidito le conseguenze delle SCIA con dichiarazioni false). Le modifiche 2026 sono segnalate esplicitamente nel testo.
Capo I — Principi generali dell'attività amministrativa
Art. 1Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede (introdotto dall'art.12, comma 1, lett. a, L.120/2020).

Art. 2Conclusione del procedimento

1. Quando il procedimento consegue da istanza o deve iniziarsi d'ufficio, le amministrazioni hanno il dovere di concluderlo con provvedimento espresso. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, concludono con provvedimento in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente (introdotto dalla L.120/2020).

5. Le autorità di garanzia e vigilanza disciplinano nei loro ordinamenti i termini di conclusione dei procedimenti di competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. I termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

8. La tutela sul silenzio amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini, nonché i provvedimenti di divieto prosecuzione attività, sono inefficaci (introdotto dalla L.120/2020).

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua un soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia; in mancanza, il potere compete al dirigente generale o preposto all'ufficio. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale è pubblicata l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito tale potere.

9-ter. Decorso il termine, il responsabile esercita potere sostitutivo concludendo il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

9-quater. Il responsabile comunica entro il 30 gennaio i procedimenti dove non fu rispettato il termine.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo è espressamente indicato il termine previsto dalla legge e quello effettivamente impiegato.

Art. 2-bisConseguenze per il ritardo dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Escluso il silenzio qualificato e i concorsi, in caso di inosservanza del termine per procedimenti ad istanza di parte, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni stabilite dalla legge o da un regolamento; le somme versate si detraggono dal risarcimento.

Art. 3Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo le ipotesi del comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3-bisUso della telematica

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Art. 4Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Qualora non sia già determinato per legge o regolamento, le amministrazioni devono determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5Responsabile del procedimento

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino all'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata ai sensi dell'art.4, comma 1.

3. L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art.7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art.14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Art. 6-bisConflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Capo III — Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento.

2. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

Art. 8Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) le modalità telematiche per prendere visione degli atti ed esercitare i diritti previsti dalla legge; d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti non disponibili telematicamente.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti di cui all'art.7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art.9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 10-bisComunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per presentarle. Del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile è tenuto a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego, indicando i soli motivi ostativi ulteriori conseguenti alle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento, l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti previdenziali/assistenziali gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi ostativi inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Art. 11Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate ai sensi dell'art.10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Devono essere motivati ai sensi dell'art.3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di liquidare un indennizzo per gli eventuali pregiudizi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

Art. 12Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi.

Art. 13Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

Capo IV — Semplificazione dell'azione amministrativa (Conferenza di servizi)
Art. 14Conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art.14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli artt.14-bis comma 7 e 14-ter; in tale sede le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter, secondo quanto previsto dall'art.27-bis del D.Lgs.152/2006.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'art.7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art.9.

Art. 14-bisConferenza semplificata (aggiornato D.L.19/2026 conv. L.50/2026)

1. La conferenza decisoria di cui all'art.14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'art.47, D.Lgs.82/2005.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti; c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni (ridotto da 45 giorni), entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il termine è fissato in sessanta giorni (ridotto da 90 giorni), fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto UE; d) la data della eventuale riunione in modalità telematica di cui al comma 6, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c).

3. Entro il termine di cui al comma 2, lett. c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso, indicando le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificandone ove possibile i relativi costi, conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento. Queste disposizioni si applicano senza deroghe a tutte le amministrazioni partecipanti, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica, di tutela del patrimonio culturale/ambientale, della salute e dell'incolumità pubblica (novità 2026, per impedire dinieghi generici non quantificati).

4. Fatti salvi i casi in cui il diritto UE richieda provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui alla lett. c), ovvero una determinazione priva dei requisiti del comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione e dei singoli dipendenti per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lett. c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art.14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero ritenga che le condizioni/prescrizioni indicate possano essere accolte senza modifiche sostanziali. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso non superabili, adotta la determinazione di conclusione negativa che produce l'effetto del rigetto della domanda; nei procedimenti a istanza di parte tale determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'art.10-bis.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2 lett. d) e con le modalità dell'art.14-ter comma 4, una riunione telematica (in luogo della precedente riunione "in modalità sincrona") di tutte le amministrazioni coinvolte, procedendo senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva sulla base delle posizioni prevalenti espresse tramite i rispettivi rappresentanti; contro tale determinazione può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'art.14-quinquies. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all'oggetto della conferenza.

7. Ove necessario per la particolare complessità della determinazione, l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter, convocando la riunione entro i successivi trenta giorni (ridotto da 45 giorni). Può procedere in tal modo anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine di cui al comma 2, lett. b); anche in questo caso la riunione è convocata nei successivi trenta giorni.

Art. 14-terConferenza simultanea (aggiornato D.L.19/2026 conv. L.50/2026)

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data fissata ai sensi dell'art.14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre trenta giorni (ridotto da 45) decorrenti dalla data della riunione. Nei casi di cui all'art.14-bis comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in sessanta giorni (ridotto da 90).

3. Ciascun ente o amministrazione convocato è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per le amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Le amministrazioni di cui all'art.14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori, possono esprimere al rappresentante il proprio dissenso.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del proprio rappresentante unico.

6. Alle riunioni possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'art.14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato o non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o estraneo all'oggetto della conferenza.

Art. 14-quaterDecisione della conferenza di servizi

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ex art.21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'art.14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ex art.21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ex art.14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei relativi rimedi.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso acquisiti nell'ambito della conferenza decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione.

Art. 14-quinquiesRimedi per le amministrazioni dissenzienti

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome il cui rappresentante abbia manifestato un dissenso motivato in materia di rispettiva competenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione.

4. La Presidenza del Consiglio indice, entro il quindicesimo giorno dalla ricezione dell'opposizione, una riunione con le amministrazioni dissenzienti e le altre partecipanti, per l'individuazione di una soluzione condivisa in attuazione del principio di leale collaborazione.

5. Se hanno partecipato amministrazioni regionali/provinciali e l'intesa non è raggiunta, può essere indetta entro i successivi quindici giorni una seconda riunione.

6. Se l'intesa è raggiunta, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata. Se non è raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, di norma alla prima riunione successiva alla scadenza del termine; possono partecipare i Presidenti delle regioni/province interessate. Se il Consiglio dei ministri non accoglie l'opposizione, la determinazione acquisisce definitivamente efficacia; può accoglierla parzialmente, modificando la determinazione.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art.11, commi 2 e 3.

2-bis. Dal 30 giugno 2014 gli accordi sono sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità.

Art. 16Attività consultiva

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; per i pareri facoltativi devono comunicare il termine entro cui il parere sarà reso, comunque non oltre venti giorni.

2. Decorso il termine senza che sia stato comunicato il parere o rappresentata esigenza istruttoria, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dal parere. Salvo omessa richiesta, il responsabile del procedimento non risponde degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Se l'organo adito ha rappresentato esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta e il parere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

5. I pareri sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto in materia di contratti pubblici dal relativo codice.

Art. 17Valutazioni tecniche

1. Ove per legge o regolamento sia previsto che debbano essere acquisite valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie entro i termini prefissati o, in mancanza, entro novanta giorni dalla richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le valutazioni tecniche ad altri organi dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. Il comma 1 non si applica alle valutazioni delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Se l'ente adito ha rappresentato esigenze istruttorie, si applica quanto previsto dall'art.16, comma 4.

Art. 18Autocertificazione

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, ai sensi del D.P.R.445/2000.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria sono acquisiti d'ufficio quando in possesso dell'amministrazione procedente o detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni; l'amministrazione può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Sono parimenti accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti su istanza di parte relativi a benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali/assistenziali, contributi, finanziamenti, agevolazioni, autorizzazioni o nulla osta, le dichiarazioni sostitutive (artt.46-47 D.P.R.445/2000) o l'acquisizione d'ufficio dei dati sostituiscono ogni documentazione comprovante i requisiti richiesti, fatto salvo il rispetto del codice antimafia.

Capo IV — Semplificazione dell'azione amministrativa (SCIA e silenzio-assenso)
Art. 19Segnalazione certificata di inizio attività — SCIA (aggiornato D.L.19/2026 conv. L.50/2026)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze (incluse le reti di acquisizione del gettito da gioco), nonché delle costruzioni in zone sismiche e degli atti imposti dalla normativa UE. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (artt.46-47, D.P.R.445/2000), nonché, ove previsto, dalle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità dell'Agenzia delle imprese, corredate dagli elaborati tecnici necessari. Ove la normativa preveda l'acquisizione di atti/pareri di organi appositi, essi sono sostituiti dalle autocertificazioni/attestazioni/asseverazioni, salve le verifiche successive.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi. Qualora sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, invita il privato a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni; in difetto, l'attività si intende vietata. In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per ambiente/paesaggio/beni culturali/salute/sicurezza pubblica/difesa nazionale, dispone la sospensione dell'attività.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti del comma 3 ovvero del comma 6-bis, l'amministrazione adotta comunque i provvedimenti previsti dal comma 3 in presenza delle condizioni dell'art.21-nonies, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'art.75, D.P.R.445/2000 (novità 2026: la scadenza del termine di intervento non "sana" più le dichiarazioni false, resta comunque applicabile la sanzione di decadenza dai benefici ottenuti con dichiarazione mendace).

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario (T.U. bancario e T.U. intermediazione finanziaria).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chi dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti nelle dichiarazioni che corredano la SCIA è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 è ridotto a trenta giorni. Restano ferme le disposizioni su vigilanza, responsabilità e sanzioni del D.P.R.380/2001 (Testo Unico Edilizia) e delle leggi regionali.

6-ter. La SCIA, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art.31, commi 1-3, del Codice del processo amministrativo.

Art. 20Silenzio assenso (aggiornato D.L.19/2026 conv. L.50/2026)

1. Fatta salva l'applicazione dell'art.19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art.2 commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda, ferma restando la facoltà di richiedere informazioni o integrazioni documentali ex art.2, comma 7. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall'amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi ai sensi del Capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

2-bis. Nei casi in cui il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica (novità 2026: prima non era richiesta l'automaticità, il privato doveva spesso richiederla), un'attestazione circa il decorso dei termini e dell'intervenuto accoglimento della domanda. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione all'indirizzo PEC o ordinario indicato nell'istanza entro dieci giorni dalla formazione del silenzio-assenso. Decorso inutilmente tale termine, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato resa ex art.47, D.P.R.445/2000, ovvero del progettista abilitato.

3. Nei casi in cui il silenzio equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt.21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone provvedimenti formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto, nonché agli atti individuati con DPCM su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

5. Si applicano gli artt.2, comma 7, e 10-bis.

Art. 21Disposizioni sanzionatorie (SCIA/silenzio-assenso)

Con la segnalazione o con la domanda di cui agli artt.19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi, e il dichiarante è punito con la sanzione dell'art.483 c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Capo IV-bis — Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso
Art. 21-bisEfficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata, anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee. Il provvedimento limitativo non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-terEsecutorietà

Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. Per le obbligazioni pecuniarie si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quaterEfficacia ed esecutività del provvedimento

I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto e può essere prorogato o differito una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento.

Art. 21-quinquiesRevoca del provvedimento

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dall'organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi ai soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di indennizzarli. Ove la revoca incida su rapporti negoziali, l'indennizzo è parametrato al solo danno emergente e tiene conto dell'eventuale conoscenza/conoscibilità della contrarietà dell'atto all'interesse pubblico e dell'eventuale concorso dei contraenti all'erronea valutazione.

Art. 21-sexiesRecesso dai contratti

Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septiesNullità del provvedimento

È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 21-octiesAnnullabilità del provvedimento

È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Tale ultima esclusione non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'art.10-bis.

Art. 21-noniesAnnullamento d'ufficio

Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art.21-octies, esclusi i casi del comma 2 del medesimo articolo, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (inclusi i casi formatisi ex art.20), tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. I provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati anche dopo la scadenza del termine di sei mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e di quelle del Capo VI, D.P.R.445/2000.

Capo V — Accesso ai documenti amministrativi
Art. 22Definizioni e principi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; c) per "controinteressati", i soggetti che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e quelli di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art.24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo l'accesso a dati personali da parte dell'interessato.

5. L'acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23Ambito di applicazione del diritto di accesso

Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Nei confronti delle Autorità di garanzia e vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art.24.

Art. 24Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto/divieto di divulgazione previsti dalla legge; b) nei procedimenti tributari; c) nell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; d) nei procedimenti selettivi, per i documenti con informazioni psico-attitudinali relative a terzi.

2. Le singole amministrazioni individuano le categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso non può essere negato ove sia sufficiente il potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi del comma 1 sono segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione; le amministrazioni fissano l'eventuale periodo di sottrazione all'accesso.

6. Con regolamento il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso quando la divulgazione possa recare pregiudizio: a) a sicurezza/difesa nazionale, relazioni internazionali; b) ai processi di politica monetaria/valutaria; c) a strutture/mezzi/personale strumentali all'ordine pubblico, prevenzione/repressione della criminalità, indagini di polizia giudiziaria; d) alla vita privata/riservatezza di persone fisiche/giuridiche; e) all'attività di contrattazione collettiva nazionale in corso.

7. Deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; per i dati sensibili/giudiziari, nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 25Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti. L'esame è gratuito; il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e ai diritti di ricerca/visura.

2. La richiesta deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione sono ammessi nei casi e limiti dell'art.24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego o differimento, il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nei confronti degli atti di amministrazioni comunali/provinciali/regionali, al difensore civico competente che sia riesaminata la determinazione; per le amministrazioni centrali/periferiche dello Stato, alla Commissione per l'accesso di cui all'art.27. Il difensore civico o la Commissione si pronunciano entro trenta giorni; scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Se ritengono illegittimo il diniego, ne informano il richiedente e l'autorità disponente; se questa non emana provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni, l'accesso è consentito.

5. Le controversie relative all'accesso sono disciplinate dal Codice del processo amministrativo.

Art. 26Obbligo di pubblicazione

2. Sono pubblicate le relazioni annuali della Commissione per l'accesso e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della legge e alle iniziative dirette a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati si intende realizzata.

Art. 27Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. È nominata con DPCM, presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composta da dieci membri (due senatori, due deputati, quattro magistrati/avvocati dello Stato, un professore universitario di materie giuridiche), con supporto organizzativo della Presidenza del Consiglio e facoltà di avvalersi di esperti.

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; l'assenza per tre sedute consecutive determina la decadenza.

3. È rinnovata ogni tre anni.

5. La Commissione adotta le determinazioni ex art.25 comma 4; vigila sulla piena conoscibilità dell'attività della P.A.; redige una relazione annuale sulla trasparenza; propone modifiche legislative/regolamentari per la più ampia garanzia del diritto di accesso.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione le informazioni/documenti richiesti, salvo quelli coperti da segreto di Stato.

Art. 28Segreto d'ufficio

Sostituisce l'art.15 del T.U. impiegati civili dello Stato (D.P.R.3/1957): l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni su provvedimenti/operazioni amministrative in corso o concluse, né notizie apprese per ragioni di ufficio, al di fuori delle ipotesi e modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. L'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti nei casi non vietati dall'ordinamento.

Capo VI — Disposizioni finali
Art. 29Ambito di applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, nonché alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni ex art.117, secondo comma, lett. m), Cost., le disposizioni concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento (e le altre garanzie procedimentali individuate dai commi successivi).

Art. 30Atti di notorietà

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva.

Art. 31ABROGATO

Articolo abrogato — la legge si conclude sostanzialmente con l'art.30 (Atti di notorietà); non risultano articoli 32 o successivi.

Nota: gli artt.26 comma 1 e 21-quater comma 1-bis (silenzio devolutivo per gli enti locali) risultano abrogati da interventi successivi non riportati in dettaglio in questa sede. Le riforme 2020-2021-2026 (L.120/2020 "decreto semplificazioni", L.108/2021 "governance PNRR", D.L.19/2026 conv. L.50/2026 "decreto PNRR 2026") hanno progressivamente accelerato i termini e reso strutturali le procedure telematiche di conferenza di servizi e SCIA: la riforma più recente (2026) ha ridotto i termini della conferenza semplificata da 45/90 a 30/60 giorni, reso automatica l'attestazione di silenzio-assenso e confermato che la scadenza dei termini di controllo SCIA non sana le dichiarazioni false.
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 — Ricorsi amministrativi
Il D.P.R. 1199/1971 disciplina i rimedi amministrativi (non giurisdizionali) contro i provvedimenti della P.A.: il ricorso gerarchico (Capo I), il ricorso in opposizione (Capo II) e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Capo III). Sono strumenti alternativi al ricorso al giudice amministrativo, spesso oggetto di domande nei concorsi per la distinzione tra i vari rimedi (presupposti, termini, natura del sindacato). Fonte: bosettiegatti.eu (verbatim articolo per articolo).
Art. 1 DPR 1199/1971Ricorso gerarchico

Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Art. 2 DPR 1199/1971Termine - Presentazione

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Art. 3 DPR 1199/1971Sospensione dell'esecuzione

D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 6 DPR 1199/1971Silenzio

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 7 DPR 1199/1971Procedimento (ricorso in opposizione)

Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.

Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.

Art. 8 DPR 1199/1971Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Art. 9 DPR 1199/1971Termine - Presentazione (ricorso straordinario)

Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Art. 10 DPR 1199/1971Opposizione dei controinteressati

I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.

Art. 14 DPR 1199/1971Decisione del ricorso straordinario

La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, sentito il parere del Consiglio di Stato, al quale il Ministero è tenuto ad uniformarsi.

Nota: il ricorso gerarchico (art.1, termine 30gg) è proponibile solo contro atti non definitivi ed è deciso dall'organo sovraordinato con sindacato di legittimità e di merito; il ricorso straordinario al Capo dello Stato (art.8, termine 120gg) è invece proponibile solo contro atti definitivi, ha sindacato di sola legittimità (come il ricorso al giudice amministrativo, di cui è alternativo) e si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica su parere vincolante del Consiglio di Stato. Il "ricorso in opposizione" (Capo II, art.7) è un rimedio residuale, ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge, presentato alla stessa autorità che ha emanato l'atto (non a un organo sovraordinato). Ambito selezionato: riportati gli articoli chiave per un concorso di polizia locale; restano fuori le disposizioni di dettaglio sull'istruttoria (artt.11-13) e le norme finali/transitorie (artt.15-21).
Il capitolo è ora completo per le finalità di un concorso di polizia locale.
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Ordinamento della Polizia Locale — L. 65/1986
✅ completo
Legge 7 marzo 1986, n. 65 — "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" (G.U. 15 marzo 1986, n. 62). Testo integrale, tutti i 14 articoli. È la legge quadro nazionale su funzioni, organizzazione, qualifiche e trattamento del personale di polizia locale.
Legge 7 marzo 1986, n. 65 — Legge-quadro nazionale
Art. 1Servizio di polizia municipale

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Art. 2Funzioni del sindaco

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Art. 4Regolamento comunale del servizio di polizia municipale

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

  1. che le attività vengano svolte in uniforme: possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
  2. che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
  3. che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
  4. che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
    1. sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
    2. le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
    3. le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
Art. 5Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

  1. funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
  2. servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;
  3. funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

  1. godimento dei diritti civili e politici;
  2. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  3. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Art. 6Legislazione regionale in materia di polizia municipale

1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni provvedono con legge regionale a:

  1. stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
  2. promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
  3. promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
  4. determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
  5. disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.
Art. 7Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

  1. il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;
  2. il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

  1. responsabile del Corpo (comandante);
  2. addetti al coordinamento e al controllo;
  3. operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

Art. 8Titoli di studio

I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Art. 9Comandante del Corpo di polizia municipale

1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Art. 10Trattamento economico del personale di polizia municipale

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

Art. 11Comunicazione dei regolamenti comunali

I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.

Art. 12Applicazione ad altri enti locali

1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

Art. 13Decorrenza dell'indennità prevista dall'art. 10

L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14Copertura dell'onere finanziario

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Legge Regionale Campania 13 giugno 2003, n. 12
"Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza" (BURC n. speciale del 20 giugno 2003), come modificata dalla L.R. 29 dicembre 2010, n. 18. Testo integrale, tutti i 21 articoli. È la legge con cui la Regione Campania ha dato attuazione alla delega dell'art. 6 della L. 65/1986 (formazione, uniformi, dotazioni organiche, forme associative) — applicabile specificamente ai Corpi/servizi di polizia locale operanti sul territorio della Regione Campania.
Capo I — Sistema integrato di sicurezza
Art. 1 L.R. 12/2003Oggetto

1. La presente legge detta norme concernenti: a) l'integrazione e l'attuazione delle norme vigenti in materia di polizia locale; b) la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio della Regione, anche incentivando le forme di collaborazione tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato; c) la disciplina relativa alle funzioni della polizia amministrativa per i compiti esercitati dalla Regione e dagli enti locali; d) la formazione degli addetti alla polizia locale anche per l'attuazione delle politiche di sicurezza e di nuove professionalità.

Art. 2 L.R. 12/2003Finalità

1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie anche attraverso lo strumento delle intese istituzionali con il governo nazionale, coordina azioni volte alla promozione di un sistema di sicurezza ispirato al principio di una ordinata e civile convivenza, fondato sulla diffusione della cultura della legalità, della integrazione e del rispetto delle diversità.

2. La Regione promuove azioni tese a contrastare la criminalità organizzata e diffusa, sviluppando la cultura dell'appartenenza alla comunità e del rispetto delle sue regole democratiche.

Art. 3 L.R. 12/2003Compiti della Regione

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente con lo Stato e gli enti locali, persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini, nonché la realizzazione dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale.

2. È istituita la conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio regionale, presieduta dal Presidente della Giunta regionale, cui partecipano tra gli altri le autorità dello Stato competenti, i presidenti delle province, i sindaci dei comuni capoluogo, le organizzazioni sociali, un rappresentante ANCI e uno della Lega delle autonomie.

3. La conferenza esprime valutazioni su piani e progetti finalizzati a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale, a realizzare la formazione degli addetti e ad ottimizzare metodi e strumenti operativi.

4. La Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie, adotta un programma di azioni volte a coordinare e sostenere le politiche di sicurezza regionali e locali e la sperimentazione di politiche integrate di sicurezza da parte delle amministrazioni locali.

Art. 4 L.R. 12/2003Compiti della Provincia

1. Ai fini della formulazione del programma di cui all'articolo 3, ciascuna provincia promuove nel proprio territorio: il monitoraggio dei fenomeni connessi all'illegalità organizzata e diffusa; l'acquisizione di dati utili sotto il profilo della sicurezza; la definizione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dei parametri relativi alle nozioni di densità turistica, commerciale ed industriale di cui all'art. 12, comma 2; iniziative di analisi di tematiche specifiche; la formulazione di periodiche relazioni.

2. Le province promuovono attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità e devianza, convocando periodiche conferenze provinciali.

Art. 5 L.R. 12/2003Interventi

1. Per la realizzazione del programma di cui all'art. 3, la Regione: realizza attività di ricerca/documentazione/comunicazione; realizza programmi regionali in collaborazione con gli enti locali tramite protocolli di intesa; sostiene le amministrazioni locali nella progettazione tecnica; favorisce lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana; sviluppa azioni di formazione anche tramite la scuola regionale di cui all'art. 8; assegna contributi alle amministrazioni locali per progetti di sicurezza urbana integrata, fino alla misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, con priorità per i progetti proposti da enti locali in forma associata.

Art. 6 L.R. 12/2003Strutture

1. Per la definizione delle azioni di cui all'art. 5, la Regione si avvale di: a) un comitato tecnico-consultivo per la polizia locale; b) una scuola regionale; c) una struttura amministrativa regionale, centro di riferimento degli organismi di cui alle lettere a) e b).

Art. 7 L.R. 12/2003Comitato tecnico-consultivo

1. Il comitato tecnico-consultivo è composto dall'assessore regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti anche tra i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale, da almeno tre rappresentanti di responsabili/comandanti/agenti delle organizzazioni professionali a valenza nazionale e da almeno un rappresentante dell'amministrazione regionale; è integrato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I provvedimenti di nomina e revoca sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore delegato con decreto del Presidente della Regione.

3. Il comitato è organo di consulenza della Giunta regionale per il coordinamento delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.

4-5. Il comitato opera sulla base degli indirizzi della Giunta regionale; la struttura amministrativa regionale di cui all'art. 6 lett. c) cura il supporto tecnico ed organizzativo al comitato.

6. Il comitato convoca trimestralmente le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per consultazione e confronto.

Capo II — Formazione professionale e scuola regionale
Art. 8 L.R. 12/2003Scuola regionale (articolo chiave — testo aggiornato con le modifiche della L.R. 18/2010)

1. La scuola regionale ha sede a Benevento e attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale; promuove azioni di formazione integrata tra le forze di polizia dello Stato e la polizia locale; istituisce ed aggiorna l'elenco dei comandanti della polizia locale operanti sul territorio della Regione.

1-bis. (comma introdotto dalla L.R. 18/2010) La scuola è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti, di cui due eletti dal consiglio regionale con voto limitato e uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ne assume la Presidenza. La scuola forma ed addestra, mediante l'aggiornamento, agenti di polizia municipale con funzioni di polizia municipale turistica, utilizzati dalle amministrazioni di appartenenza per il controllo degli itinerari turistici e l'assistenza ai turisti.

2. Il regolamento sulla struttura e il funzionamento della scuola è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria.

3. Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali, con possibilità di convenzioni con esperti esterni.

4. Ai corsi possono essere ammessi anche appartenenti ai corpi di polizia locale e regionale di altre regioni, previa sottoscrizione di una quota.

5-6. La Regione si assume gli oneri per locali e funzionamento della scuola; gli enti locali possono prevedere che la partecipazione ai corsi di aggiornamento costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera.

Capo III — Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 9 L.R. 12/2003Attività di polizia amministrativa regionale e locale

1. La Regione esercita in materia di polizia locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa, formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi.

2. La Regione promuove forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato.

Art. 10 L.R. 12/2003Contributi regionali

1. La Giunta regionale concede contributi agli enti locali per progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale.

2. La Regione promuove nuove tipologie di servizi di polizia locale che, in attuazione del principio di decentramento di cui all'art. 7 della L. 65/1986, consentono di sperimentare la figura del vigile di quartiere; la scuola regionale predispone specifici moduli formativi.

3. I contributi sono assegnati in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammissibili.

Art. 11 L.R. 12/2003Funzioni di polizia locale

1. Le province ed i comuni esercitano, tra le altre, le funzioni di: a) polizia amministrativa; b) polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 c.p.p.; c) polizia stradale ai sensi dell'art. 12 CdS; d) polizia tributaria (attività ispettive sui tributi locali); e) polizia ambientale ed ittico-venatoria; f) polizia annonaria e commerciale; g) polizia edilizia.

2. Per garantire l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi dell'art. 10 L.689/1981, i comuni e le province prevedono apposite sanzioni.

3. Per l'esercizio delle proprie competenze la provincia può istituire un corpo di polizia amministrativa provinciale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 17, comma 1.

4. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato delle funzioni di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 L.65/1986.

5. La Regione promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici e informativi, promuovendo una banca dati regionale connessa con i sistemi delle forze di polizia dello Stato.

6. Gli enti locali si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso ai ruoli della polizia locale, garantendo idoneità psicofisica e formativa.

7. Nel rispetto della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione operativa, i comandanti di polizia locale dipendono unicamente dal sindaco o dal Presidente della Provincia.

Art. 12 L.R. 12/2003Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale (articolo chiave)

1. In ogni comune il servizio di polizia municipale è svolto con modalità che ne consentono la fruizione tutti i giorni dell'anno. La Regione individua il profilo ottimale minimo in una struttura composta da dieci addetti, oltre un responsabile della struttura ed un addetto al coordinamento e controllo.

2. La dotazione organica prevede di norma un addetto ogni ottocento abitanti nei comuni a scarsa densità turistica/commerciale/industriale, e un addetto ogni seicento abitanti ove tale densità sia elevata (anche con fenomeni di criminalità diffusa/organizzata). In ogni caso, alle funzioni di polizia municipale sono addetti almeno cinque dipendenti.

3. I comuni adottano, se necessario, opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali definiti.

Art. 13 L.R. 12/2003Svolgimento del servizio ed ambito territoriale

1. L'attività di polizia locale si svolge nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza o degli enti associati.

2. Sono ammessi, previa intesa tra gli enti, distacchi o comandi presso strutture di altro ambito territoriale, se connessi a fattori contingenti e temporali.

Art. 14 L.R. 12/2003Gestione associata dei servizi di polizia municipale

1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle altre forme giuridiche previste dalla normativa vigente.

2. Nell'atto costitutivo della forma associata deve essere prevista l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio.

3-4. Gli enti e le strutture comuni assolvono i compiti tecnico-organizzativi nel rispetto di efficacia/efficienza/economicità; il responsabile del servizio gestito in forma comune coordina l'impiego tecnico-operativo, gestisce le risorse ed è responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.

Art. 15 L.R. 12/2003Funzioni trasferite alle province

1. È trasferito alle province il rilascio dell'autorizzazione per gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed interprovinciale.

2. Del provvedimento è data informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 16 L.R. 12/2003Strutture, uniformi ed attrezzature

1. La Regione, sentito il comitato tecnico-consultivo, determina con regolamento le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado, e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale.

Art. 17 L.R. 12/2003Regolamento della polizia locale

1. Le province, le comunità montane ed i comuni singoli o associati, in cui sia operante un corpo o servizio di polizia locale, con regolamento ne definiscono l'organizzazione e l'attività.

2. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli enti locali, fermi restando i parametri dell'art. 12, sulla base di criteri quali: popolazione residente/temporanea/fluttuante; estensione e morfologia del territorio; sviluppo delle strade e complessità del traffico; sviluppo edilizio; insediamenti industriali/commerciali; importanza turistica; indice di motorizzazione; caratteristiche socio-economiche; presenza scolastica; nodi stradali/portuali/aeroportuali.

Art. 18 L.R. 12/2003Adeguamento delle disposizioni

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, gli enti locali adeguano i regolamenti e le disposizioni vigenti.

Art. 19 L.R. 12/2003Norma finanziaria e procedure

1-2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge si provvede secondo le modalità di copertura finanziaria previste dalla legge di bilancio regionale, con le necessarie variazioni tra i capitoli di spesa disposte dalla Giunta regionale.

Art. 20 L.R. 12/2003Norma finale

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 44 (istitutiva della precedente scuola regionale) sono abrogati.

Art. 21 L.R. 12/2003Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Nota: la L.R. 12/2003 è la legge con cui la Regione Campania ha attuato la delega dell'art. 6 della L. 65/1986 — i due dati più testati sono i parametri della dotazione organica (art.12: profilo ottimale minimo di 10 addetti + responsabile + coordinatore; rapporto 1 addetto/800 abitanti o 1/600 nei comuni a densità turistico-commerciale elevata; minimo assoluto 5 dipendenti) e la sede della Scuola regionale di polizia locale a Benevento (art.8, comma aggiunto dalla L.R. 18/2010, che ha introdotto anche la qualifica di "polizia municipale turistica"). Il comandante di polizia locale dipende unicamente dal sindaco/Presidente della Provincia (art.11, co.7) — principio di separazione tra indirizzo politico e gestione operativa. ⚠️ Nota aggiornamento: una delega al Governo per il riordino della L. 65/1986 è stata approvata dalla Camera il 14/5/2026 ed è ora al Senato — non ancora legge vigente. Quando saranno pubblicati gli eventuali decreti legislativi attuativi, questo capitolo verrà aggiornato.
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Diritti e Doveri del Pubblico Dipendente — D.Lgs. 165/2001
🎯 ambito selezionato
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (Testo Unico Pubblico Impiego, G.U. 9 maggio 2001, n. 106). Testo aggiornato al 2018. La legge ha 7 Titoli e oltre 120 articoli: qui sono riportati per intero il Titolo I — Principi generali (artt. 1-9) e il Titolo IV — Rapporto di lavoro (artt. 51-57), che costituiscono il nucleo sostanziale di diritti, doveri e responsabilità disciplinare del dipendente pubblico. I restanti Titoli (II — Organizzazione/Dirigenza, III — Contrattazione collettiva e ARAN, V — Controllo della spesa, VI — Giurisdizione, VII — Norme transitorie e allegati storici 1994-2001) restano fuori dal perimetro di questo capitolo, per scelta di ambito: sono materia organizzativa/sindacale/di bilancio, non direttamente rilevante ai fini del concorso rispetto al nucleo di "diritti e doveri" qui riportato per intero.
Titolo I — Principi generali
Art. 1Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Art. 2Fonti

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.

3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Art. 3Personale in regime di diritto pubblico

1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui alle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria.

Art. 4Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

Art. 5Potere di organizzazione

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

Art. 6Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.

Art. 6-bisMisure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.

2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale.

Art. 6-terLinee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo.

Art. 7Gestione delle risorse umane

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Art. 8Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

Art. 9Partecipazione sindacale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.

Titolo IV — Rapporto di lavoro
Art. 51Disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.

2. La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

Art. 52Disciplina delle mansioni

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali; la contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, secondo principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali, dell'esperienza maturata, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti (comma così sostituito dall'art.3, L.113/2021: la progressione fra aree non è più un concorso pubblico ma una procedura comparativa interna, ferma restando la riserva minima del 50% per l'accesso dall'esterno).

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

Art. 53Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dalle relative disposizioni speciali.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

11-16. (commi procedurali su comunicazioni telematiche degli incarichi al Dipartimento della funzione pubblica, pubblicazione degli elenchi dei consulenti, sanzioni per omessa comunicazione, relazione annuale al Parlamento).

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (c.d. pantouflage). I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Art. 54Codice di comportamento

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. (vedi capitolo dedicato al Codice di Comportamento, DPR 62/2013)

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione del licenziamento.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.

6. Sull'applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

Art. 54-bisTutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

2. Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico. La disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

6. Qualora venga accertata l'adozione di misure discriminatorie da parte di un'amministrazione, l'ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Sanzioni analoghe (10.000-50.000 euro) si applicano per assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni o mancato svolgimento dell'attività di verifica.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro.

9. Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 55Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative e si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro si applica l'articolo 2106 del codice civile. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale.

Art. 55-bisForme e termini del procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

4. Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. L'ufficio, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce. L'ufficio conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente è effettuata tramite posta elettronica certificata, consegna a mano, o raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento.

7. Il dipendente o il dirigente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito.

9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.

9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo.

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente. Sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.

Art. 55-terRapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni più gravi, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione, l'ufficio competente, ad istanza di parte da proporsi entro sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.

4. Nei casi di ripresa o riapertura del procedimento, esso avviene mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 55-quaterLicenziamento disciplinare

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento; f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio.

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.

3-bis. Nel caso della lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore da quando i soggetti competenti ne sono venuti a conoscenza.

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito.

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. L'eventuale condanna per danno d'immagine non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento.

Art. 55-quinquiesFalse attestazioni o certificazioni

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine.

3. La sentenza definitiva di condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale.

Art. 55-sexiesResponsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione

1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 55-septiesControlli sulle assenze

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile all'amministrazione interessata.

2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale, della decadenza dalla convenzione.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Con decreto sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche.

Art. 55-octiesPermanente inidoneità psicofisica

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità; c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione; d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Art. 55-noviesIdentificazione del personale a contatto con il pubblico

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti.

Art. 57Pari opportunità

01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

02. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

03. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale.

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate; d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia.

1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni sulla riserva di un terzo dei posti alle donne, diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni.

2. Le pubbliche amministrazioni adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica.

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Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti — DPR 62/2013
✅ completo
DPR 16 aprile 2013, n. 62 — "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001" (G.U. 4 giugno 2013, n. 129). Testo integrale aggiornato con le modifiche del DPR 13 giugno 2023, n. 81 (artt. 11-bis, 11-ter, comma 5-bis art.15 aggiunti; commi degli artt. 12 e 13 modificati). Le modifiche 2023 sono segnalate nel testo.
Art. 1Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 11-bisUtilizzo delle tecnologie informatiche (introdotto dal DPR 81/2023)

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

Art. 11-terUtilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (introdotto dal DPR 81/2023)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

Art. 12Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. (comma modificato dal DPR 81/2023)

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. (comma modificato dal DPR 81/2023)

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. (comma modificato dal DPR 81/2023)

4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile. (comma introdotto dal DPR 81/2023)

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. (comma sostituito dal DPR 81/2023)

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo. (comma sostituito dal DPR 81/2023)

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 14Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità. (comma introdotto dal DPR 81/2023)

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. (comma introdotto dal DPR 81/2023)

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

🚦 Parte 2 — Codice della Strada e sicurezza
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Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione
✅ completo
Riferimento normativo: D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, testo vigente aggiornato alle riforme più recenti tra cui L. 25 novembre 2024, n. 177) e DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione). Testo integrale, tutti i 7 Titoli e 245+ articoli. Fonte: aci.gov.it (portale ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico), testo verbatim articolo per articolo, aggiornato alla data di consultazione. Note redazionali del portale sugli aggiornamenti storici delle sanzioni (rivalutazioni ISTAT periodiche) sono state omesse per non appesantire il testo: gli importi riportati sono già quelli vigenti.
Titolo I — Disposizioni generali (artt.1-12bis)
Art. 1 CdS(Principi generali).

((1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche’ la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalita’ primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato)).

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e’ regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilita’ sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualita’ della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita’ della circolazione; di promuovere l’uso dei velocipedi.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati piu’ significativi utilizzando i piu’ moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

Art. 2 CdSDefinizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A – Autostrade;

B – Strade extraurbane principali;

C – Strade extraurbane secondarie;

D – Strade urbane di scorrimento;

E – Strade urbane di quartiere;

E-bis – Strade urbane ciclabili;

F – Strade locali.

F-bis. Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A – AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B – STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprieta’ laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C – STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D – STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E – STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

((E-bis – Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocita’ non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorita’ per i velocipedi)).

F – STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza vulnerabile della strada.

4. E’ denominata “strada di servizio” la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprieta’ laterali alla strada principale e viceversa, nonche’ il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, , le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade “statali”, “regionali”, “provinciali”, “comunali”, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:

A – Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale.

B – Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio’ sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C – Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu’ capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se cio’ sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D – Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le localita’ che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita’ comunale. Ai fini del presente codice, le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall’art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5 , seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalita’ indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade cosi’ classificate sono iscritte nell’Archivio nazionale delle strade previsto dall’art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono piu’ all’ uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordinamento militare.

Art. 3 CdSDefinizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o piu’ correnti di traffico.

2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita’ motorie, nonche’ eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita’ tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il piu’ vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.

6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e’ composta da una o piu’ corsie di marcia ed, in genere, e’ pavimentata e delimitata da strisce di margine.

7-bis) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177));

8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche’ intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

9) CIRCOLAZIONE: e’ il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10) CONFINE STRADALE: limite della proprieta’ stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine e’ costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e’ in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada e’ in trincea.

11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o piu’ file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

((12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di una pista ciclabile));

((12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all’unica direzione consentita a tutti i veicoli));

13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l’ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l’uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocita’ o altro.

19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all’andamento della strada.

20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilita’.

21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E’ parte della proprieta’ stradale e puo’ essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a piu’ strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse.

27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.

29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.

30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.

31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari cosi’ definiti dagli accordi internazionali.

32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita’ di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalita’.

35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu’ strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.

36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) PASSO CARRABILE: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o piu’ veicoli.

38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.

43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un’intersezione.

44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.

51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.

52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

53-bis) Utente vulnerabile della strada: pedoni, persone con disabilita’, ciclisti ((, conducenti di ciclomotori e di motocicli)) e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

((54-bis) Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorita’ per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine));

55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all’accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

((55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all’accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera)):

56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove e’ consentito il cambio di corsia affinche’ i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita’ della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui e’ garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

Art. 4 CdSDelimitazione del centro abitato

1. Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 e’ pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Art. 5 CdSRegolamentazione della circolazione in generale

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo’ impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo’ diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

Art. 6 CdSRegolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonche’ per esigenze di carattere militare puo’, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emenarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo’ vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.

1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell’infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocita’ di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimita’ degli stessi.

1-ter. L’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale provvede a rendere noti all’utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, e con le modalita’ di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocita’ nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis puo’ essere effettuato ai sensi dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera f).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocita’ stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 142.

((1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall’UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque mesi all’anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle strade di tipo A e B di cui all’articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, ne’ alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina piu’ restrittiva ai sensi dell’articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, verificando che l’istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato e’ adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade interessate provvedono all’apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L’apposizione della segnaletica non e’ necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o piu’ regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore, e che i siti internet istituzionali degli enti interessati diano informazioni sulla durata del divieto per l’intero periodo. Il controllo della circolazione in tali zone puo’ essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g) )).

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

4. L’ente proprietario della strada puo’, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumita’ pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensita’, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumita’ delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che puo’ revocare gli stessi.

7. Nell’ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico e’ riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aereoportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario ((o al Presidente dell’Autorita’ di sistema portuale, ove istituita)), i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformita’ alle norme del presente codice. Nell’ambito degli aereoporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o societa’, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le societa’ interessati.

((8. Le autorita’ che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessita’, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L’accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non puo’ in ogni caso essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)).

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l’autorita’ competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all’ art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza e’ stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all’ art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell’ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L’ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensita’ o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo’, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l’obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l’ente deve stabilire l’obbligo di dare la precedenza ovvero anche l’obbligo di arrestarsi all’intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l’accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione e’ commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa e’ del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonche’ della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

((12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344)).

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa e’ del pagamento di una somma da € 41 a € 167 qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finche’ non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui e’ stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e’ fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilita’ del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e’ da due a sei mesi.

Art. 7 CdSRegolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalita’ e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria nonche’ tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilita’ e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facolta’ di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualita’ dell’aria ai quali e’ subordinata l’attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonche’ i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensita’ o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita’, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento;

3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;

4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli;

5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimita’ di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;

6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;

7-bis) ((dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimita’ di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili)).

e) stabilire aree nelle quali e’ autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli e’ subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalita’ di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalita’ costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche’, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di merci;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185;

i) riservare strade o singole corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita’ urbana.

i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocita’ sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili;

i-ter) LETTERA ABROGATA DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177.

i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocita’ consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali e’ presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessita’, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonche’ dalle persone con limitata o impedita capacita’ motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato, ancorche’ subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonche’ a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilita’ urbana.

8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonche’ per quelle definite ” A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra’ essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche’ di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta’, le modalita’ di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche’, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.

9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida

9-ter. I comuni possono stabilire, all’interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l’ingresso e l’uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla facolta’ di cui al comma 1, lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti con zone gia’ istituite o con l’intero centro abitato, comunicano l’entrata in vigore del divieto o della limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili.

11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta’ di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo’ essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalita’ definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonche’ ai titolari di contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma e’ soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis.

11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui puo’ essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non e’ consentito superare il limite di velocita’ di 30 km/h.

12. Per le citta’ metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 678 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo e’ applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa e’ del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione e’ calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi nel tempo intercorso dall’inizio della violazione fino al momento dell’accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo.

14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell’intera somma prevista. Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, e’ maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell’intero periodo tariffato per il giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.

14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente disciplina:

a) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;

b) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;

c) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo.

14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.

15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell’intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, e’ maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. Fuori dei casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina:

a) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;

b) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;

c) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo.

15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno dell’accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni e nei modi indicati nel quinto periodo del medesimo comma.

15-bis. ((Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto e’ gia’ stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, se nell’attivita’ sono impiegati minori ovvero se il soggetto gia’ sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell’arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell’ammenda da 3.000 a 8.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI, capo I, sezione II)).

Art. 8 CdSCircolazione nelle piccole isole

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficolta’ ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, ((il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo)) e i comuni interessati, puo’, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di piu’ intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’ isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

Art. 9 CdSCompetizioni sportive su strada

1. ((Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonche’ del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L’autorizzazione e’ rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e’ rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu’ comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di piu’ regioni, l’autorizzazione e’ rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione e’ rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorita’ di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle citta’ metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di piu’ enti, puo’ essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241)).

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre ((…)).

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche’ al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e’ richiesto per le manifestazioni di regolarita’ a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purche’ la velocita’ imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita’ alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed e’ subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo puo’ essere omesso quando, anziche’ di gare di velocita’, si tratti di gare di regolarita’ per le quali non sia ammessa una velocita’ media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso e’ sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocita’ superiori ai detti limiti.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78.

5. Nei casi in cui, per motivate necessita’, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L’autorita’ competente puo’ concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita’, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione e’ altresi’ subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilita’ civile di cui all’articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L’assicurazione deve coprire altresi’ la responsabilita’ dell’organizzazionee degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, puo’ essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito puo’ autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalita’ ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita’ di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche’ le relative modalita’ di svolgimento. L’abilitazione e’ rilasciata dal Ministero dell’interno.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta puo’ essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita’ dell’autorizzazione e’ subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ((…)). ((La sospensione temporanea e’ disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto)).

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 866 a € 3.464, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorita’ amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214.

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 173 a € 694, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. ((In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 12)).

Art. 9-bis CdS

(( (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita’ con veicoli a motore e partecipazione alle gare). ))

(( 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocita’ con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu’ persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e’ della reclusione da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e’ punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e’ sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu’ persone. Con la sentenza di condanna e’ sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l’autorita’ amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.))

Art. 9-ter CdS

(( (Divieto di gareggiare in velocita’ con veicoli a motore). ))

((1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocita’ con veicoli a motore e’ punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu’ persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e’ della reclusione da due a cinque anni.

3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e’ sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu’ persone. Con la sentenza di condanna e’ sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.))

Art. 10 CdSVeicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita’

1. E’ eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalita’:

a) il trasporto di una o piu’ cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, sempreche’ non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che puo’ essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unita’, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico puo’ essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unita’. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo’ essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto puo’ essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o piu’ assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalita’ indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile;

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l’effettuazione delle attivita’ ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l’autorizzazione alla circolazione e’ concessa dall’ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1, 5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o piu’ assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L’autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo “A” e’ comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle societa’ autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall’articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d’opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresi’ applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

3. E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalita’ anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di piu’ di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purche’ il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall’art. 61;

e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorche’ trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e dall’art. 62;

f) mezzi d’opera definiti all’art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall’art. 62.

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.

g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole;

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, puo’ recare danni o compromettere la funzionalita’ delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attivita’ del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessita’ inerenti l’attivita’ aziendale; l’immatricolazione degli stessi veicoli potra’ avvenire solo a nome e nella disponibilita’ delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorche’ per effetto del carico non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 %, con i limiti stabiliti dall’articolo 61; tale eccedenza puo’ essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter, quando non eccedano l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le masse stabilite dall’articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4;

b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorche’ per effetto del carico, non eccedano l’altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall’articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purche’ l’asse piu’ caricato non superi le 13 t, non puo’ eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

– due assi: 20 t;

– tre assi: 33 t;

– quattro o piu’ assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

– quattro assi: 44 t;

– cinque o piu’ assi: 56 t;

– cinque o piu’ assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L’autorizzazione e’ rilasciata o volta per volta o per piu’ transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalita’ e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita’ imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalita’ stabilite nel regolamento.

9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validita’ annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e’ prevista l’indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilita’ della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalita’ semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita’ scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non piu’ di tre volte, per un periodo di validita’ non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.

10. L’autorizzazione puo’ essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita’ dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. All’autorizzazione non si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale e’ causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali e’ richiesta l’autorizzazione, deve altresi’ essere determinato l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada, con le modalita’ previste dal comma 17. L’autorizzazione e’ comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonche’ alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall’autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l’omogeneita’ della classificazione e gestione del rischio, nonche’ della valutazione della compatibilita’ dei trasporti in condizioni di eccezionalita’ con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita’ dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalita’ di verifica della compatibilita’ del trasporto in condizioni di eccezionalita’ con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita’ dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalita’ di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalita’ per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o piu’ assi di cui al comma 2, lettera b), nonche’ per i trasporti in condizioni di eccezionalita’ di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attivita’ di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilita’ dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita’, che l’ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita’, prima del rilascio dell’autorizzazione;

2) le specifiche modalita’ di verifica della compatibilita’ del trasporto in condizioni di eccezionalita’ con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilita’ dei manufatti;

3) le specifiche modalita’ di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita’, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita’;

4) le specifiche modalita’ di transito del trasporto eccezionale.

b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell’effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023. (177) (181)(185) ((191))

11. L’autorizzazione alla circolazione non e’ prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non e’ soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la piu’ vicina officina.

13. Non costituisce altresi’ trasporto eccezionale l’autoarticolato il cui semirimorchio e’ allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall’art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorche’ presentano un’eccedenza in lunghezza rispetto all’art. 61 dovuta all’asta di presa di corrente in posizione di riposo. L’immatricolazione, ove ricorra, e l’autorizzazione all’impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilita’ di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L’autorizzazione non puo’ essere accordata per i motoveicoli ed e’ comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall’art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche’ dei mezzi d’opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalita’ per il rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l’ammontare dell’indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per l’imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l’esonero dall’obbligo della scorta.

18. Chiunque, senza avere ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi gia’ autorizzati, ai periodi temporali, all’obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonche’ superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 794 a € 3.206.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalita’, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 641. Alla stessa sanzione e’ soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalita’ ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorche’ maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se’ l’autorizzazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Il viaggio potra’ proseguire solo dopo l’esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell’art. 54, comma 1, lettera n), salvo che cio’ sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all’articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e’ ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che adottera’ il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, e’ disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d’opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d’opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonche’ la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall’articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall’articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall’articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell’obbligo della scorta.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell’autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell’autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilita’ del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra e’ fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi;

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non puo’ proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L’agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilita’ del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all’avente diritto, allorche’ il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalita’ di svolgimento previste dal regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non e’ data facolta’ di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.

Art. 11 CdSServizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi’, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresi’, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalita’ dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Art. 12 CdSEspletamento dei servizi di polizia stradale

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialita’ Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all’Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale.

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell’A.N.A.S. ((, nonche’ dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali));

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita’ delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta’ degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell’ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell’ambito delle aree di cui all’articolo 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche’ i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita’, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorita’ militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

Art. 12-bis CdS

(( (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) ))

((1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa’ private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle predette attivita’.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita’ di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo e’ conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonche’ di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale e’ conferito il potere di contestazione nonche’ di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 e’, altresi’, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attivita’ di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle societa’ di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilita’ di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell’affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento.

5. L’attivita’ sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all’emissione del verbale da parte del personale, e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a cio’ preposti, a cui compete anche tutta l’attivita’ autorizzativa e di verifica sull’operato. I comuni possono conferire alle societa’ di cui ai commi 1, 2 e 3 la facolta’ di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalita’ operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell’accertamento nonche’ per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo e’ possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

Titolo II — Della costruzione e tutela delle strade (artt.13-45)
Art. 13 CdSNorme per la costruzione e la gestione delle strade

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all’art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ((…)). Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e’ consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalita’ di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purche’ realizzata in conformita’ ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono piu’ le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalita’ stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l’acquisizione di dati che abbiano validita’ temporale riferita all’anno nonche’ per adempiere agli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell’attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all’art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell’intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonche’ comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresi’ che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

Art. 14 CdSPoteri e compiti degli enti proprietari delle strade

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita’ della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche’ delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonche’ alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

((2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresi’, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purche’ realizzati in conformita’ ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza)).

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

Art. 15 CdSAtti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze e’ vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) ((fuori dai casi di cui all’articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;))

f-bis) ((fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;))

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.

3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 16 CdSFasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita’ nelle intersezioni fuori dei centri abitati

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprieta’ stradali fuori dei centri abitati e’ vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, nonche’ alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo , altresi’ una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)).

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilita’ determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all’interno degli svincoli e’ vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle rela- tive alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 17 CdSFasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

1. Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprieta’ stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza della curvatura.

2. All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 18 CdSFasce di rispetto ed aree di visibilita’ nei centri abitati

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quel le indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l’area di visibilita’ determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati e’ vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell’ente proprietario, la funzionalita’ dell’intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformita’ ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 19 CdSDistanze di sicurezza dalle strade

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l’uso di esplosivo, nonche’ di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarita’ della circolazione stradale, e’ stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 20 CdSOccupazione della sede stradale

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e’ vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata puo’ essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale.

1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell’ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli)).

2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non e’ consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo’ essere consentita fino ad un massimo della meta’ della loro larghezza, purche’ in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilita’ delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e’ ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita’ motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’ obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 21 CdSOpere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorita’ di cui all’articolo 26 e’ vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonche’ sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilita’.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidita’ della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalita’ ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilita’ della visibilita’ sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonche’ agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonche’ le modalita’ di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 22 CdSAccessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne’ nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni gia’ esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformita’ alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni gia’ esistenti e variazioni nell’uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l’ente proprietario puo’ negare l’autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l’autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, ne’ le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalita’ di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell’autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo e’ subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprieta’ naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita’, nei casi di impossibilita’ di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonche’ in caso di forte densita’ degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidita’ per la circolazione, l’ente proprietario della strada rilascia l’autorizzazione per l’accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando piu’ proprieta’, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonche’ le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall’ente proprietario essere tenute a base dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. E’ comunque vietata l’apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonche’ lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 23 CdSPubblicita’ sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse e’ vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita’ o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilita’ o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresi’, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche’ le sorgenti e le pubblicita’ luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e’ vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E’ vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E’ consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche’ sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e’ soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza e’ dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada e’ statale, regionale o provinciale.

((4-bis. E’ vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicita’ il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle liberta’ individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identita’ di genere o alle abilita’ fisiche e psichiche.

4-ter. Con decreto dell’autorita’ di Governo delegata per le pari opportunita’, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.

4-quater. L’osservanza delle disposizioni del comma 4-bis e’ condizione per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l’autorizzazione rilasciata e’ immediatamente revocata)).

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione e’ subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi publicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta’ di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale

7. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’ lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade e’ consentita la pubblicita’ nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purche’ autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresi’ consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche’ autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purche’ autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresi’ individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.

((7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e’ un’area verde, la cui manutenzione e’ affidata a titolo gratuito a societa’ private o ad altri enti, e’ consentita l’installazione di un cartello indicante il nome dell’impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l’installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4)).

8. E’ parimenti vietata la pubblicita’, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicita’ fonica sulle strade e’ consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell’anno.

9. Per l’adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita’ attuate all’atto dell’entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo’ impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonche’ disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell’osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.417 a € 14.168 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto ((dai commi 1, 4-bis e 7-bis)), l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto ((; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine e’ ridotto a cinque giorni e, nei casi piu’ gravi, l’ente proprietario puo’ disporre l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario)). Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e’ collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.833 a € 19.332; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e’ soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l’ente proprietario puo’ liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita’ al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater.

13-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

Art. 24 CdSPertinenze delle strade

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.

3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.

4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalita’ fissate nel regolamento, dall’ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilita’.

5. Le pertinenze costituite da aree di servizio , da aree per la ricarica dei veicoli ((…)), da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall’ente proprietario ovvero essere affidate dall’ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalita’ fissate dall’Autorita’ di regolazione dei trasporti, sentita l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attivita’ commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, ((e delle norme che disciplinano l’installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica)) e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.

6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell’autorita’ pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell’art. 26, o li trasforma o ne varia l’uso stabilito in tale provvedimento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell’impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attivita’ esercitata fino all’attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L’attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

Art. 25 CdSAttraversamenti ed uso della sede stradale

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprieta’ stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilita’ dalle fasce di pertinenza della strada.

1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l’obbligatorieta’ della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita’, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.

1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita’ degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita’ dell’ente proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarita’ delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e’ indicata nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarita’ delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e’ indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarita’ delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e’ indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalita’ e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture.

1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarita’ delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonche’ i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

((1-sexies. Nel caso in cui l’attraversamento comporti un’altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalita’ previste dal regolamento, deve essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate dall’attraversamento stesso)).

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessita’, previo accertamento tecnico dell’autorita’ competente di cui all’art. 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l’uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l’uso o ne mantiene l’esercizio senza concessione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attivita’ fino all’attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 26 CdSCompetenza per le autorizzazioni e le concessioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformita’ alle relative convenzioni; l’eventuale delega e’ comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell’ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformita’ alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e’ di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

((3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 e’ rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune)).

4. L’impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessita’ e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l’ente proprietario della strada.

Art. 27 CdSFormalita’ per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell’A.N.A.S e, in caso di strade in concessione, all’ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell’A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all’ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso, nonche’ la durata, che non potra’ comunque eccedere gli anni ventinove. L’autorita’ competente puo’ revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell’occupazione di suolo stradale per l’impianto di pubblici servizi e’ fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l’ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze puo’ essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualita’ ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava.

9. L’autorita’ competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo puo’ chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che e’ tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione e’ definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 28 CdSObblighi dei concessionari di determinati servizi

((1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotteranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonche’ quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade, hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalita’ di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all’esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.))

((2. Qualora per comprovate esigenze della viabilita’ si renda necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall’ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l’onere relativo allo spostamento dell’impianto e’ a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalita’ per l’esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio e’ tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.))

Art. 29 CdSPiantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilita’ dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e’ tenuto a rimuoverli nel piu’ breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 30 CdSFabbricati, muri e opere di sostegno

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumita’ pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumita’, il prefetto, sentito l’ente proprietario o concessionario, puo’ ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l’autorita’ competente ai sensi del comma 2 provvede d’ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilita’ o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione e’ a carico dell’ente proprietario della strada.

5. La spesa si divide in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa e’ fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.

6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, e’ a carico dell’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 31 CdSManutenzione delle ripe

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresi’ realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 159 a € 641)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (124) (133) (145) ((163))

3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 32 CdSCondotta delle acque

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto e’ stabilito nell’art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d’acqua hanno l’obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresi’, eseguire e mantenere le altre opere d’arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l’esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all’atto di concessione rilasciato dall’ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3. L’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale ne’ comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l’irrigazione.

4. L’ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalita’ di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall’obbligato.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (133) (145) ((163))

Art. 33 CdSCanali artificiali e manufatti sui medesimi

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimita’ del confine stradale hanno l’obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l’afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell’ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in localita’ soggette a servitu’ militari per le quali si ravvisa l’opportunita’ di provvedere diversamente.

4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate e’ obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed e’ a loro spese:

a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;

b) quando, a giudizio dell’ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5. E’, altresi’, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.

6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all’allargamento della sede stradale, il relativo costo e’ a carico dell’ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l’onere di manutenzione dell’intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 34 CdSOneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali

1. I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’opera deve essere corrisposta alle concessionarie un’ulteriore somma ad integrazione dell’indennizzo di usura. Tale somma e’ equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

3. I proventi dell’indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

4. Il regolamento determina le modalita’ di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all’adeguamento e all’usura delle infrastrutture.

5. Se il mezzo d’opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). Se non e’ stato corrisposto l’indennizzo d’usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 34-bis CdS

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120))

Art. 35 CdSCompetenze

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade ((…)). Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’ autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l’esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti e’ autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all’art. 44.

3. L’Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che e’ posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonche’ le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

Art. 36 CdSPiani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilita’ extraurbana

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, e’ fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico .

2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono, all’adozione di piani del traffico per la viabilita’ extraurbana d’intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate . La legge regionale puo’ prevedere, ai sensi dell’art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all’art.

17 della stessa, provvedano gli organi della citta’ metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorita’ e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonche’ di verifica del rallentamento della velocita ‘ e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) per l’ inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento e’ tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), di concerto con il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio)) e il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale , fissati dalla regione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorita’ indicate dall’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. E’ istituito, presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), l’albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso e’ approvato con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell’albo degli esperti di cui al comma 8 e’ fatto obbligo di conferire l’incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico , agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d’ufficio del piano e alla sua realizzazione.

Art. 37 CdSApposizione e manutenzione della segnaletica stradale

1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;

b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;

c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;

d) nei tratti di strade non di proprieta’ del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica e’ di competenza del comune.

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L’apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)).

Art. 38 CdSSegnaletica stradale

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

a) segnali verticali;

b) segnali orizzontali;

c) segnali luminosi;

d) segnali ed attrezzature complementari.

2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorche’ in difformita’ con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all’art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all’art. 43.

3. E’ ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessita’, ivi comprese le attivita’ di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocita’ pari o superiore a 70 km/h.

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonche’ la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalita’ di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorieta’. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell’utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformita’ sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia piu’ rispondente allo scopo per il quale e’ stata collocata.

8. E’ vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonche’ sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto cio’ che non e’ previsto dal regolamento.

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimita’ delle intersezioni stradali.

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprieta’ privata aperte all’uso pubblico. Nelle aree private non aperte all’uso pubblico l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 421 a € 1.691)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) (133) (145) ((163))

14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall’ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ponendo a carico dell’ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall’art. 146.

Art. 39 CdSSegnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita’, itinerari, servizi ed impianti;

si suddividono in:

a) segnali di preavviso;

b) segnali di direzione;

c) segnali di conferma;

d) segnali di identificazione strade;

e) segnali di itinerario;

f) segnali di localita’ e centro abitato;

g) segnali di nome strada;

h) segnali turistici e di territorio;

i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalita’ di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell’art. 38.

Art. 40 CdSSegnali orizzontali

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2. I segnali orizzontali si dividono in:

– strisce longitudinali;

– strisce trasversali;

– attraversamenti pedonali o ciclabili;

– frecce direzionali;

– iscrizioni e simboli;

– strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;

– isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;

– strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;

– altri segnali stabiliti dal regolamento.

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.

4. Una striscia longitudinale continua puo’ affiancarne un’altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilita’ di oltrepassarle.

5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di “fermarsi e dare precedenza” ((…)) ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale ((nonche’ in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi o del segnale “fermarsi e dare precedenza”)).

((5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l’obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche)).

6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale “dare precedenza”.

7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonche’ le loro modalita’ di applicazione.

8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. E’ vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove e’ eventualmente affiancata una discontinua.

9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attivita’ di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.

10. E’ vietata:

a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;

b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;

c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l’attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimita’ degli attraversamenti stessi.

Art. 41 CdSSegnali luminosi

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;

b) segnali luminosi di indicazione;

b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocita’ in tempo reale dei veicoli in transito;

c) lanterne semaforiche veicolari normali;

d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;

e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;

f) lanterne semaforiche pedonali;

g) lanterne semaforiche per velocipedi;

h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;

i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;

l) lanterne semaforiche speciali;

m) segnali luminosi particolari.

2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:

– rosso, con significato di arresto;

– giallo, con significato di preavviso di arresto;

– verde, con significato di via libera.

3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato e’ identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.

5. ((Al fine di agevolare la mobilita’ delle persone con disabilita’ visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci nonche’ di guide tattili a pavimento idonee all’individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche)). Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l’attraversamento, ne’ di impegnare la carreggiata;

b) giallo, con significato di sgombero dell’attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all’interno dello attraversamento di sgombrarlo il piu’ rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;

c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l’attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato e’ identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneita’ indicati dal regolamento e da specifiche normative.

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l’accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica gia’ esistente, ove cio’ sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l’uniformita’ del segnale luminoso durante il loro funzionamento.

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l’area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell’accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresi’, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino cosi’ prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano piu’ arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, ne’ l’attraversamento pedonale, ne’ oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilita’ che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. E’ vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l’indicazione della X rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purche’ a moderata velocita’ e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l’obbligo di procedere a minima velocita’ e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilita’ che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonche’ le modalita’ di impiego e il comportamento che l’utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

((19-bis. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l’orario e il corretto svolgimento delle operazioni stesse. L’orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 3, che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono essere indicati le modalita’ e i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione e spegnimento degli stessi.

19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione nonche’ informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti a essa correlati. Tali indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme uguali a quelle dei corrispondenti segnali verticali. Nei comuni classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l’impiego alternato di lingue straniere.

19-quater. Dall’attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis e 19-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).

Art. 42 CdSSegnali complementari

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale;

b) particolari curve e punti critici;

c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

((2. Sono altresi’ segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull’infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocita’ dei veicoli)).

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalita’ di impiego e di apposizione.

Art. 43 CdSSegnalazioni degli agenti del traffico

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.

3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:

a) braccio alzato verticalmente significa: “attenzione, arresto” per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano piu’ in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale e’ fatto in una intersezione, esso non impone l’arresto ai conducenti che abbiano gia’ impegnato l’intersezione stessa;

b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: “arresto” per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro “via libera” per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.

4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l’agente potra’ abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente “arresto” per tutti gli utenti che si trovano di fronte all’agente o dietro di lui e “via libera” per coloro che si trovano di fianco.

5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidita’ o con la sicurezza della circolazione ((o con la protezione degli operatori stradali)), possono altresi far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonche’ dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.

((5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, dall’installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l’eventuale regolazione del flusso veicolare puo’ avvenire anche mediante l’impiego di veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonche’ dei soggetti in possesso dell’abilitazione prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 12.

5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelle attivita’ di cui al medesimo comma, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: “auto di sicurezza – safety car”. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d’intesa con il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis nonche’ le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi)).

6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonche’ modalita’ e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.

Art. 44 CdSPassaggi a livello

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere puo’ essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell’esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.

2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell’esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l’intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.

((2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere puo’ essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente, che entra in funzione, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica, per avvertire in tempo utile del passaggio del treno. L’installazione di tali dispositivi e’ obbligatoria in caso di visibilita’ insufficiente)).

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonche’ la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

4. Le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilita’ delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilita’, nonche’ di indifferibilita’ e urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita’.

Art. 45 CdSUniformita’ della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonche’ la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalita’ di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizionI delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonche’ a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all’art. 44 i provvedimenti vengono presi d’intesa con il Ministero dei trasporti.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l’installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in op- era dai soggetti autorizzati, l’ente proprietario della strada puo’ intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non piu’ corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l’ente proprietario della strada provvede d’ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell’ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche’ quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita’ e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi’ le modalita’ di omologazione e di approvazione ((, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica)).

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

8. La fabbricazione dei segnali stradali e’ consentita alle imprese autorizzate dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all’art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresi’, stabiliti i casi di revoca dell’autorizzazione.

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e’ soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. E’ vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e’ soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 825 a € 3.305. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

Titolo III — Dei veicoli (artt.46-114)
Art. 46 CdSNozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. ((Non rientrano nella definizione di veicolo)) :

((a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore)).

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 47 CdSClassificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi’ classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a)

– categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocita’ massima di costruzione non supera i 45 km/h;

– categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocita’ massima di costruzione non supera i 45 km/h;

– categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria ((L1e));

– categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;

– categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita’ massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

– categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita’ massima per costruzione e’ inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e’ inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

– categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

b)

– categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu’ di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu’ di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c)

– categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d)

– categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi);

– categoria O 1 : rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;

– categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

– categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

– categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Art. 48 CdSVeicoli a braccia

1. I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

((4))

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 49 CdSVeicoli a trazione animale

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o piu’ animali e si distinguono in:

a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;

b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;

c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

((4))

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 50 CdSVelocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu’ ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresi’ considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione e’ progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purche’ con questa modalita’ il veicolo non superi i 6 km/h.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ? 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.

2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o piu’ delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97.

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocita’ superiore a quella prevista dal comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione ((amministrativa del pagamento di una somma)) da euro 845 ad euro 3.382 e’ soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocita’ oltre i limiti previsti dal comma 1.

Art. 51 CdSSlitte

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, e’ ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 52 CdSCiclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico ((, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica));

b) capacita’ di sviluppare su strada orizzontale una velocita’ fino a 45 Km/h;

c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio’ non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita’ per il controllo delle medesime, nonche’ le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Art. 53 CdSMotoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi ((. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;));

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocita’ massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresi’, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo’ eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

<![CDATA[---------------- ]]&gt;

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 54 CdSAutoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu’ di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; ((167))

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita’ distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unita’ gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto e’ considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attivita’ edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresi’, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Art. 55 CdSFiloveicoli

1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l’alimentazione;

sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l’alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall’art. 54 per gli autoveicoli.

((4))

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 56 CdSRimorchi

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell’articolo 53, I rimorchi sono veicoli destinati ad

essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell’art. 54 e

dai filoveicoli di cui all’art. 55, con esclusione degli autosnodati. 2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell’art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell’art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unita’ motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non piu’ di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da motoveicoli di cui all’articolo 53 e da autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche’ rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

4-bis. ((I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi)).

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 57 CdSMacchine agricole

1. ((Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attivita’ di cui all’articolo 2135 del codice civile e nelle attivita’ di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada)):

((a) per il proprio trasferimento));

((b) per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all’esecuzione delle attivita’ di cui all’articolo 2135 del codice civile e delle attivita’ di gestione forestale));

((c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonche’, nell’ambito delle attivita’ dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attivita’ dell’impresa agricola)). E’ consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) SEMOVENTI:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche’ azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o piu’ assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo’ superare 0,7 t compreso il conducente;

b) TRAINATE:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita’ di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purche’ muniti di sovrapattini, nonche’ le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita’ di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purche’ muniti di idonea attrezzatura non permanente.

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 58 CdSMacchine operatrici

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalita’ stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita’ di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita’ di 15 km/h.

((4))

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 59 CdSVeicoli con caratteristiche atipiche

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.

2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneita’ alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu’ delle categorie succitate.

((2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione)).

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 60 CdS

((Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri))

((1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonche’ i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico)).

2. ((Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole)) cancellati dal P.R.A. perche’ destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione puo’ essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della localita’ e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione e’ compresa la localita’ sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validita’ della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita’ massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprieta’ degli stessi deve essere comunicato alla Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purche’ posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 se si tratta di autoveicoli, o da € 42 a € 173 se si tratta di motoveicoli.

Art. 61 CdSSagoma limite

1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m ; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche’ mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e’ consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori purche’ mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri. ((I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocita’ inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L’uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorche’ ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi)).

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l’idoneita’ certificata dei rimorchi, o delle unita’ di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita’ alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2-bis Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) puo’ raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purche’ mobili.

5. Ai fini della inscrivibilita’ in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalita’ di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164, comma 9.

Art. 62 CdSMassa limite

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veiocolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non puo’ eccedere 5 t per i veiocli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t. per quelli a 3 o piu’ assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rmorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’aerea di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2, la massa complessiva a pieno carico non puo’ eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unita’ posteriore dell’autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se tre o piu’ assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall’art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a 3 o piu’ assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo’ eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o piu’ assi; 26 t e 32 t rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o quattro assi quando l’asse motore e’ munito di pneumatici accoppiati e di sospensione penumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. ((Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere 19,5 t)).

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non puo’ superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non puo’ superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o piu’ assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravente sull’asse puo’ caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale e’ inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non puo’ superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non puo’ eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento e’ soggetto alle sanzioni previste dall’art. 10.

7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.

Art. 63 CdSTraino veicoli

1. Nessun veicolo puo’ trainare o essere trainato da piu’ di un veicolo, salvo che cio’ risulti necessario per l’effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo quanto disposto dall’art. 105.

2. Un autoveicolo puo’ trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non e’ piu’ atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall’art. 159. La solidita’ dell’attacco, le modalita’ del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti puo’ autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonche’ le modalita’ e procedure per l’agganciamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 64 CdSDispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 65 CdSDispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all’indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresi’, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.

3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l’uso dei medesimi e’ prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 66 CdSCerchioni alle ruote

1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.

2. La larghezza di ciascun cerchione non puo’ essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.

3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuita’.

4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 67 CdSTarghe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonche’ della larghezza dei cerchioni.

2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano piu’ chiaramente leggibili.

3. La fornitura delle targhe e’ riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe e’ indicato nel regolamento. Il prezzo che l’interessato corrispondera’ al comune e’ stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e’ soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 68 CdSCaratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche’:

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

((2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall’articolo 152, comma 1)).

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonche’ le modalita’ di omologazione dei velocipedi a piu’ ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un a somma da € 42 a € 173.

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, e’ soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

Art. 69 CdSCaratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi

1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalita’ di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalita’ di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonche’, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.

((4))

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 70 CdSServizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell’area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell’art. 67, devono essere muniti di altra targa con l’indicazione “servizio di piazza”. I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali puo’ essere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;

c) le modalita’ per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;

d) le modalita’ per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle localita’ e nei periodi di tempo in cui e’ consentito l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). Se la licenza e’ stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione e’ del pagamento di una somma da € 42 a € 173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 71 CdSCaratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche’ i veicoli blindati.

3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonche’ le modalita’ per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a cio’ non osta il diritto comunitario, l’omologazione e’ effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa e’ ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 72 CdSDispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresi’ essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all’art. 162;

c) contachilometri aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche’ classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresi’ essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedagi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilita’. Possono altresi’ essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresi’ essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalita’ stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti e’ indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi’ stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformita’ dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalita’ dell’apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omologazione e’ effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.

11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra puo’ essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocita’ e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti puo’ essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 73 CdSVeicoli su rotaia in sede promiscua

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l’agevole visibilita’ anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilita’ del conducente, In avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalita’ di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonche’ le caratteristiche del campo di visibilita’ del conducente.

3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilita’, non sia conforme per caratteristiche o modalita’ di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 74 CdSDati di identificazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illegibbile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell’ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalita’ di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalita’ di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; e’ fatta salva la facolta’ per gli interessati di chiedere, per l’omologazione, l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.

6. Chiunque contraffa’, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, e’ punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 2.728 a € 10.913)). (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 75 CdSAccertamento dei requisiti di idoneita’ alla circolazione e omologazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmfB0123, tale accertamento e’ limitato al solo motore.

2. L’accertamento di cui al comma 1 puo’ riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita’ stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e’ indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entita’ tecniche prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e’ indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita’ tecniche, nonche’ le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita’ tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita’ di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entita’ tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

((4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’articolo 85, o a servizio di piazza di cui all’articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, che sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2)).

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, puo’ essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocita’.

6. L’omologazione puo’ essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita’ previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Art. 76 CdSCertificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformita’

1. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha proceduto con esito favorevole all’accertamento di cui all’art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.

2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunita’ europee che, a termine dell’art. 75, comma 4, sono soggetti all’ accertamento dei requisiti di idoneita’ alla circolazione, il certificato di origine e’ sostituito dalla dichiarazione di conformita’ di cui al comma 6.

3. Il rilascio del certificato di approvazione e’ sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.

5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l’esito favorevole dell’accertamento sul prototipo di cui all’art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformita’. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo e’ conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilita’ ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformita’ rilasciate.

7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l’autotelaio, ogni costruttore rilascia, per al parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformita’, o da certificato di origine relativi all’autotelaio. Nel caso di omologazione in piu’ fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformita’. I criteri e le modalita’ opertaive per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto.

8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita’ di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato e’ soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 77 CdSControlli di conformita’ al tipo omologato

1. Il Ministero dei trasporti ha facolta’ di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformita’ al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformita’. Ha facolta’, inoltre, di sospendere l’efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l’omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformita’ al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell’omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato e’ soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entita’ tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 678)). E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 845 a € 3.382)) chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorche’ installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (114) (124) (133) (145) ((163))

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Art. 78 CdSModifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o piu’ modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilita’, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi’, le modalita’ e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche’ i dispositivi di equipaggiamento che possono essere’ modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi’, le modalita’ per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 79 CdSEfficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosita’ e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). La misura della sanzione e’ ((da € 1.208 a € 12.084)) se il veicolo e’ utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 80 CdSRevisioni

1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita’ per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita’ e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita’ europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati gia’ sottoposti nell’anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita’ ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, puo’ per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita’ nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita’ di commercio di veicoli, esercitino altresi’, con carattere strumentale o accessorio, l’attivita’ di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita’ di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi’ affidate in concessione ai consorzi e alle societa’ consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita’ di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita’ tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

((10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all’esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell’articolo 81 del presente codice e remunerato ai sensi dell’articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo sono altresi’ determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all’apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 15)).

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia piu’ in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformita’ dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche’ quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita’ che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all’ufficio provinciale competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche’ l’attestazione del pagamento della tariffa da parte dell’utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra’ procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara’ a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all’utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell’impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Ad esclusionedei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Tale sanzione e’ raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu’ di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e’ sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.998 a € 7.993. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalita’ stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.

16. L’accertamento della falsita’ della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ di riqualificazione delle bombole approvate in conformita’ al regolamento n. 110 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l’esecuzione della riqualificazione stessa.

Art. 80-bis CdS

(( (Campagne di richiamo di sicurezza) )).

((1. I costruttori dei veicoli, in conformita’ agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, garantiscono l’immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalita’ dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immesso sul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell’Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti piu’ tale rischio; i costruttori devono altresi’ svolgere una puntuale e diligente attivita’ di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226, commi 5 e seguenti.

2. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall’avvio della campagna di richiamo per l’adozione di misure correttive, riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha l’obbligo di inserire i relativi dati nell’elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che omette di adottare le misure correttive, di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell’elenco telematico prescritte ai sensi dei commi 1 e 2 e’ soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

4. Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ di accesso all’elenco telematico di cui al comma 2 da parte degli operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.

5. Chiunque circola con un veicolo presente nell’elenco telematico di cui al comma 2 e’ soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 80, comma 14)).

Art. 81 CdSCompetenze dei funzionari del Ministero dei trasporti

((Dipartimento per i trasporti terrestri))

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli ((del Dipartimento per i trasporti terrestri)) della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o

maturita’ scientifica.

2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturita’ scientifica, vengono abilitati all’effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo

le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi

precedenti.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalita’ di effettuazione del corso di qualificazione previsto

dal comma 2.

Art. 82 CdSDestinazione ed uso dei veicoli

1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo e’ utilizzato, dietro

corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario

della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L’uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione e’ rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui puo’ essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione e’ da sei a dodici mesi.

Art. 83 CdSUso proprio

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione puo’ essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettivita’, per il soddisfacimento di necessita’ strettamente connesse con la loro attivita’, a seguito di accertamento effettuato dalla Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussitenza di tali necessita’, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio e’ rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio cosi’ come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza e’ punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 84 CdSLocazione senza conducente

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.

2. E’ ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.

3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformita’ a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, puo’ utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilita’ mediante contratto di locazione e di proprieta’ di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea , incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.

((3-bis. L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ di trasporto di persone su strada puo’ utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un’impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro)).

4. Possono essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli destinati al trasporto di cose.

b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, ((…)) i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

((b-ter) i veicoli, aventi piu’ di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone)).

4-bis. L’utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), e’ ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter L’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 e’ consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter e’ necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti.

5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione e’ rilasciata alle imprese che esercitano l’attivita’ in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno, puo’ stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonche’ le modalita’ per il rilascio della carta di circolazione e per l’utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.

7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 85 CdSServizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e’ disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con o senza sidecar;

b) i tricicli;

b-bis) i velocipedi;

c) i quadricicli;

d) le autovetture;

e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli e’ rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.

((4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 della legge n. 21 del 1992, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto e’ incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e’ stata sospesa o revocata l’autorizzazione)). ((190))

((4-bis. L’utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e’ soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell’arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell’arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell’arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.)) ((190))

((4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l’utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338)). ((190))

Art. 86 CdSServizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi

1. Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi e’ disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e’ incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e’ stata sospesa o revocata la licenza.

((3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e’ soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.)) ((190))

((3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338)). ((190))

Art. 87 CdSServizio di linea per trasporto di persone

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

3. La carta di circolazione di tali veicoli e’ rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorita’ competenti ad accordare le relative concessioni.

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l’intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea puo’ autorizzare l’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purche’ non sia pregiudicata la regolarita’ del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall’autorita’ concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l’autorizzazione delle rispettive autorita’ competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 88 CdSServizio di trasporto di cose per conto terzi

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

2. La carta di circolazione e’ rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed e’ accompagnata dall’apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione e’ punito ((con le sanzioni amministrative previste dall’art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298)).

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 89 CdSServizio di linea per trasporto di cose

1. Il servizio di linea per trasporto di cose e’ disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

((4))

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 90 CdSTrasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi e’ disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione e’ rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 91 CdSLocazione senza conducente con facolta’ di acquistoleasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facolta’ di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all’uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario e’ responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile.

3. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo e’ immatricolato al nome dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell’ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all’acquirente con patto di riservato dominio l’art. 196, comma 1.

((4))

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 92 CdSEstratto dei documenti di circolazione o di guida

1. Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non e’ rinnovabile ne’ reiterabile ed e’ valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarita’ nel rilascio della ricevuta e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 93 CdSFormalita’ necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. ((182))

1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. ((182))

1-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. ((182))

1-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.

2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita’ dell’usufruttario o del locatario con facolta’ di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91.

3. La carta di circolazione non puo’ essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da’ immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e’ effettuata su presentazione di un titolo di proprieta’ e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall’articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono gia’ stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facolta’ di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purche’ la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia’ presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformita’ di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facolta’ e’ concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purche’ in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonche’ il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalita’ di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprieta’ e lo stato giuridico del veicolo. (138a)

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1, e’ rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo speciale documento e’ rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.

7. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Alla medesima sanzione e’ sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facolta’ di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. ((182))

7-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. ((182))

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. (138a)

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell’art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo e’ destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso. (138a)

Art. 93-bis CdS

(( (Formalita’ necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia). ))

((1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprieta’ di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.))

((2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo. Quando la disponibilita’ del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilita’ devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilita’ del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilita’ del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede chi ha la disponibilita’ del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell’elenco di cui all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilita’ del veicolo si considera in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter.)) ((171))

((3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi’ ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attivita’ professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprieta’ ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall’acquisizione della proprieta’ del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita’ da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;

d) ai familiari conviventi all’estero con il personale di cui alle lettere b) e c);

e) qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo.

6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilita’ di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L’organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresi’ l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Il documento di circolazione ritirato e’ trasmesso all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo e’ restituito all’avente diritto dopo la verifica dell’adempimento dell’intimazione. In alternativa all’immatricolazione o alla registrazione in Italia, l’intestatario del documento di circolazione estero puo’ chiedere all’organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via piu’ breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall’autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 8.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e’ imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e’ sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed e’ riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilita’ o il trasferimento di residenza o di sede, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione e’ ritirato immediatamente dall’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione e’ ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6)).

Art. 94 CdS(Formalita’ per il trasferimento di proprieta’ degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario).

1. In caso di trasferimento della proprieta’ degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta’ di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto e’ stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprieta’ e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarita’, procede alla ricusazione della formalita’ entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale. (138a)

2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226. (138a)

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 727 a € 3.629.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e’ stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 363 a € 1.813. (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (138a)

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche’ diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita’ del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonche’ della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

((4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. e’ formato ed aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali e’ richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalita’ previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco e’ pubblico)).

5. La carta di circolazione e’ ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed e’ inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprieta’ degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e’ consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarita’ di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e’ sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui e’ dimostrata l’assenza di titolarita’ del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

Art. 94-bis CdS(Divieto di intestazione fittizia dei veicoli).

1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. (138a)

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)). La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilita’ del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonche’ al soggetto proprietario dissimulato. (114) (124) (133) (145) ((163))

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma e’ soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione e’ disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento e’ divenuto definitivo.

4. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalita’ di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.

Art. 95 CdSDuplicato della carta di circolazione (138a) (148)

1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. (138a)

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.

6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. (138a)

7. Chiunque circola senza avere con se’ l’estratto della carta di circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 96 CdSAdempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

((1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui e’ affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.)) ((138a)) ((148))

2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98)). ((138a)) ((148))

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93.

Art. 97 CdSCircolazione dei ciclomotori

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonche’ quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita’ stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa e’ personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che puo’ affidarle con le modalita’ previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Ciascun ciclomotore e’ individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprieta’ del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.

3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l’ufficio competente del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza per il tramite ((dell’anagrafe)) nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli e’ richiesto dalle medesime persone giuridiche all’ufficio competente del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicita’ e di massima semplificazione.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocita’ superiore a quella prevista dall’art. 52 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.084 a € 4.339. Alla sanzione da € 845 a € 3.382 e’ soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita’ oltre i limiti previsti dall’articolo 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu’ delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocita’ superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691.

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e’ stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 635.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 79 a € 316.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.871 a € 7.488.

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.871 a € 7.488.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e’ stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta’ secondo le modalita’ previste dal regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 396 a € 1.584. Alla medesima sanzione e’ sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e’ ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e’ inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 79 a € 316. Alla medesima sanzione e’ soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta’ degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita’ della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e’ disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 98 CdSCircolazione di prova

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa e’ del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)); ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

Art. 99 CdSFoglio di via

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneita’ tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorita’ militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non e’ stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e’ consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch’essi alla medesima finalita’.

1-ter. E’ consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall’autorita’ militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch’essi destinati alle medesime finalita’.

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non puo’ comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri puo’ rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con se’ il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per piu’ di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa e’ del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)) e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 100 CdSTarghe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a piu’ di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta’, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta’ di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.

4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione puo’ chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalita’ stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia’ utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e’ consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

– i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

– la collocazione e le modalita’ di installazione;

– le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita’, nonche’ i requisiti di idoneita’ per l’accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e’ vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. ((I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuori strada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed e’ collocato in modo da garantire la visibilita’ e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all’utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa)).

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e’ punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e’ di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e’ applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 101 CdSProduzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita’ previste dall’art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e alla Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell’ottanta per cento. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto dell’immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l’interessato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro tre giorni dal rilascio del documento stesso. (138a)

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. (138a)

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e’ soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 102 CdSSmarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, l’intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri. Una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall’art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 e’ consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonche’ i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu’ leggibili, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell’art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, comma 1, l’intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L’intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 103 CdSObblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione e’ disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneita’ alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato puo’ circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99. (138a)

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e ne da’ notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico. (138a)

3. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

4. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 104 CdSSagome e masse limite delle macchine agricole

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall’art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall’art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo’ eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o piu’ assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o piu’ assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull’asse piu’ caricato non puo’ superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non puo’ superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall’asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocita’ inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non puo’ eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell’insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;

e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l’attrezzatura sia equipaggiata con una o piu’ ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricole che per necessita’ funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall’1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell’autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalita’ di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme di bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) 64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con se’ l’autorizzazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Il viaggio potra’ proseguire solo dopo la esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell’art. 10.

Art. 105 CdSTraino di macchine agricole

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di ((18,75 m. I convogli che per specifiche necessita’ funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall’articolo 104, comma 8)).

2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non piu’ di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente e’ fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694)).

Art. 106 CdSNorme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilita’ sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, in- fine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilita’, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.

2. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:

a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;

b) dispositivi per la frenatura;

c) dispositivo di sterzo;

d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

e) dispositivo per la segnalazione acustica;

f) dispositivo retrovisore;

g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;

i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;

l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.

3. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all’elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).

4. Le macchine agricole trainate indicate nell’art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all’art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, e’ consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.

5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il ((Ministro delle politiche agricole e forestali)), fatte salve le competenze del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio)) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalita’ di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.

6. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonche’ per la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento.

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita’ Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l’omologazione si fa salva la facolta’, per gli interessati, di richiedere l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall’ufficio europeo per le Nazioni unite – Commissione economica per l’Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.

8. Con gli stessi decreti puo’ essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 107 CdSAccertamento dei requisiti di idoneita’ delle macchine agricole

1. Le macchine agricole di cui all’art. 57, comma 2, sono soggette all’accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall’accertamento di cui sopra.

2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ((o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)) , secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entita’ tecniche, prodotte in serie, l’accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione totale o parziale rilasciata da uno stato estero puo’ essere riconosciute valida in Italia a condizione di reciprocita’.

Art. 108 CdSRilascio del certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole

1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall’art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.

2. Il certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione , la carta di circolazione ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento di cui all’art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l’origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneita’ tecnica e della carta di circolazione.

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine e’ costituita dal certificato di origine dell’esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all’acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, e’ conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilita’ a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformita’, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.

5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformita’, senza ulteriori accertamenti.

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita’ per macchine agricole non conformi al tipo omologato e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

7. Il rilascio del certificato di idoneita’ tecnica o della carta di circolazione e’ sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilita’ della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.

Art. 109 CdSControlli di conformita’ al tipo omologato delle macchine agricole

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell’art. 74.

2. Il Ministero dei trasporti ha facolta’ di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformita’ al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonche’ i relativi oneri a carico del titolare dell’omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita’ da seguire fino alla sospensione dell’efficacia dell’omologazione o alla revoca dell’omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformita’ della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformita’ non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 110 CdSImmatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione delle macchine agricole

1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione.

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonche’ a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall’articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario.

2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all’acquisto di macchine agricole, e’ consentita l’immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un’impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo.

3. Il trasferimento di proprieta’ delle macchine agricole soggette all’immatricolazione, nonche’ il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprieta’ consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra’ acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilita’ e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalita’ indicate nell’art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

4. L’annotazione del trasferimento di proprieta’ e’ condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneita’ tecnica, nonche’ le modalita’ ((di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3)).

((5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall’Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili)).

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non e’ stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneita’ tecnica, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta’, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 111 CdSRevisione delle macchine agricole in circolazione

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita’ per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e’ disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetusta’ e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita’ ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalita’ delle revisioni di cui al presente articolo, nonche’, ove ricorrano, i criteri per l’accertamento dei requisiti minimi d’idoneita’ cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, puo’ modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunita’ economica europea.

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’art. 80, comma 7.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non e’ stata presentata alla revisione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita’ tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 112 CdSModifiche dei requisiti di idoneita’ delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

1. Le macchine agricole soggette all’accertamento dei requisiti ai sensi dell’art. 107 non devono presentare difformita’ rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione, ne’ alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta dell’interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all’art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o piu’ caratteristiche oppure uno o piu’ dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento i predetti uffici provvedono all’aggiornamento del documento stesso.

3. Alle macchine agricole soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.

4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonche’ con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)), salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 113 CdSTarghe delle macchine agricole

1. Le macchine agricole semoventi di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

2. L’ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilita’ della targa d’immatricolazione di quest’ultima.

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura e’ disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l’art. 101.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ((e’ soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,)) stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.

6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ per l’applicazione di quanto previsto al comma 4.

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 114 CdSCircolazione su strada delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresi’ alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessita’ funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista e’ valida per un anno e rinnovabile.

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. La modalita’ per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonche’ per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarita’ del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

6. Le modalita’ per l’ immatricolazione ((, gestite esclusivamente in via telematica,)) e la targatura sono stabilite dal regolamento.

((6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall’Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili)).

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.

Titolo IV — Guida dei veicoli e conduzione degli animali (artt.115-139)
Art. 115 CdSRequisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purche’ non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;

c) anni diciotto per guidare:

1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali e’ richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche’ i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, e’ consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purche’ accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis puo’ procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non puo’ prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore e’ responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorita’ parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e’ sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non puo’ conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresi’ le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

2. Chi guida veicoli a motore non puo’ aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo’ essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita’ stabilite nel regolamento;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo’ essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita’ stabilite nel regolamento.

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e’ soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida e’ richiesta la carta di qualificazione del conducente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 158 a € 638)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (102) (114) (124) (133) (145) ((163))

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita’ di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 116 CdS(Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneita’ per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita’ massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm&sup3; se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita’ massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm&sup3; se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita’ massima per costruzione e’ inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e’ inferiore o pari a 50 cm&sup3; per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm&sup3;, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm&sup3; se a combustione interna e/o aventi una velocita’ massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

((f) B:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche’ la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, e’ richiesto il superamento di una prova di capacita’ e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e’ rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare puo’ condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacita’ di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni)); ((173))

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e’ superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu’ di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu’ minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, ((BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE)). Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale e’ vietata la guida di autoambulanze. ((173))

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocita’ automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e’ presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 A1.

6. La validita’ della patente puo’ essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si puo’ essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i conducenti, di eta’ non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e’ richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e’ richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalita’ e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e’ necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche’ l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e’ necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonche’ l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita’ con cui anche gli istituti dedicati all’educazione stradale possono erogare la formazione sulle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita’ fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria ((C1, C, C1E e CE, anche speciale)), conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE ((, anche speciale,)) conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima e’ sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. ((173))

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita’, capacita’ o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita’ di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397 a € 1.592.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e’ punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche’ revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi’ la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e’ competente il tribunale in composizione monocratica.

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e’ richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e’ richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e’ richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.021 a € 4.084. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 408 a € 1.634.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e’ possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 116-bis CdS

(( (Rete dell’Unione europea delle patenti di guida). ))

((1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validita’ e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell’Unione europea delle patenti di guida, di seguito “rete”.

2. La rete puo’ essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalita’ di controllo previste dalla legislazione dell’Unione.

3. L’accesso alla rete e’ protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell’Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l’accesso alla stessa e’ consentita esclusivamente alle autorita’ competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.))

Art. 117 CdSLimitazioni nella guida

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non e’ consentito il superamento della velocita’ di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis.((Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non e’ consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW)). Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purche’ la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di eta’ non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (82) (84) (86) (90) (94) (99) ((189))

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita’ per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocita’ sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204.

5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita’ della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 118 CdSPatente e certificato di idoneita’ per la guida di filoveicoli

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli , la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneita’ rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata.

2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneita’ si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore gia’ autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalita’ ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneita’.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L’ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneita’ alle funzioni di guidatore di filobus, che e’ valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Il certificato di idoneita’ abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validita’ nel tempo del certificato di idoneita’ e’ la stessa della patente di guida in possesso dell’interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validita’ a norma dell’art. 126, l’ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneita’. Se la validita’ della patente non viene confermata, il certificato di idoneita’ deve essere ritirato a cura dell’ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita’ i titolari del certificato di idoneita’ alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneita’.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneita’ alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneita’ alla guida di filoveicoli e’ ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita’ di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o del certificato di idoneita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (102) (114) (124) (133) (145) ((163))

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (89) (101) (102) (114) (124) (133) (145) ((163))

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 118-bis CdS(Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali).

((1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonche’ dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo)).

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresi’ per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non e’ necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente codice, e’ equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche’ nell’allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

Art. 119 CdSRequisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non puo’ ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e’ effettuato dall’ufficio della unita’ sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato puo’ essere effettuato altresi’ da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento puo’ essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purche’ abbiano svolto l’attivita’ di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e’ effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unita’ sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e’ subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalita’ sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresi’ individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validita’ delle patenti possedute, nonche’ da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici e’ effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresi’ alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneita’ non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra’ procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze. ((Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne’ di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita’ della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4.));

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta’ ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

b-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35;

c) di coloro per i quali e’ fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneita’ e la sicurezza della guida.

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica e’ integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneita’ alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresi’ all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validita’ della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita’ ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validita’ della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della societa’ Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita’ di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalita’ di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalita’ di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra’ far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra’ farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcoolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita’ di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelati. Puo’ intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia.

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B. C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psicodiagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e’ istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico – scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

Art. 120 CdSRequisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull’interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche’ i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non puo’ essere disposta se sono trascorsi piu’ di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non puo’ conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. ((In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1)).

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 e’ ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita’ necessarie per l’ adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.084 a € 3.253.

6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l’applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l’irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, puo’ disporre l’interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida puo’ disporre l’applicazione dell’ulteriore misura dell’interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto e’ ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed e’ disposta la confisca del mezzo.

Art. 121 CdSEsame di idoneita’

1. L’idoneita’ tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita’ e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita’ e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita’ Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d’esame e quant’altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all’articolo 116 e del certificato di idoneita’ professionale di cui all’articolo 118, sono effettuati da dipendenti del ((Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili)), a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell’esercizio della funzione di esaminatore e’ subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del ((Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili)) che danno titolo all’effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalita’ di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l’abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. (102) ((173))

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacita’ e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili)). Con lo stesso decreto sono altresi’ disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche’ i contenuti e le procedure dell’esame finale. ((La Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili provvede a un controllo di qualita’ sul predetto personale e a una formazione periodica dello stesso, secondo modalita’ e programmi indicati dal Dipartimento per la mobilita’ sostenibile.))

6. L’esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo’ svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d’esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non puo’ essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122.

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita’ dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. Nel limite di detta validita’ e’ consentito ripetere, per non piu’ di due volte, la prova pratica di guida.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esam di guida, il competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 116.

Art. 122 CdSEsercitazioni di guida

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validita’ della patente ad altre categorie di veicoli ed e’ in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti e’ rilasciata un’ autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite piu’ di due prove.

2. ((Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l’autorizzazione)) consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e’ stata richiesta la patente o l’estensione di validita’ della medesima, purche’ al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di eta’ non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita’. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non puo’ prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2.

((3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare passeggeri)).

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica “P”. Tale contrassegno e’ sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta “scuola guida”. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita’ di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156.

((5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B puo’ esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2 solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con se’ anche la certificazione rilasciata dall’autoscuola che comprova l’assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma. Chiunque guida senza tale certificazione e’ soggetto alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di esercitazione che l’aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B e’ tenuto a effettuare presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2 nonche’ la disciplina e le modalita’ di svolgimento delle medesime esercitazioni)).

6. L’autorizzazione e’ valida per dodici mesi.

7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, essendo autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

((9-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero)).

Art. 123 CdSAutoscuole

1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attivita’ e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull’insegnamento.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa’, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attivita’. Il titolare deve avere la proprieta’ e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonche’ la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attivita’ di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita’ finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa’ di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacita’ finanziaria. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.

5. La dichiarazione puo’ essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita’ finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita’ finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

6. La dichiarazione non puo’ essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1.

7. L’autoscuola deve svolgere l’attivita’ di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu’ scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. ((Il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida)).

((7-bis. L’avvio di attivita’ di un’autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attivita’ ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attivita’ produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell’autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilita’ del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attivita’ produttive e’ assicurata una specifica funzionalita’ di accesso e consultazione dell’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226, commi 5, 6 e 7)).

8. L’attivita’ dell’autoscuola e’ sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l’attivita’ dell’autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu’ ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell’autoscuola.

9. L’esercizio dell’autoscuola e’ revocato quando:

a) siano venuti meno la capacita’ finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’autoscuola;

c) siano stati adottati piu’ di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo e’ parimenti revocata l’idoneita’ tecnica. L’interessato potra’ conseguire una nuova idoneita’ trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita’ finanziaria; i requisiti di idoneita’, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalita’ di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l’accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonche’ la durata dei corsi; i programmi di esame per l’accertamento della idoneita’ tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l’attivita’ di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche’ dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un’autoscuola senza la dichiarazione di inizio attivita’ o i requisiti prescritti e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 11.108 a € 16.661. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata chiusura dell’autoscuola e di cessazione della relativa attivita’, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attivita’ di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attivita’ di autoscuola e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 11.108 a € 16.661. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e’ sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneita’ dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l’inibizione alla prosecuzione dell’attivita’ per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e’ adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio’ abilitato ed autorizzato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita’ per la dichiarazione di inizio attivita’, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell’attivita’ di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 124 CdS

(( [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013]

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici))

((1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche’ macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’articolo 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocita’ di 40 km/h;

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche’ delle macchine operatrici;

c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall’articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e’ punito ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma 14.))

Art. 125 CdS(Gradualita’ ed equivalenze delle patenti di guida).

1. Il rilascio della patente di guida e’ subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo’ essere rilasciata unicamente ai conducenti gia’ in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo’ essere rilasciata unicamente ai conducenti gia’ in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validita’ della patente di guida e’ fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE e’ valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE e’ valida per la categoria DE, purche’ il relativo titolare sia gia’ in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e’ valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria e’ valida per i veicoli della categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 e’ valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e’ valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e’ valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;

h) la patente di guida della categoria B e’ valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purche’ il titolare abbia almeno 21 anni, nonche’ i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEICOLO”, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “CONDUCENTE (motivi medici)” conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e’ soggetto alla sanzione di cui all’articolo 173, comma 3.

((3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli e’ stato installato, a loro spese, ed e’ funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalita’ di installazione e le officine che svolgono le attivita’ di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.

3-quater. Fuori dei casi previsti dall’articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, e’ soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione)).

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 317 euro.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 126 CdS(Durata e conferma della validita’ della patente di guida).

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 119, la durata della validita’ delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, e’ regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validita’ delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, e’ subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneita’ alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta’ sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta’ sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’ e, oltre tale limite di eta’, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta’. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di eta’, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali e’ richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E’ fatta salva la possibilita’ per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta’ sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell’ottantesimo anno di eta’, rinnovano la validita’ della patente posseduta ogni due anni.

7. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validita’ dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB e’ effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validita’ della patente di guida.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validita’ della patente e’ confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validita’. A tal fine i sanitari indicati nell’articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all’articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita’ della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e’ responsabile in solido dell’omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita’.

8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneita’ psicofisica richiesti per il rinnovo di validita’ della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida e’ subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostativita’ presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non e’ rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da piu’ di cinque anni, la conferma della validita’ e’ subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneita’ tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacita’ e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. ((In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente e’ revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente e’ sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovra’ essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessita’ di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile)).

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita’ della patente e’ altresi’ confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita’ diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneita’ psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorita’ diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.

10. L’autorita’ sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita’ della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

10-bis. La commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell’idoneita’ psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all’Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalita’ di trasmissione dei dati della commissione medica locale all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attivita’ professionale di autotrasporto per la quale e’ richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e’ punito con le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

Art. 126-bis CdSPatente a punti

1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu’ violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e’ prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

((3. Ogni variazione di punteggio e’ comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalita’ indicate dal Dipartimento per la mobilita’ sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili)).

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche’ il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio’ autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalita’ di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneita’ tecnica di cui all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e’ sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e’ notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

6-bis. Per le violazioni penali per le quali e’ prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne da’ notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Art. 127 CdS

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 104))

Art. 128 CdSRevisione della patente di guida

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonche’ il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita’ i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneita’ tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneita’ sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unita’ di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneita’ alla guida e’ valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unita’ riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.

1-ter. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia’ titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneita’ alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies. Puo’ essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e’ sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita’ di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 678)) e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. (114) (124) (133) (145) ((163))

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120.

Art. 129 CdSSospensione della patente di guida

1. La patente di guida e’ sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

2. La patente di guida e’ sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita’ o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente e’ sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e’ sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida e’ sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare ((…)). Dei provvedimenti adottati, il prefetto da’ immediata comunicazione ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato gia’ esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno. (15) ((102))

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e’ atto definitivo.

Art. 130 CdSRevoca della patente di guida

1. La patente di guida e’ revocata dai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri:

a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non piu’ idoneo;

c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

2. Allorche’ siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato puo’ direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validita’, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita’ previsti dall’art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

((2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e’ atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e’ ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e’ comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e’ accolto, la patente e’ restituita all’interessato)).((56))

Art. 130-bis CdS

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120))

Art. 131 CdSAgenti diplomatici esteri

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunita’ spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all’immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell’autoveicolo.

4. La validita’ delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita’, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

Art. 132 CdS

(( (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia). ))

((1. Fuori dei casi di cui all’articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia gia’ adempiuto alle formalita’ doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformita’ alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalita’ doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprieta’ del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita’ da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e’ soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell’articolo 93-bis)).

Art. 133 CdSSigla distintiva dello Stato di immatricolazione

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.

2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia e’ vietato l’uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 134 CdSCircolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano gia’ adempiuto alle formalita’ doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.

1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 83 a € 332)). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93. (16) (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 135 CdS(Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo).

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validita’.

2. Il permesso internazionale e’ emesso dall’autorita’ competente che ha rilasciato la patente ed e’ conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito.

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, e’ prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall’autorita’ competente dello Stato ove e’ stata rilasciata la patente.

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento e’ ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l’efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, puo’ richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto da’ comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all’Autorita’ che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale e’ notificato all’interessato nelle forme di cui all’articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo e’ stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e’ invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento e’ ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando e’ prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma ((da € 408 a € 1.634)). (133) (145) ((163))

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 80 euro a 317 euro)). (145) ((163))

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneita’ quando prescritto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 408 a € 1.634)). (133) (145) ((163))

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso piu’ di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu’ in corso di validita’ si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 15 e 17.

12. Ai titolari di patente di guida in corso di validita’, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso piu’ di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l’ abilitazione professionale eventualmente richiesta non piu’ in corso di validita’, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 16 e 18.

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validita’, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validita’. La patente e’ ritirata, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all’autorita’ dello Stato che l’ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validita’.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso piu’ di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validita’, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Il documento e’ ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all’ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all’autorita’ dello Stato che l’ha rilasciata.

Art. 136 CdS

(( (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo). ))

((1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validita’, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, puo’ richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l’esame di idoneita’ di cui all’articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocita’. La patente di guida italiana e’ rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall’articolo 119. La patente convertita e’ ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorita’ dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a se’ stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita e’ annotata l’avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa e’ disposto provvedimento di revisione ai sensi dell’articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui e’ richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, e’ rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.))

((102))

Art. 136-bis CdS(Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo).

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validita’, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, puo’ richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall’autorita’ italiana, si applica la disciplina dell’articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validita’, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, puo’ richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali e’ abilitato, senza sostenere l’esame di idoneita’ di cui all’articolo 121. L’ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validita’. La patente convertita e’ ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorita’ dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a se’ stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validita’ amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 128. A tale fine e’ fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione e’ sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validita’, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, puo’ ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L’ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorita’ competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 116, commi 16 e 18.

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita’, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validita’, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell’ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita’, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni ((dell’articolo 135, comma 13, terzo periodo)).

Art. 136-ter CdS

(( (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo). ))

((1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 5.

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 6.

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.))

((102))

Art. 137 CdSCertificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli ((uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri)), previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti ((uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri)) rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.

Art. 138 CdSVeicoli e conducenti delle Forze armate

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all’immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 10, comma 6. All’eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessariper la guida, all’esame di idoneita’ e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all’addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l’esame di idoneita’, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreche’ la richiesta venga presentata per il tramite dell’autorita’ dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare puo’ ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalita’ stabilite dal Ministero dei trasporti, purche’ gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d’intesa tra il Ministero dal quale dipendono l’arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilita’ del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d’Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

((11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilita’, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di cui agli articoli 61 e 62)).

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile e’ soggetto alle sanzioni previste dall’art. 125, comma 3. La patente di guida e’ sospesa dall’autorita’ che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di appartenenza.

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche’ i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato.

Art. 139 CdS

(( (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale). ))

((1. Ai soggetti gia’ in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 e’ rilasciata apposita patente di servizio la cui validita’ e’ limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita’ per il rilascio della patente di cui al comma 1.))

Titolo V — Norme di comportamento (artt.140-193)
Art. 140 CdSPrincipio informatore della circolazione

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto gia’ previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Art. 141 CdSVelocita’

1. E’ obbligo del conducente regolare la velocita’ del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita’ e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocita’ nei tratti di strada a visibilita’ limitata, nelle curve, in prossimita’ delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita’ per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresi’, ridurre la velocita’ e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimita’ degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocita’.

6. Il conducente non deve circolare a velocita’ talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo e’ tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa e’ del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 142 CdSLimiti di velocita’

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita’ massima non puo’ superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita’ di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie piu’ corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocita’ media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocita’ fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreche’ lo consentano l’intensita’ del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita’ dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita’ massima non puo’ superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita’ minimi e limiti di velocita’ massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita’ al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo’ modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo’ anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita’ sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita’ massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell’articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita’ restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.

6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’ sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocita’ media di percorrenza su tratti determinati, nonche’ le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita’ di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

((6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalita’ di cui ai commi 6 e 6-bis, di piu’ violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, si applicano, se piu’ favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione piu’ grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui e’ stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 198-bis)).

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita’, ovvero supera i limiti massimi di velocita’ di non oltre 10 km/h, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. ((Se la violazione e’ commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni)).

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 845 a € 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocita’ oltre il limite al quale e’ tarato il limitatore di velocita’ di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e’ della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e’ la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita’ stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocita’ ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui e’ stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonche’ al potenziamento delle attivita’ di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilita’ interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e al Ministero dell’interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e’ ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilita’ disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Art. 143 CdSPosizione dei veicoli sulla carreggiata

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimita’ del margine destro della medesima, anche quando la strada e’ libera.

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata.

((2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte piu’ esterna della corsia)).

3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada e’ divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando e’ divisa in tre carreggiate sep- arate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata e’ a due o piu’ corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia piu’ libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9.

7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata e’ a due o piu’ corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera piu’ a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensita’ del traffico, possono impegnare la corsia piu’ opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformita’ delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi e’ consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purche’, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purche’ rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purche’ rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purche’ non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665.

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilita’, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in piu’ carreggiate separate, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.308. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione e’ da due a sei mesi. ((Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, e’ sempre disposta la confisca del predetto veicolo)).

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 144 CdSCircolazione dei veicoli per file parallele

1. La circolazione per file parallele e’ ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densita’ del traffico e’ tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocita’ condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. E’ ammessa, altresi’, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell’area di manovra dell’intersezione stessa.

2. Nella circolazione per file parallele e’ consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.

3. Il passaggio da una corsia all’altra e’ consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l’ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocita’ o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando cio’ non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 145 CdSPrecedenza

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia cosi’ stabilito dall’autorita’ competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

((4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti)).

((4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua)).

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia cosi’ stabilito dall’autorita’ competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. E’ vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ((…)) tramviarie quando il conducente non ha la possibilita’ di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili e’ fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimita’ dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665.

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 146 CdSViolazione della segnaletica stradale

1. L’utente della strada e’ tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonche’ dall’articolo 191, comma 4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 167 a € 665)). (19) (29) (35) (43) (52) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 147 CdSComportamento ai passaggi a livello

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell’art. 44.

((2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere e senza i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’articolo 44, gli utenti della strada:

a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;

b) nei casi in cui la segnaletica indichi l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista)).

((2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’articolo 44, gli utenti della strada devono fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano in funzione)).

((3. Gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:

a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura;

b) le barriere o le semibarriere siano in movimento di apertura;

c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’articolo 44;

d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo)).

3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito ((dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa,)) puo’ essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, ((approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)).

((3-ter. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, puo’ essere effettuato dopo almeno tre secondi dall’entrata in funzione dei medesimi dispositivi)).

4. Gli utenti della strada ((non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilita’ di proseguire e sgombrare in breve tempo l’attraversamento e, in ogni caso,)) devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo ((o di intrappolamento tra le barriere,)) il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari ((, eventualmente anche abbattendo le barriere,)) o, in caso di materiale impossibilita’, deve fare tutto quanto gli e’ possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonche’ fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.

((5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o semibarriere e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni del comma 4, primo periodo. Chiunque, in violazione delle disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un passaggio a livello con barriere o semibarriere e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344)).

6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 ((, primo e secondo periodo,)) per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

((6-bis. L’installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis e’ consentita anche al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l’ente proprietario o gestore della strada)).

Art. 148 CdSSorpasso

1. Il sorpasso e’ la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilita’ sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocita’ e quella dell’utente da sorpassare, nonche’ della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu’ corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

4. L’utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densita’ della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocita’, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, puo’ rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli piu’ rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si puo’ effettuare su ambo i lati.

9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra e’ vietato.

9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

((9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocita’ rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilita’ dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo)).

10. E’ vietato il sorpasso in prossimita’ o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita’; in tali casi il sorpasso e’ consentito solo quando la strada e’ a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. E’ vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonche’ il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. E’ vietato il sorpasso in prossimita’ o in corrispondenza delle intersezioni. Esso e’, pero’, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

b) quando avvenga su strada a precedenza, purche’ a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita segnaletica orizzontale;

c) quando il veicolo che si sorpassa e’ a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. E’ vietato il sorpasso in prossimita’ o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonche’ il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

14. E’ vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di essa in cui il divieto sia imposto dall’apposito segnale.

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui cio’ sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa e’ del pagamento di una somma da € 327 a € 1.308. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e’ da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso delta patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e’ da tre a sei mesi.

Art. 149 CdSDistanza di sicurezza tra veicoli

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o piu’ corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

5. Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa e’ del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)), salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 150 CdSIncrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati o su strade di montagna

1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia e’ ostacolato e non puo’ tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l’incrocio con altri veicoli e’ malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto piu’ possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada e’ tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.

2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177)).

3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che pro- cede in discesa, a meno che non sia manifestamente piu’ agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimita’ di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l’art. 149, commi 5 e 6.

Art. 151 CdSDefinizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) proiettore di profondita’: il dispositivo che serve ad illuminare in profondita’ la strada antistante il veicolo;

b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

g) dispositivo d’illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;

((h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;))

i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere piu’ visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;

l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

((p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere piu’ facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;

p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimita’ dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e’ in procinto di curvare;

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo’ essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita’, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.))

Art. 152 CdS(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e’ dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (101) (114) (124) ((145))

Art. 153 CdSUso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita’, durante la marcia dei veicoli ((…)) e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondita’ possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

2. I proiettori di profondita ‘ non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondita’ possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente.

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondita’ passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinche’ i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondita’ avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.

4. E’ consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondita’ per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso e’ consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati.

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e’ obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

a) nei casi di ingombro della carreggiata;

b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo e’ costretto a procedere a velocita’ particolarmente ridotta;

d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilita’ inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

9. E’ vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 154 CdSCambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorche’ essa e’ stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare ((; dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile)).

3. I conducenti devono, altresi’:

a) per voltare a destra, tenersi il piu’ vicino possibile sul margine destro della carreggiata;

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu’ possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimita’ del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu’ possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

((3-bis. Ai conducenti di velocipedi e’ consentito cambiare direzione all’interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico)).

4. E’ vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L’inversione del senso di marcia e’ vietata in prossimita’ o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 155 CdSLimitazione dei rumori

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui e’ sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilita’ fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 156 CdSUso dei dispositivi di segnalazione acustica

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la piu’ breve possibile.

2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica e’ consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessita’, il segnale acustico puo’ essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondita’, nei casi in cui cio’ non sia vietato.

3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, e’ consentito l’uso dei proiettori di profondita’ a breve intermittenza.

4. In caso di necessita’, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 157 CdSArresto, fermata e sosta dei veicoli

1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita’ di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e’ inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne’, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita’, la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e’ vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e’ consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche’ rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta e’ permessa per un tempo limitato e’ fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e’ fatto obbligo di porlo in funzione.

7. E’ fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche’ di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio’ non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. E’ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 223 a € 444)). (101) (114) (124) (145) ((163))

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 158 CdSDivieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimita’ dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi’ vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita’;

d) in prossimita’ e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche’ in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita’ delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita’ delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu’ vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche’ sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;

h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto e’ previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

2. La sosta di un veicolo e’ inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche’ negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni muniti di permesso rosa;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita’ sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

o-ter) ((nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori)).

3. Nei centri abitati e’ vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli.

5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti veicoli.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Art. 159 CdSRimozione e blocco dei veicoli

1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 , e 158, commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita’ nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti puo’ provvedersi all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione e’ consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita’ di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L’applicazione di detto attrezzo non e’ consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresi’, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione puo’ provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

((5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e’ autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operativita’ delle strutture portuali.))

Art. 160 CdSSosta degli animali

1. Salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinche’ gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati e’ vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 161 CdSIngombro della carreggiata

1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se cio’ non e’ possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.

2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonche’ informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 162 CdSSegnalazione di veicolo fermo

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o sianoinefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo e’ di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressoche’ verticale in modo da garantirne la visibilita’.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita’ di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalita’ di approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1 aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 e’ fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 163 CdSConvogli militari, cortei e simili

1. E’ vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; e’ vietato altresi’ inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. E’ vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 164 CdSSistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilita’ al conducente ne’ impedirgli la liberta’ dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilita’ del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne’ le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purche’ nei limiti stabiliti dall’art. 61.

2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, e’ consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purche’ la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. E’ vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremita’ della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita’ di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

9. Il veicolo non puo’ proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. Percio’ l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorche’ il carico sia stato sistemato in conformita’ delle presenti norme. Le modalita’ della restituzione sono fissate dal regolamento.

Art. 165 CdSTraino di veicoli in avaria

1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purche’ idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all’art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 166 CdSTrasporto di cose su veicoli a trazione animale

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non puo’

superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva

a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)).

(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 167 CdSTrasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

((1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato)).

((2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e’ superiore a 10 t, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 1 t;

b) da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera le 2 t;

c) da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera le 3 t;

d) da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera le 3 t)).

((2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita’, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione piu’ una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2)).

((3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche’ l’eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva)).

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita’, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del ((10 per cento)) quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.

((5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione e’ soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l’eccedenza di massa e’ calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore)).

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia di eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, ferma restando la responsabilita’ civile di cui all’art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonche’ i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche’ al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo e’ tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.

10. Quando e’ accertata una eccedenza di massa superiore al ((5 per cento)) della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio e’ subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e’ pari al ((5 per cento)) piu’ una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

((11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione. La prosecuzione del viaggio e’ subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione)).

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa ((di tipo statico)) in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonche’ i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’ accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

((12-bis. Costituiscono altresi’ fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido)).

13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

Art. 168 CdSDisciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo auropeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonche’ le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali e’ regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformita’ alle norme vigenti.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada e’ ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, puo’ prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purche’ non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresi’ classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo’ altresi’ essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorita’ competente, nonche’ i criteri e le modalita’ da seguire.

4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, puo’ derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) il trasporto nazionale di piccole quantita’ di merce, purche’ non relative a materie a media o alta radioattivita’;

b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, e’ soggetto alle sanzioni amministrative previste nell’art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 2.046 a € 8.186)). (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneita’ tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 414 a € 1.665)). A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilita’ del trasportatore, cosi’ come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonche’ le disposizioni del periodo precedente. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 414 a € 1.665)). (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 167 a € 665)). (80) (89) (95) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 9.

Art. 169 CdSTrasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu’ ampia liberta’ di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non puo’ superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche’ il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta’ di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita’. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e’ consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta’ inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta’ non inferiore ad anni sedici.

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e’ vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purche’ custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)), nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 170 CdSTrasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita’ per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e’ vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2. Sui ciclomotori e’ vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta’ superiore a sedici anni.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 e’ vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilita’ al conducente. Entro i predetti limiti, e’ consentito il trasporto di animali purche’ custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 83 a € 332)). (19) (29) (43) (52) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 165 a € 660)). (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e’ disposto per novanta giorni.

Art. 171 CdSUso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e’ fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita’ con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.

1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche’ di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

2. Chiunque viola le presenti norme e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un ((…)) trasportato, della violazione risponde ((anche)) il conducente.

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo e’ disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e’ affidata al proprietario dello stesso.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorche’ utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 172 CdS(Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini). (141)

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta’ inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il conducente del veicolo e’ tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di eta’ fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di eta’ superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di eta’ non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di eta’ superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e’ in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione puo’ essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attivita’ di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita’ sanitaria locale o dalle competenti autorita’ di altro Stato membro delle Comunita’ europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validita’, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attivita’ istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di eta’ inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta’ non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe’ delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 83 a € 332)). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (80) (89) (101) (114) (124) (141) (145) ((163))

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 167.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche’ installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 173 CdSUso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.

2. E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche’ il conducente abbia adeguate capacita’ uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi)). ((Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi)).

Art. 174 CdS(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose).

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonche’ attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 165. Si applica la sanzione ((da € 218 a € 868)) al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE). (114) (124) (133) (145) ((163))

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 325 a € 1.301)). Si applica la sanzione ((da € 379 a € 1.519)) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. (114) (124) (133) (145)((163))

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 433 a € 1.735)). (114) (124) (133) (145) ((163))

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma’ ((da € 271 a € 1.084)). Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 379 a € 1.519)). Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 433 a € 1.735)). (114) (124) (133) (145) ((163))

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 672)). (114) (124) (133) (145) ((163))

9. Il conducente che e’ sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma’ ((da € 333 a € 1.331)). La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se’ o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. (114) (124) (133) (145) ((163))

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione e’ fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e’ indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente e’ autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo’ essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli e’ stato intimato di non proseguire il viaggio e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.919 a € 7.679)), nonche’ con il ritiro immediato della patente di guida. (114) (124) (133) (145) ((163))

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia’ avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove e’ stato operato l’accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e’ obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 333 a € 1.331)) per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. (114) (124) (133) (145) ((163))

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita’ e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltaledall’autorita’ competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita’ nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorita’ che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Art. 175 CdSCondizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade , individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine.

2. E’ vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg , ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm&sup3; se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici;

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

((2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 e’ consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne)).

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocita’ per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento e’ adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto e’ realizzato con il Ministro della difesa.

6. E’ vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza e’ consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e’ vietato:

a) trainare veicoli che non siano rimorchi;

b) richiedere o concedere passaggi;

c) svolgere attivita’ commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;

d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti e’ vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attivita’ di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attivita’ commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche’ in ogni altra pertinenza autostradale e’ vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo’ essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all’art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonche’ al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173, salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e’ da € 26 a € 102.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

Art. 176 CdSComportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, e’ vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonche’ percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

d) circolare sulle corsie di variazione di velocita’ se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. E’ fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonche’ di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell’art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il piu’ vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo e’ consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e’ vietato sostare o solo fermarsi, fuorche’ in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu’ breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo puo’ essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all’art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell’art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilita’ limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonche’ gli altri dispositivi prescritti dall’art. 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d’emergenza, oppure allorche’ il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l’apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilita’, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu’ corsie, salvo diversa segnalazione, e’ vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all’infuori delle due piu’ vicine al bordo destro della carreggiata. ((Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui all’articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto e’ fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia piu’ vicina al margine destro della carreggiata)).

10. Fermo restando quando disposto dall’art. 144 per la marcia per file parallele e’ vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l’esazione puo’ essere effettuata mediante modalita’ manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalita’ e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell’esame di qualificazione di cui all’articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonche’, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso e’ dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196.

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell’autostrada, purche’ muniti di specifica autorizzazione dell’ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall’osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimita’ delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purche’ muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

13. I conducenti di cui al comma 12, nell’effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze e’ esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere e’ calcolato dalla piu’ lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’utente e’ data la facolta’ di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonche’ per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, e’ soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verra’ restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, e’ punito con la sanzione amministrativa da € 2.046 a € 8.186.

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

Art. 177 CdSCircolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e’ consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonche’ degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. L’uso dei predetti dispositivi e’ consentito altresi’ ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita’ al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti dispositivi e’ altresi’ consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute puo’ essere considerato in stato di necessita’, anche se effettuato da privati, nonche’ la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorita’ di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita’ degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplemetare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E’ vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

((3-bis. Nelle situazioni di cui all’articolo 43, comma 5-bis, e’ vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis. Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all’articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all’articolo 43, comma 5-bis)).

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

((5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Alle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata della sospensione e’ da tre a sei mesi)).

Art. 178 CdS(Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo).

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all’articolo 179 e’ disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonche’ attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 165. Si applica la sanzione ((da € 218 a € 868)) al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. (114) (124) (133) (145) ((163))

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 325 a € 1.301)). Si applica la sanzione ((da € 379 a € 1.519)) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo. (114) (124) (133) (145) ((163))

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 433 a € 1.735)). (114) (124) (133) (145) ((163))

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 271 a € 1.084)). Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 379 a € 1.519)). Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 433 a € 1.735)). (114) (124) (133) (145) ((163))

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 271 a € 1.084)). (114) (124) (133) (145) ((163))

9. Il conducente che e’ sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 333 a € 1.331)). La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se’ o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. (114) (124) (133) (145) ((163))

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e’ obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 333 a € 1.331)) per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. (114) (124) (133) (145) ((163))

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

Art. 179 CdSCronotachigrafo e limitatore di velocita’

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita’ d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita’ previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi’ di limitatore di velocita’.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso e’ previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). La sanzione amministrativa pecuniaria e’ raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocita’ ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocita’ avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 967 a € 3.867)). La sanzione amministrativa pecuniaria e’ raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocita’. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocita’ o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocita’ o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 831 a € 3.328)). (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione piu’ grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocita’ siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu’ vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalita’ dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalita’ del limitatore di velocita’ o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l’agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocita’ o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al piu’ presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l’articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, e’ disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verra’ restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione.

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorita’ competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocita’, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarita’ di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.

Art. 180 CdSPossesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se’ i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonche’ lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2;

c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche’ un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se’ la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se’ anche l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresi’, avere con se’ l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo e’ impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.

4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se’ la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente , ovvero con facolta’ di acquisto in leasing, la carta di circolazione puo’ essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con se’ il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita’, quando prescritti.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e’ da € 26 a € 102.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorita’ di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. ((L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validita’ della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione)).

Art. 181 CdSEsposizione dei contrassegni per la circolazione

1. E’ fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purche’ abbiano con se’ i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)). Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (117) (124) ((145))

Art. 182 CdSCircolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili ((, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili)).

2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se’, ai due lati e compiere con la massima liberta’, prontezza e facilita’ le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti e’ vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta’, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu’ di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu’ di quattro persone adulte compresi i conducenti; e’ consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta’.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita’ stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.

9-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177)).

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione e’ da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

Art. 183 CdSCircolazione dei veicoli a trazione animale

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non puo’ essere trainato da piu’ di due animali se a due ruote o da piu’ di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.

3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessita’, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Nei centri abitati l’autorizzazione e’ rilasciata in ogni caso dal sindaco.

4. I veicoli trainati da piu’ di tre animali devono avere due conducenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 184 CdSCircolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.

3. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non piu’ di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall’art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilita’ delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la meta’ della carreggiata. Sono, altresi’, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarita’ della circolazione.

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 185 CdSCircolazione e sosta delle auto-caravan

1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. E’ vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 e’ esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonche’ i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

Art. 186 CdS(Guida sotto l’influenza dell’alcool).

1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e’ il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo’ essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 e’ aumentata da un terzo alla meta’ quando il reato e’ commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies e’ destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalita’ notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu’ vicino ufficio o comando, hanno la facolta’ di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato e’ considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita’ e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e’ sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’ e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di una volta.

((9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), e’ sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validita’, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.

9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli)).

Art. 186-bis CdS(Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attivita’ di trasporto di persone o di cose).

1. E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

a) i conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attivita’ di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attivita’ di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, nonche’ di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 672)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. (114) (124) (133) (145) ((163))

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta’.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente e’ punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta’. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita’ e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e’ sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di eta’ inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non puo’ conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di eta’. Il conducente di eta’ inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo’ conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta’”. Il conducente di eta’ inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertatoun valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo’ conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta’.

Art. 187 CdS

((Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti))

1. Chiunque guida ((…)) dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e’ raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla meta’. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e’ commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente ((…)) dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e’ il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 e’ aumentata da un terzo alla meta’ quando il reato e’ commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione ((agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3)), gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

((2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformita’ ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attivita’ di rilevamento e di soccorso)).

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, ((qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale)) ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita’ di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi’ gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

((5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, e’ fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e’ depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore)).

((5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, e’ fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell’esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti l’inidoneita’ del conducente alla guida, e’ sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non puo’ conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca)).

((6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita’ indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti l’inidoneita’ del conducente alla guida, e’ sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non puo’ conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca)).

((6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia gia’ titolare al momento del fatto di reato, non puo’ conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero ai sensi dell’articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di eta’. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell’articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida e l’interessato non puo’ conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di eta’.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell’articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero di cui all’articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento dei predetti reati.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validita’ della patente non puo’ essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validita’ della patente non puo’ eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive)).

7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2007, N. 117, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente ((si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita’ indicate dal regolamento)).

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonche’ nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’ e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di una volta.

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AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che il comma 2 del presente articolo e’ sostituito dal seguente:

“2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita’ di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi’ tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalita’ stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantita’, indicate in conformita’ alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell’articolo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.”

Art. 188 CdSCircolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonche’ la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita’ di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalita’ nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

((3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita’ titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, e’ consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento)).

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

Art. 188-bis CdS(Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni).

1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita’ di tali soggetti secondo le modalita’ stabilite nel regolamento.

2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalita’, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.

3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 ((, o ne fa uso improprio)) e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

Art. 189 CdSComportamento in caso di incidente

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche’ non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilita’.

3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalita’ dell’incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresi’, fornire le proprie generalita’, nonche’ le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 302 a € 1.208)). In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed e` possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, e` punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e’ soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 421 a € 1.691)). Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 85 a € 337)). (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 190 CdSComportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, e’ fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu’ di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se’ o per altri.

3. E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; e’ inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessita’; e’, altresi’, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. E’ vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalita’ stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. ((Le macchine per uso di persone con disabilita’ possono, altresi’, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonche’, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.))

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura e’ vietata sulla carreggiata delle strade.

9. E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni e’ vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

Art. 191 CdSComportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

((1. Quando il traffico non e’ regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimita’. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimita’, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all’articolo 190, comma 4)).

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia gia’ iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacita’ motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa da € 167 a € 665.

Art. 192 CdSObblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se’.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:

– procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo;

– ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita’ tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

– ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche’ le condizioni e le modalita’ del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.

7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita’ tali da mettere in pericolo l’altrui incolumita’, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ((salvo che appartenga)) a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II ((…)).

Art. 193 CdSObbligo dell’assicurazione di responsabilita’ civile

1. I veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita’ civile verso terzi. ((Anche quando il veicolo e’, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilita’ di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo)).

2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ raddoppiata.

2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e’ stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione non e’ immediatamente restituito ma e’ sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo e’ in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e’ ridotta alla meta’ quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilita’ verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e’ altresi’ ridotta alla meta’ quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volonta’ e provvede alla demolizione e alle formalita’ di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilita’ del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non e’ stato proposto ricorso e non e’ avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo e’ confiscato ai sensi dell’articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, e’ sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo e’ sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo’ essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti ((dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all’articolo 146, comma 3, nonche’)) dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Titolo VI — Degli illeciti e delle relative sanzioni (artt.194-224ter)
Art. 194 CdSDisposizioni di carattere generale

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

Art. 195 CdSApplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire trentamila ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni. Tale limite massimo generale puo’ essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu’ violazioni ai sensi dell’art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravita’ della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche’ alla personalita’ del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione e’ commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione e’ accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, e’ destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e’ aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1. (180) (191) ((197))

3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, e’ oggetto di arrotondamento all’unita’ di euro, per eccesso se la frazione decimale e’ pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e’ inferiore a detto limite.

Art. 196 CdSPrincipio di solidarieta’

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, e’ obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la sua volonta’. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. ((Nei casi indicati dall’articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilita’ del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la sua volonta’)).

2. Se la violazione e’ commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorita’, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorita’ o incaricata della direzione o della vigilanza e’ obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione e’ commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalita’ giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore e’ obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.

Art. 197 CdSConcorso di persone nella violazione

1. Quando piu’ persone concorrono in una violazione, per la quale e’ stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 198 CdSPiu’ violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni ((, relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale,)) che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette piu’ violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu’ grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

((2-bis. Fuori dei casi di cui all’articolo 198-bis, quando piu’ violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all’articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonche’ nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.

2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, puo’ essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all’interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l’involontaria permanenza dei veicoli all’interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito)).

Art. 198-bis CdS

(( (Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni). ))

((1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge e’ considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un’unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.

2. Nel caso di accertamento di piu’ violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell’articolo 201, l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l’illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell’articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l’organo accertatore puo’ autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via piu’ breve e nel piu’ breve tempo possibile.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se piu’ favorevole.

5. In deroga all’articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 puo’ essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6. Qualora, nei termini indicati dall’articolo 202, sia stato gia’ effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni puo’ essere effettuata l’integrazione del pagamento da corrispondere all’organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalita’ indicate dallo stesso.

6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all’organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l’istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.

7. L’istanza di archiviazione deve essere presentata dall’interessato all’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L’istanza e’ corredata da copia dell’attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall’attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall’ufficio o al comando cui la stessa e’ presentata. L’archiviazione e’ disposta dal responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione)).

Art. 199 CdSNon trasmissibilita’ dell’obbligazione

1. L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 200 CdSContestazione e verbalizzazione delle violazioni

1. ((Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando e’ possibile, deve essere)) immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

((2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che puo’ essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui e’ stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale)).

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

4. Copia del verbale e’ consegnata immediatamente all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

Art. 201 CdSNotificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e’ validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo’ essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. (17) (99) (138a)

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e’ necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilita’ di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita’;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita’ che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiche’ il veicolo oggetto del rilievo e’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonche’ il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo nonche’ per l’accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l’accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada;

g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e’ avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalita’ e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

1-quinquies. I dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o piu’ violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per l’accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, per l’accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e’ obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’ art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita’ previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e’ tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilita’, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata non e’ necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono installati lungo le strade stesse. In tali casi, l’accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza, con l’acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario certificati in modo contestuale dall’operatore di polizia, oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell’accertamento, quando l’orario di effettivo funzionamento e’ certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalita’ di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l’autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 45.

5-quater. ((Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresi’ per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.))

Art. 202 CdSPagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e’ ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e’ ridotta del 30 per cento se il pagamento e’ effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui e’ prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.((131))

2. Il trasgressore puo’ corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalita’ di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, e’ ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e’ commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto di persone o cose, il conducente e’ ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente puo’ effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta’ di cui al comma 2-bis, e’ tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e’ versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e’ disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e’ affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.

3. Il pagamento in misura ridotta non e’ consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con se’; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e’ inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione e’ trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

Art. 202-bis CdS

(( (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). ))

((1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o piu’ violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Puo’ avvalersi della facolta’ di cui al comma 1 chi e’ titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e’ costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 e’ presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. E’ presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entita’ della somma da pagare, l’autorita’ di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non puo’ essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento e’ stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facolta’ di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza e’ comunicata dall’autorita’ ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorita’ di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.

6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalita’ e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto e’ effettuata con le modalita’ di cui all’articolo 201. Con le modalita’ di cui al periodo precedente e’ notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.

8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma e’ adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo)).

Art. 203 CdSRicorso al prefetto

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e’ consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita’ previste dall’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo’ essere richiesta l’audizione personale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo’ essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita’ previste dall’articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, e’ tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi’ corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta’ del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

((3-bis. Quando il veicolo con cui e’ stata commessa la violazione e’ immatricolato all’estero e non e’ possibile, per difficolta’ oggettive, procedere all’iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva puo’ essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi e’ trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di concerto con il Ministero dell’interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l’articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni)).

Art. 204 CdSProvvedimenti del prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonche’ il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento ((adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203)), ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed e’ notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine , emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne da’ notizia ai ricorrenti.

((1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestivita’ dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalita’.))

2. ((L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201)). Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L’ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne da’ comunicazione al prefetto e all’ufficio o comando accertatore.

3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Art. 204-bis CdS

(( (Ricorso in sede giurisdizionale) )).

((1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e’ consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((105))

Art. 205 CdS

(( (Opposizione all’ordinanza-ingiunzione).))

((1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((105))

Art. 206 CdSRiscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se il pagamento non e’ effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art.

22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e’ regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall’ente all’intendente di finanza competente, il quale da’ in carico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

Art. 207 CdSVeicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE

1. Quando con un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e’ ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202. L’agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta’ prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta’ del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. Del versamento della cauzione e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e’ versata al comando od ufficio da cui l’accertatore dipende.

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e’ pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 202.

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. ((Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e’ affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis)).

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprieta’ dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d’Italia.

4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)).

Art. 208 CdSProventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche’ da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attivita’ connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita’ e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita’ di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attivita’ di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita’ alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalita’ notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalita’ fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita’ di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita’. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e’ destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta’ dell’ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attivita’ di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

c) ad altre finalita’ connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta’ dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni ((,ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli)), allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilita’ ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita’ di cui al comma 4. Resta facolta’ dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita’ di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo’ anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche’ a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalita’ di protezione civile di competenza dell’ente interessato.

Art. 209 CdSPrescrizione

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice e’ regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 210 CdSSanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:

a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attivita’ o di sospendere o cessare una determinata attivita’;

b) sanzioni concernenti il veicolo;

c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

3. Nei casi in cui e’ prevista l’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto ((del luogo della commessa violazione)) entro dieci giorni.

4. Dalla intrasmissibilita’ dell’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l’intrasmissibilita’ di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell’obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi e’ stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l’organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

Art. 211 CdSSanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l’obbligo di rimozione di opere abu- sive, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall’art. 201. Il verbale cosi’ redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l’emissione dell’ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell’ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l’adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all’entita’ delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l’ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l’ordinanza suddetta e’ emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ufficio o comando di cui al comma 2. L’esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l’ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L’ordinanza e’ comunicata al trasgressore ed all’ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui e’ obbligato, il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario della strada, da’ facolta’ a quest’ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell’ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

((6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilita’ a provvedere da parte del trasgressore, l’agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto puo’ disporre l’esecuzione degli interventi necessari a cura dell’ ente proprietario, con le modalita’ di cui al comma 4.))

(( 7. )) L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

Art. 212 CdSSanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attivita’

1. Nell’ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attivita’, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l’art. 201. Il verbale cosi’ redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell’art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell’ordinanza-ingiunzione da’ atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

3. L’opposizione prevista dall’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l’ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all’art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all’esecuzione coattiva dell’obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

5. Ove trattasi di attivita’ continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore puo’ successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all’ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l’attivita’ sospesa sia ripresa o continuata. Di cio’ e’ data comunicazione al prefetto.

Art. 213 CdS(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa).

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e’ sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita’ o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e’ trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita’ stabilite nel regolamento. Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.

4. E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo e’ affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo e’ trasferito in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo e’ data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresi’ l’avviso che, se l’avente diritto non assumera’ la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sara’ alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata dall’alienazione e’ depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e’ stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e’ restituita all’avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, e’ notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresi’ a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove e’ avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficolta’ oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove e’ avvenuto l’accertamento della violazione.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e’ divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e’ effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorita’ giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita’ di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro e’ ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e’ confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo e’ trasferito in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario. (163) ((179))

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale e’ stata disposta la confisca del veicolo e’ comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.

10-bis. Il provvedimento con il quale e’ disposto il sequestro del veicolo e’ comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.

Art. 214 CdS(Fermo amministrativo del veicolo).

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita’ ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita’ e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e’ rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e’ trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 774 a euro 3.105, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalita’ previste dal regolamento. Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e’ affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l’autore della violazione e’ persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilita’, e risulta altresi’ evidente all’organo di polizia che la circolazione e’ avvenuta contro la volonta’ di costui, il veicolo e’ immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione e’ redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e’ ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia gia’ stato trasferito in proprieta’, quando il ricorso sia accolto e l’accertamento della violazione dichiarato infondato l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall’alienazione e’ depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e’ stato disposto il fermo amministrativo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non puo’ avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorita’ giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e’ previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita’ e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo e’ trasferito in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario. (163) ((188))

Art. 214-bis CdS(Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca).

1. Ai fini del trasferimento della proprieta’, ai sensi degli articoli 213, ((comma 5)), e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche’ dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprieta’, ai sensi degli articoli 213, ((comma 5)), e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu’ vantaggiose per l’erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalita’ di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, ((comma 5)), e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprieta’ dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e’ comunicato all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.. (138a)

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.

Art. 214-ter CdS(Destinazione dei veicoli confiscati).

1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attivita’ finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalita’ di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita e’ antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze e’ disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento e’ comunicato ((all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.)). Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell’ articolo 214-bis. ((138a)) ((148))

2. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

Art. 215 CdSSanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

1. Quando, ai sensi del presente codice, e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa e’ operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L’applicazione della sanzione accessoria e’ indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell’art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all’avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalita’ previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.

3. Nell’ipotesi in cui e’ consentito il blocco del veicolo, questo e’ disposto dall’organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento. Dell’eseguito blocco e’ fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell’art. 201. La rimozione del blocco e’ effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalita’ stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l’indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio o comando da cui dipende l’organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo puo’ essere alienato o demolito secondo le modalita’ stabilite dal regolamento. Nell’ipotesi di alienazione, il ((ricavato)) serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonche’ delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L’eventuale residuo viene restituito all’avente diritto.

((5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo e’ ammesso ricorso al prefetto, a norma dell’articolo 203.))

Art. 215-bis CdS(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, ((…)) dissequestrati e confiscati).

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonche’ per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, e’ formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio ((…)).

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all’articolo 196 puo’ assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facolta’ e’ data comunicazione in sede di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, con l’avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca e’ data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l’annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell’inutile decorso dei predetti termini l’Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalita’ dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell’informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall’alienazione e’ depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e’ stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e’ restituita all’avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita’ di ((attuazione delle disposizioni del)) presente articolo.

Art. 216 CdSSanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e’ stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e del certificato di idoneita’ tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento e’ ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneita’ tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici e’ determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente da’ notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalita’ per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 214.

2. La restituzione del documento puo’ essere chiesta dall’interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneita’ tecnica per le macchine agricole o nella patente.

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell’art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria e’ confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l’interessato puo’ chiedere immediatamente all’ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e’ ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 2.046 a € 8.186)). Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e’ di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria e’ applicata a seguito del ritiro della targa. (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 217 CdSSanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validita’ della carta di circolazione, questa e’ ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L’organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, e’ determinato in relazione alla gravita’ della violazione commessa, all’ entita’ del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe apportare. L’ordinanza e’ notificata all’interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento e’ ritirato a norma del comma 1. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare puo’ ottenerne la restituzione da parte dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ne sospende la validita’ ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalita’. L’interdizione alla circolazione e’ comunicata all’autorita’ competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all’interessato dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Della restituzione e’ data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A. per l’iscrizione nei propri registri. Le modalita’ per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite dal regolamento.

4. Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 l’interessato puo’ proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l’immediata restituzione.

5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 2.046 a € 8.186)). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo. (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 218 CdSSanzione accessoria della sospensione della patente

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e’ ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. ((Entro il termine di quindici giorni dal ritiro)), il conducente a cui e’ stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo’ presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e’ determinato in relazione all’entita’ del danno apportato, alla gravita’ della violazione commessa, nonche’ al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi’ valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e’ aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e’ stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e’ notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza e’ altresi’ comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. ((Nei casi di cui all’articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente ritirata dall’organo accertatore e’ trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall’articolo 218-ter)). ((Qualora l’ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni nel caso in cui sia presentata istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente)) puo’ ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente puo’ essere concesso una sola volta.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e’ aumentata a seguito di piu’ violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresi’ il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione e’ comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita’ della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso e’ stato concesso, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Art. 218-bis CdS(Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando e’ commessa una violazione per la quale e’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente, di cui all’articolo 218, la durata della sospensione e’ aumentata di un terzo alla prima violazione ed e’ raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale e’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente ((di categorie A1, A2 o A)), qualora non abbia gia’ conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B e’ conseguita successivamente al rilascio della patente ((di categorie A1, A2 o A)), le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B. ((102))

Art. 218-ter CdS

(( (Sospensione della patente in relazione al punteggio).))

((1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali e’ richiesta la patente di guida, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresi’ la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando, al momento dell’accertamento delle seguenti violazioni, dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta e’ inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:

a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;

b) articolo 143, comma 11;

c) articolo 145, comma 10;

d) articolo 146, comma 3;

e) articolo 147, comma 5;

f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8;

g) articolo 149, comma 5;

h) articolo 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3;

i) articolo 171, comma 2;

l) articolo 172, commi 10 e 11;

m) articolo 173, comma 3-bis;

n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo;

o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;

p) articolo 186-bis, comma 2;

q) articolo 191, comma 4.

2. La sospensione breve di cui al comma 1 e’ disposta:

a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;

b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti.

3. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo e’ raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato, considerando, come presupposto ai fini dell’applicazione delle medesime disposizioni, un punteggio di almeno un punto di penalizzazione nella banca dati prevista dall’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), se al momento dell’accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti.

5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 218, la sospensione della patente prevista dal presente articolo non e’ subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente ritirata dall’agente od organo di polizia e’ conservata presso l’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore ed e’ restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui e’ stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.

7. La sospensione e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a cura dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione.

8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validita’ della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo e’ punito con le sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 218. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validita’ della patente, circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida di cui all’articolo 218, comma 2, in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso.

9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 e’ commessa piu’ volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni del presente articolo si applicano solo se la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non e’ gia’ prevista per le violazioni indicate nello stesso comma 1)).

Art. 219 CdSRevoca della patente di guida

1. Quando, ai sensi del presente codice, e’ prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e’ emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche’ nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.

2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da’ comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si da’ comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche’ quello disposto ai sensi dell’art. 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e’ atto definitivo.

3-bis. L’interessato non puo’ conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e’ divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida e’ disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e’ possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato ((, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222)).

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.

Art. 219-bis CdS

(( (Inapplicabilita’ delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni). ))

((1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e’ disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e’ commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2.)) ((102))

Art. 220 CdSAccertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore e’ tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.

2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto ((del luogo di residenza)). La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.

3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l’agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.

4. L’autorita’ giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perche’ si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’ufficio o comando suddetti.

Art. 221 CdSConnessione obiettiva con un reato

1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e’ anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita’. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 220.

Art. 222 CdSSanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche’ le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e’ da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e’ fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e’ fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui e’ stata pronunciata la sentenza. ((149))

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e’ diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il giudice puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e’ elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e’ raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 223 CdS(Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato).

1. Nelle ipotesi di reato per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, e’ comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3 ((, nonche’ nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale)). La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e’ effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. ((Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida puo’ essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni)).

((2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)).

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e’ ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205.

Art. 224 CdSProcedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se e’ previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorita’ giudiziaria e ne da’ comunicazione al competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria e’ costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria. ((174))

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario. L’ordinanza di estinzione e’ comunicata all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa e’ iscritta nella patente.

Art. 224-bis CdS

(( (Obblighi del condannato). ))

((1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice puo’ disporre altresi’ la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilita’ consistente nella prestazione di attivita’ non retribuita in favore della collettivita’ da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilita’ non puo’ essere inferiore a un mese ne’ superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilita’ non puo’ essere inferiore a tre mesi.

3. Le modalita’ di svolgimento del lavoro di pubblica utilita’ sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L’attivita’ e’ svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu’ di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita’ e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo’ ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita’ per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non puo’ comunque oltrepassare le otto ore.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)).

Art. 224-ter CdS(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato).

1. Nelle ipotesi di reato per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della, confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro e’ trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro e’ affidato ai soggetti di cui all’articolo 214-bis.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinche’ disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se e’ stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinche’ disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. ((157))

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

Titolo VII — Disposizioni finali e transitorie (artt.225-240)
Art. 225 CdSIstituzione di archivi ed anagrafe nazionali

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) un archivio nazionale delle strade;

b) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

Art. 226 CdSOrganizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionale

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituito l’archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell’art. 2.

2. Nell’archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilita’ anche da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilita’ da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), nonche’ i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che e’ tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell’anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell’archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 potra’ avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societa’ concessionarie, per le autostrade in concessione, dall’A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita’. Il regolamento determina i criteri e le modalita’ per la formazione, la trasmissione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e’ istituito l’archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all’art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e ((…)) a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. ((138a)) ((148))

7. L’archivio e’ completamente informatizzato; e’ popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ((…)) dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita’ e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. ((138a)) ((148))

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l’archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalita’ di accesso all’archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e’ istituita l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell’anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonche’ a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonche’ i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all’articolo 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L’anagrafe nazionale e’ completamente informatizzata; e’ popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modali ta’ e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

13. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno altresi’ specificati i contenuti, le modalita’ di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell’anagrafe di cui al presente articolo.

Art. 227 CdSServizio e dispositivi di monitoraggio

1. Nell’ ambito dell’intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico, in conformita’, per tali ultimi, alle direttive impartite dal ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio)), sentito il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)).

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d’ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

Art. 228 CdSRegolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l’attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.

1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici ((del Dipartimento per i trasporti terrestri)).

2. La destinazione degli importi prevista dall’art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, e’ integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validita’ della patente di guida di cui all’art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall’art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresi’, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) sono destinati alle seguenti spese:

a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), nonche’ per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato Dicastero, in merito all’applicazione del presente codice, nonche’ per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l’espletamento di tutti i servizi di competenza del ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;

d) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all’art. 226.

4. Il ((Ministro dell’economia e delle finanze)) e’ autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)).

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico- amministrative, nonche’ per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonche’ per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all’applicazione del presente codice, nonche’ per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.

Art. 229 CdSAttuazione di direttive comunitarie

1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell’art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi da’lla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea.

Art. 230 CdSEducazione stradale

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonche’ per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attivita’ obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche’ delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalita’ di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l’ausilio degli appartententi ai corpi di polizia municipale, nonche’ di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza puo’ prevedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.

((2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l’attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell’articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all’articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all’articolo 123, e sono definite le modalita’ per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione)).

Art. 231 CdSAbrogazione di norme precedentemente in vigore

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:

– regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

– il regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;

– legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell’art. 14;

– decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

– decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

– legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);

– legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;

– legge 12 dicembre 1962, n. 1702;

– legge 3 febbraio 1963, n. 74;

– legge 11 febbraio 1963, n. 142;

– legge 26 giugno 1964, n. 434;

– legge 15 febbraio 1965, n. 106;

– legge 14 maggio 1965, n. 576;

– legge 4 maggio 1966, n. 263;

– legge 1° giugno 1966, n. 416;

– legge 20 giugno 1966, n. 599;

– legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI ;

– decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;

– legge 9 luglio 1967, n. 572;

– legge 4 gennaio 1968, n. 14;

– legge 13 agosto 1969, n. 613;

– legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;

– legge 10 luglio 1970, n. 579;

– decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;

– legge 31 marzo 1971, n. 201;

– legge 3 giugno 1971, n. 437;

– legge 22 febbraio 1973, n. 59;

– decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito della legge 22 dicembre 1973, n. 842;

– legge 27 dicembre 1973, n. 942;

– legge 14 febbraio 1974, n. 62;

– legge 15 febbraio 1974, n. 38;

– legge 14 agosto 1974, n. 394;

– decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito della legge 10 ottobre 1975, n. 486;

– legge 10 ottobre 1975, n. 486;

– legge 25 novembre 1975, n. 707;

– legge 7 aprile 1976, n. 125;

– legge 5 maggio 1976, n. 313;

– legge 8 agosto 1977, n. 631;

– legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;

– legge 24 marzo 1980, n. 85;

– legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

– legge 10 febbraio 1982, n. 38;

– legge 16 ottobre 1984, n. 719;

– legge 11 gennaio 1986, n. 3;

– decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito della legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;

– legge 14 febbraio 1987, n. 37;

– legge 18 marzo 1988, n. 111;

– legge 24 marzo 1988, n. 112;

– legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;

– legge 22 aprile 1989, n. 143;

– decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito della legge 4 agosto 1989, n. 284;

– legge 23 marzo 1990, n. 67;

– legge 2 agosto 1990, n. 229;

– legge 15 dicembre 1990, n. 399;

– legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;

– legge 14 ottobre 1991, n. 336;

– legge 8 novembre 1991, n. 376;

– legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

3. ((In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni)). Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Art. 232 CdS

((Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione))

1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e’ demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di ((dodici)) mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

2. I decreti di cui al comma 1, nonche’ quelli previsti dall’art. 3 ((, comma 2,)) della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro ((pubblicazione)).

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

Art. 233 CdSNorme transitorie relative al titolo I

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell’art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall’entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all’art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

((3. Restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.))

Art. 234 CdSNorme transitorie relative al titolo II

((1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell’articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti)).

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalita’ di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell’autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi di sciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all’art. 36, comma 6; entro un anno dall’ emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell’anno successivo.

4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e’ consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l’ adeguamento dei passaggi a livello di cui all’articolo 44 .

5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall’articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall’articolo 2, comma 2. Fino all’attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.

Art. 235 CdSNorme transitorie relative al titolo III

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta’ di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.

2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l’ attuazione, sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu’ essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l’attuazione, sia prevista l’ emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta’ di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu’ essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

4. Il Ministro per i trasporti puo’, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi piu’ brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all’incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.

5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l’uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme gia’ in vigore.

6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalita’ relative al trasferimento di proprieta’ degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonche’ a tutti gli adempidenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme gia’ vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validita’. Parimenti conservano piena validita’ le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprieta’, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione.

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme gia’ vigore.

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni gia’ rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validita’ fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa e’ fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi.Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessita’ di successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell’omologazione del tipo gia’ concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all’articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti. ((32))

Art. 236 CdSNorme transitorie relative al titolo IV

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993 ((; le disposizioni dell’articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993.)). Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme gia’vigenti conservano la loro validita’. Parimenti conservano validita’ le patenti gia’ rilasciate alla predetta data. Tale validita’ dura fino alla prima conferma di validita’ o revisione che si effettua, ai sensi dell’art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procedera’, all’ atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. ((Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.))

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

Art. 237 CdSNorme transitorie relative al titolo V

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. ((Per i ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione sulla responsabilita’ civile di cui all’articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data e’ abrogato l’articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole puo’ essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre)).

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le ((le sanzioni amministrative principali)) ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.

Art. 238 CdSNorme transitorie relative al titolo VI

1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio 1993.

2. Le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.

Art. 239 CdSNorme transitorie relative al titolo VII

1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data iniziera’ l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.

L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovra’ essere completato nell’anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati ((nel triennio successivo)).

Art. 240 CdSEntrata in vigore delle norme del presente codice

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 aprile 1992

Il Presidente supplente della Repubblica

SPADOLINI

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

PRANDINI, Ministro dei lavori

pubblici

BERNINI, Ministro dei trasporti

SCOTTI, Ministro dell’interno

MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia

ROGNONI, Ministro della difesa

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

MISASI, Ministro della pubblica

istruzione

GORIA, Ministro dell’agricoltura e

delle foreste

RUFFOLO, Ministro dell’ambiente

CONTE, Ministro per i problemi

delle aree urbane

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

7
Infortunistica Stradale
✅ completo
Riferimento normativo: Codice Civile (responsabilità civile da circolazione, artt.2043, 2054, 2947), Codice della Strada art.189 (comportamento in caso di incidente), Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) art.283 (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada). Fonte: brocardi.it (verbatim articolo per articolo).
Responsabilità civile da circolazione (Codice Civile)
Art. 2043 c.c.Risarcimento per fatto illecito

1. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2054 c.c.Circolazione di veicoli (articolo chiave)

1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

3. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

4. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2947 c.c.Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Comportamento in caso di incidente (Codice della Strada)
Art. 189 CdSComportamento in caso di incidente (articolo chiave)

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 302 a € 1.208. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art.80 comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure cautelari personali previste dagli artt.281, 282, 283 e 284 c.p.p., anche al di fuori dei limiti previsti dall'art.280 c.p.p., ed è possibile procedere all'arresto ai sensi dell'art.381 c.p.p., anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera a tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso; chi non ottempera è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.

Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (Codice delle Assicurazioni Private)
Art. 283Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati; c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel Regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione europea.

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.

Quantificazione del danno (Codice Civile)
Art. 2056 c.c.Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 1223 c.c.Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 1226 c.c.Valutazione equitativa del danno

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Art. 1227 c.c.Concorso del fatto colposo del creditore

1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Art. 1913 c.c.Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

1. L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

2. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Procedure di risarcimento (Codice delle Assicurazioni Private)
Art. 148 Cod.Ass.Procedura di risarcimento

1. Per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, deve formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Il termine è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

2. Per i sinistri con lesioni personali o decesso, l'impresa formula l'offerta, o comunica i motivi per cui non ritiene di formularla, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di risarcimento corredata della documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione.

Art. 149 Cod.Ass.Procedura di risarcimento diretto (articolo chiave)

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura si applica ai danni al veicolo e alle cose trasportate, nonché al danno alla persona subìto dal conducente non responsabile, entro i limiti di cui all'articolo 139. Sono esclusi i veicoli immatricolati all'estero.

3. L'impresa che riceve la richiesta di risarcimento provvede alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

4. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato entro quindici giorni dall'accettazione da parte del danneggiato della somma offerta, con contestuale sottoscrizione di quietanza liberatoria.

Reati stradali: omicidio e lesioni personali stradali (artt.589-bis, 590-bis c.p.)
Art. 589-bis c.p.Omicidio stradale (articolo chiave)

1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.186, comma 2, lett. c), CdS, o in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art.187 CdS, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

3. La stessa pena si applica al conducente che, in un centro abitato, procede a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto al limite massimo, cagionando la morte di una persona; si applica altresì a chi attraversa un'intersezione con il semaforo rosso, circola contromano, effettua un'inversione di marcia in prossimità di intersezioni/curve/dossi, o sorpassa un altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua, cagionando la morte di una persona.

4. La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona priva di patente di guida, o con patente sospesa o revocata, o se il veicolo è sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Se l'evento non è conseguenza esclusiva dell'azione o omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

8. Se il conducente cagiona la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 590-bis c.p.Lesioni personali stradali gravi o gravissime

1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a chi abbandona animali domestici su strada, quando dall'abbandono consegua un incidente stradale che cagioni lesioni personali.

2. Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.186, comma 2, lett. c), CdS, o di alterazione psicofisica da stupefacenti ai sensi dell'art.187 CdS, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

4. Le stesse aggravanti di velocità/semaforo rosso/contromano/inversione di marcia/sorpasso su attraversamento pedonale previste dall'art.589-bis per l'omicidio stradale si applicano, con pene proporzionalmente ridotte, anche alle lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Nota: l'art.2054 c.c. introduce una presunzione di responsabilità (non di colpa) a carico del conducente, superabile solo con la prova positiva di "aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" — inversione dell'onere della prova rispetto alla regola generale dell'art.2043; nello scontro tra veicoli (comma 2) la presunzione di pari colpa si applica quando non è possibile accertare le rispettive responsabilità. L'art.189 CdS distingue nettamente l'obbligo di fermarsi (sanzione amministrativa se solo danni a cose, comma 5; reato se danni a persone, comma 6) dall'obbligo di prestare assistenza (reato autonomo e più grave, comma 7) — un punto spesso oggetto di domande, poiché sono due condotte distinte con soglie di gravità diverse. Il Fondo di Garanzia (art.283 Cod.Ass.) interviene quando manca un responsabile assicurato individuabile (veicolo non identificato, non assicurato, o impresa insolvente) — meccanismo di garanzia sociale a tutela del danneggiato incolpevole. L'art.2947 c.c. co.3 estende il termine di prescrizione civile (di regola 2 anni per i danni da circolazione, co.2) al più lungo termine di prescrizione penale, quando il fatto costituisce reato. Attenzione a non confondere l'art.143 Cod.Ass. (denuncia di sinistro, obbligo generico di comunicazione all'assicuratore) con l'art.149 Cod.Ass. (procedura di risarcimento diretto vera e propria) — errore ricorrente nelle domande da manuale, verificato e corretto in sede di audit. Gli artt.589-bis/590-bis c.p. (introdotti dalla L.41/2016) rappresentano l'aggravamento penale più significativo della disciplina della circolazione stradale — distinti dalle fattispecie omicidio colposo/lesioni colpose "comuni" di cui agli artt.589/590 c.p. proprio per la violazione di norme sulla circolazione, con un'articolata gradazione di pena legata a ebbrezza/stupefacenti, velocità estrema, e altre condotte specificamente tipizzate.
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Sicurezza Stradale — Casi Pratici
🎯 ambito selezionato
Capitolo di sintesi operativa — a differenza degli altri capitoli del manuale, non riporta il testo integrale di un'unica legge ma raccoglie scenari pratici che un operatore di polizia locale incontra frequentemente su strada, con richiamo puntuale alle norme già trattate per esteso altrove nel manuale (Codice Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Penale) e alle disposizioni specifiche di settore. Materia esplicitamente concordata come eccezione al criterio del testo integrale (insieme al cap.9-10 per le sole parti di Codice Penale/Procedura Penale pertinenti), data la sua natura di raccolta di casi pratici e non di commento a un singolo atto normativo. Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) è ora trattato per esteso nel cap.6.
Gestione della scena di un incidente stradale
Caso praticoPrimo intervento su un incidente stradale

Priorità operative: 1) messa in sicurezza della scena (triangolo, luci di emergenza, gestione del traffico residuo); 2) verifica delle condizioni delle persone coinvolte e richiesta soccorso sanitario se necessario; 3) rilievo dello stato dei luoghi prima che venga alterato (posizione veicoli, tracce di frenata, detriti), quando possibile con documentazione fotografica; 4) identificazione dei conducenti e dei testimoni; 5) verifica di eventuali obblighi di legge non rispettati (fermata, assistenza — vedi cap.7, art.189 CdS).

Base normativa già trattata per esteso: l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza è disciplinato dall'art.189 CdS (cap.7), con la distinzione fondamentale fra sanzione amministrativa per omessa fermata con soli danni a cose (comma 5) e reato per omessa fermata/assistenza con danni a persone (commi 6-7). La responsabilità civile da circolazione è regolata dall'art.2054 c.c. (presunzione di responsabilità del conducente, salvo prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) e, in assenza di responsabile assicurato individuabile, interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada (art.283 Cod.Assicurazioni).

Se l'incidente configura un reato (es. lesioni colpose gravi/gravissime, omicidio stradale ex artt.589-bis, 590-bis c.p.), l'operatore di polizia locale agisce quale ufficiale/agente di polizia giudiziaria (art.57 c.p.p., cap.10): raccoglie la notizia di reato (art.347 c.p.p.), effettua gli accertamenti urgenti sui luoghi (art.354 c.p.p.) e, se ricorrono i presupposti di flagranza, valuta l'arresto secondo gli artt.380-381 c.p.p. già trattati nel cap.10.

Micromobilità elettrica (monopattini e dispositivi assimilati)
Caso praticoControllo di un monopattino elettrico

Quadro normativo: la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è disciplinata dall'art.1, commi 75 e seguenti (fino al comma 75-vicies ter), della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020, che ha sostituito la disciplina sperimentale della L.145/2018), come più volte modificata, da ultimo dalla L. 25 novembre 2024, n. 177 ("legge sicurezza stradale") — norma composita inserita in una legge di bilancio omnibus, non riprodotta qui integralmente per la sua collocazione frammentata in centinaia di commi, ma di cui si riportano gli elementi operativi verificati: equiparazione ai velocipedi ai fini del Codice della Strada; potenza motore non superiore a 0,50 kW; velocità massima 20-25 km/h su strada (a seconda delle modifiche intervenute) e 6 km/h nelle aree pedonali; età minima di guida 14 anni; obbligo di casco (dal 2024, esteso a tutte le età dalla L.177/2024, non più solo ai minorenni); divieto di trasportare passeggeri o oggetti che impediscano l'uso libero delle braccia; obbligo di luci anteriori/posteriori e catadiottri per la circolazione al buio; sanzione amministrativa da €100 a €400 per mancata conformità tecnica, da €50 a €250 per violazione delle regole di condotta.

Novità 2024-2026: la L.177/2024 ha introdotto l'obbligo di assicurazione RC e di un contrassegno identificativo ("targhino" adesivo non rimovibile) per ogni monopattino, con decorrenza fissata da successivi decreti attuativi del MIT/MIMIT (assicurazione dal 16 luglio 2026, contrassegno dal 17 maggio 2026 secondo gli ultimi decreti attuativi) — un punto in evoluzione da verificare sempre sulla normativa più aggiornata al momento dell'esame, data la stratificazione di proroghe.

Nota metodologica: a differenza degli altri capitoli, il testo di questi commi non è riportato qui parola per parola perché non è stato possibile reperire una fonte verbatim affidabile per l'intero art.1 commi 75-75vicies ter L.160/2019 (le fonti disponibili online riportano solo estratti/parafrasi); i dati numerici sopra riportati sono stati incrociati su più fonti secondarie ma andrebbero verificati su Normattiva prima di essere usati come base per una domanda a risposta multipla che richieda l'esatto importo in euro o l'esatto termine in giorni.

Animali su strada
Caso praticoIncidente con animale vagante o incustodito

Responsabilità civile: l'art.2052 c.c. dispone: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito." Si tratta di una responsabilità oggettiva aggravata, superabile solo con la prova del caso fortuito (non della semplice assenza di colpa).

Obbligo di soccorso all'animale: l'art.189, comma 9-bis, CdS (già riportato nel cap.7) impone all'utente della strada, in caso di incidente da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, l'obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Competenze operative: in caso di animale vagante che costituisca pericolo per la circolazione, l'operatore di polizia locale coordina la messa in sicurezza del tratto stradale (segnalazione, rallentamento del traffico) e attiva, a seconda della specie e della situazione, il servizio veterinario ASL competente per la cattura/gestione sanitaria oppure il proprietario se identificabile (es. animale con microchip, bestiame fuggito da un fondo recintato — in tal caso può rilevare anche la responsabilità del proprietario del fondo per omessa custodia, oltre alla fattispecie civilistica dell'art.2052 c.c.).

Gestione di emergenze stradali
Caso praticoCoordinamento in caso di emergenza (allagamento, dissesto, evento straordinario)

Base dei poteri: il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art.54 TUEL, comma 4, già trattato per esteso nel cap.1) — è la base giuridica delle ordinanze di chiusura strade, evacuazione, limitazione della circolazione in caso di emergenza.

Ruolo della polizia locale sul campo: esecuzione materiale dell'ordinanza sindacale (transenne, deviazioni, presidio dei varchi), raccordo con Vigili del Fuoco/118/Prefettura secondo il piano di protezione civile comunale, redazione di verbali di accertamento dello stato dei luoghi utili anche ai fini di eventuali richieste di risarcimento o di stato di calamità.

Uso legittimo delle armi/mezzi di coazione in emergenza: se l'emergenza comporta necessità di far rispettare con la forza un'ordinanza (es. sgombero coattivo), si applicano i principi generali già trattati nel cap.9: art.51 c.p. (adempimento di un dovere), art.53 c.p. (uso legittimo delle armi, limitato ai casi tassativi ivi previsti) e art.54 c.p. (stato di necessità).

Nota: questo capitolo funge da collettore pratico che rimanda ai capitoli con il testo di legge integrale già scritto (cap.1 TUEL, cap.7 Infortunistica, cap.9 Codice Penale, cap.10 Polizia Giudiziaria) invece di duplicarne il contenuto. Il cap.6 (Codice della Strada) è ora completo e riporta il testo letterale di riferimento per gli scenari qui trattati (es. art.191 CdS su pedoni, art.182 su velocipedi/monopattini, art.203 su animali).
⚖️ Parte 3 — Diritto penale e giudiziario
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Codice Penale, Procedura Penale e Reati contro la P.A.
🎯 ambito selezionato
Riferimento normativo: Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) — solo gli articoli di diretta rilevanza per un operatore di polizia locale: definizioni di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, scriminanti (in particolare l'uso legittimo delle armi), delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., delitti dei privati contro la P.A. (resistenza, violenza, oltraggio), falsità in atti pubblici. Testo aggiornato alla riforma Nordio (L. 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato l'abuso d'ufficio) e alle modifiche 2024 in materia di tutela del personale scolastico. Fonte: brocardi.it (verbatim articolo per articolo). Il Codice di Procedura Penale (funzioni di polizia giudiziaria, arresto, notizia di reato) è trattato separatamente nel cap.10.
Definizioni (Libro I, Titolo X)
Art. 357Nozione del pubblico ufficiale

1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

2. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

1. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Scriminanti (Libro I, Titolo III, Capo I)
Art. 50Consenso dell'avente diritto

1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

Art. 51Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

1. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

3. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

4. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Art. 52Difesa legittima

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Art. 53Uso legittimo delle armi (articolo chiave)

1. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

2. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

3. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Art. 54Stato di necessità

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

2. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55Eccesso colposo

1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (Libro II, Titolo II, Capo I)
Art. 314Peculato

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 314-bisIndebita destinazione di denaro o cose mobili (nuovo, 2024)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

⚠️ Articolo introdotto dall'art.9, comma 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 — scinde dalla fattispecie di peculato (art.314) la condotta di "distrazione" (destinazione del bene a un uso diverso da quello dovuto, senza vera e propria appropriazione), reintroducendo una distinzione che la riforma del 1990 aveva eliminato.

Art. 316Peculato mediante profitto dell'errore altrui

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 317Concussione

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318Corruzione per l'esercizio della funzione

1. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 323ABROGATO — Abuso d'ufficio

Articolo abrogato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. "riforma Nordio"), art.1 comma 1 lett. b). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2025, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l'abrogazione.

Testo previgente (fino al 24 agosto 2024, per riferimento storico — non più in vigore): "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni." (formulazione da ultimo modificata dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).

Art. 326Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Delitti dei privati contro la P.A. (Libro II, Titolo II, Capo II)
Art. 336Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

3. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

4. Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 337Resistenza a un pubblico ufficiale

1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 331Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

3. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 340Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

2. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.

3. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 341-bisOltraggio a un pubblico ufficiale

1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

3. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

4. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Omessa denuncia (Libro II, Titolo III, Capo I)
Art. 361Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362Omessa denuncia da parte di un incaricato di un pubblico servizio

1. L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Falsità in atti (Libro II, Titolo VII, Capo III)
Art. 476Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 479Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

1. Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 493Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

1. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Nota: l'abrogazione dell'abuso d'ufficio (art.323, L.114/2024) è uno dei cambiamenti più rilevanti e recenti del diritto penale della P.A. — un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abusa delle proprie funzioni per procurare un vantaggio ingiusto oggi risponde, se del caso, di altri reati (peculato, corruzione, concussione, falso) ma non più di abuso d'ufficio in quanto tale. Gli artt.336, 337 e 341-bis presentano un'aggravante specifica introdotta nel 2024 a tutela del personale scolastico (dirigenti, docenti, personale ATA) vittima di violenza/minaccia/oltraggio da parte di genitori o tutori — un dettaglio recente potenzialmente oggetto di domande. Restano fuori dal perimetro di questo capitolo, per scelta di scope concordata, la parte generale del reato (dolo/colpa, tentativo, concorso di persone) e il Codice di Procedura Penale, trattato a parte nel cap.10.
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Polizia Giudiziaria e Indagini Preliminari
🎯 ambito selezionato
Riferimento normativo: Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), Libro I Titolo III (organi) e Libro V Titolo IV (attività a iniziativa della polizia giudiziaria) — funzioni e qualifiche della polizia giudiziaria, obbligo di riferire la notizia di reato, assicurazione delle fonti di prova, identificazione delle persone, accertamenti urgenti sui luoghi/cose/persone, documentazione dell'attività. Fonte: brocardi.it (verbatim articolo per articolo). Include anche l'arresto in flagranza (obbligatorio e facoltativo) e il fermo di indiziato di delitto (artt.380, 381, 383, 384).
Organi di polizia giudiziaria (Libro I, Titolo III)
Art. 55Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 57Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Nota: il comma 2, lettera b), dell'art.57 è la base normativa per cui gli agenti di polizia locale (le "guardie dei comuni") rivestono, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e quando in servizio, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria; specifiche figure apicali della polizia locale (es. comandante) possono rivestire la qualifica di ufficiale di P.G. in base ai rispettivi regolamenti — un punto spesso oggetto di domande nei concorsi.
Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (Libro V, Titolo IV)
Art. 347Obbligo di riferire la notizia di reato

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Art. 348Assicurazione delle fonti di prova

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti di prova.

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Art. 349Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al Pubblico Ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.

2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Art. 351Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Art. 352Perquisizioni

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.

4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3.

Art. 354Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Art. 356Assistenza del difensore

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

Art. 357Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette all'individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351; d) perquisizioni e sequestri; e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354; f) atti che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

Arresto in flagranza e fermo (Libro V, Titolo VI)
Art. 380Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583 quater, secondo e terzo comma, del codice penale; a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 quinquies del codice penale; d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603 bis, secondo comma, del codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609 bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609 octies del codice penale; d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609 quater, primo e secondo comma, del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale; f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del Testo unico stupefacenti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis comma 2 del codice penale, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale; l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del Codice Penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale; m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589 bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria; m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 bis.

Art. 381Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale; f-bis) violazione di domicilio prevista dall'art. 614, primo e secondo comma, del codice penale; g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale; l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma, e 600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110; m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495 ter del codice penale; m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale; m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Art. 382-bisArresto in flagranza differita

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.

✅ Istituto introdotto dalla L. 1° dicembre 2023, n. 168 e successivamente esteso (Decreto Sicurezza 2025-2026) anche ai reati ambientali (artt.255-bis/ter/256 D.Lgs.152/2006, già trattati nel manuale al cap.14) e alla fuga da un posto di blocco (art.192 co.7-bis CdS, cap.6) — la "flagranza differita" ammette l'arresto sulla base di documentazione video/fotografica entro 48h dal fatto, anche senza percezione diretta dell'agente al momento del reato.

Art. 383Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Art. 384Fermo di indiziato di delitto

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

Nota: la distinzione fra arresto obbligatorio (art.380, delitti più gravi, la P.G. deve arrestare) e facoltativo (art.381, delitti di media gravità, la P.G. valuta discrezionalmente gravità del fatto e pericolosità del soggetto ex comma 4) è uno dei temi più ricorrenti nei concorsi di polizia locale. L'art.383 estende ai privati cittadini la facoltà di arresto solo per i casi di arresto obbligatorio (art.380) e solo per delitti perseguibili d'ufficio — non per quelli dell'art.381. Restano fuori dal perimetro di questo capitolo, per scelta di ambito (temi meno frequenti nei quesiti da concorso rispetto a quelli sopra): artt.351 (sommarie informazioni), 352 (perquisizioni), 356 (facoltà del difensore di assistere agli atti), e il tema della "flagranza differita" (art.8, D.L. 8/2007 conv. L.41/2007, per manifestazioni sportive e altri contesti specifici, esteso dal Decreto Sicurezza 2025/2026 anche a fuga da posti di blocco e ad alcune violazioni del CdS).
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T.U.L.P.S. — Pubblica Sicurezza
🎯 ambito selezionato
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il TULPS ha in realtà 10 Titoli e circa 290 articoli, molti dei quali storici o superati da leggi successive (Titolo V Stranieri, assorbito dal T.U. Immigrazione D.Lgs. 286/1998; Titolo VII Meretricio, quasi interamente abrogato dalla L. Merlin 75/1958; Titolo IX Stato di guerra, di fatto obsoleto; Titolo X disposizioni finali storiche). Questo capitolo riporta per intero i Titoli I-IV (artt. 1-141): provvedimenti di polizia, ordine pubblico/armi/prevenzione infortuni, spettacoli/esercizi pubblici/tipografie/affissioni/mestieri girovaghi, guardie particolari e vigilanza privata — il nucleo effettivamente rilevante per l'attività della polizia locale. Gli articoli abrogati sono segnalati come tali (con la legge abrogante) invece di essere omessi, per completezza storica e per evitare di citare come vigente una norma che non lo è più. I Titoli V-X restano fuori dal perimetro di questo capitolo, per scelta di ambito legata alla loro scarsa rilevanza per un concorso di polizia locale.
Titolo I — Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo I — Delle attribuzioni dell'autorità di P.S. e dei provvedimenti d'urgenza
Art. 1Attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco.

Art. 2Provvedimenti d'urgenza del prefetto

Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al ministro per l'interno.

⚠️ La Corte costituzionale (sent. 27 maggio 1961, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 3Carta di identità

1. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

2. La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

3. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza.

Art. 4Rilievi segnaletici

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

⚠️ La Corte costituzionale (sent. 27 maggio 1962, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali.

Capo II — Della esecuzione dei provvedimenti di polizia
Art. 5Esecuzione d'ufficio

I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.

È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 6Ricorso gerarchico

Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal ministro per l'interno.

Art. 7Nessun indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

Capo III — Delle autorizzazioni di polizia
Art. 8Personalità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

Art. 9Prescrizioni nel pubblico interesse

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 10Revoca o sospensione

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Art. 11Diniego per precedenti penali

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

⚠️ La Corte costituzionale (sent. 16 dicembre 1993, n. 440) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Art. 12Domanda di autorizzazione

1. (comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g, D.L. 5/2012 — obbligo di istruzione elementare).

2. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art. 13Durata delle autorizzazioni

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio (termine elevato da uno a tre anni dall'art. 13, D.L. 5/2012).

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 14Nozione di autorizzazione di polizia

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.

Capo IV — Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di P.S. e delle contravvenzioni
Art. 15Mancata comparizione

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 516.

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

Art. 16Accesso nei locali

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Art. 17Contravvenzioni residuali

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

Art. 17-bisSanzioni amministrative per violazioni di licenze specifiche

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76 (se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità), 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120 comma secondo (limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella), 121, 124 e 135 comma quinto (limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella) sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76 (salvo quanto previsto nel comma 1), 81, 83, 84, 108, 113 comma quinto, 120 (salvo quanto previsto nel comma 1), 126, 128, 135 (escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1) e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.032.

Art. 17-terRapporto e sospensione dell'attività

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della L. 689/1981, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Art. 17-quaterSanzione accessoria della sospensione

1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della L. 689/1981.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.

Art. 17-quinquiesPresentazione del rapporto

1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto.

⚠️ La Corte costituzionale (sent. 7 aprile 1995, n. 115) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui prevede che sia presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni degli artt. 84, 111 (per le imprese artigiane), 123 e 124 co.2 e 180 del regolamento di esecuzione.

Art. 17-sexiesEsclusione della confisca

1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca dei beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della L. 689/1981.

Titolo II — Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo I — Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
Art. 18Preavviso delle riunioni pubbliche

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 19ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 20Scioglimento di riunioni sediziose

Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

Art. 21Manifestazione sediziosa

È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

Art. 22Invito a disciogliersi

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri.

Art. 23Le tre intimazioni

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 24Scioglimento con la forza

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 30 a euro 413.

Capo II — Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni
Art. 25Preavviso per cerimonie religiose e processioni

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51.

⚠️ La Corte costituzionale (sent. 18 marzo 1957, n. 45) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte che implica l'obbligo del preavviso per funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico.

Art. 26Divieto per ragioni di ordine pubblico

Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Art. 27Trasporti funebri

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Capo III — Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare
Art. 28Armi da guerra

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.

Art. 29Passeggiate in forma militare

Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi. I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Capo IV — Delle armi
Art. 30Nozione di armi

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: 1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

Art. 31Licenza del questore per fabbricazione e commercio

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche. Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.

Art. 31-bisLicenza di intermediario nel settore delle armi

1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01 comma 1 lett. p) e 1 comma 11 della L. 185/1990, come modificata dal D.Lgs. 105/2012, per esercitare l'attività di intermediario di cui all'art. 1-bis, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 527/1992, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio.

2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità.

3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

Art. 32Validità delle licenze e collezioni

Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516.

Art. 33ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 34Trasporto di armi da parte di commercianti

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

Art. 35Registro degli armaioli e nulla osta all'acquisto

1. L'armaiolo di cui all'art. 1-bis, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 527/1992, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

2. Il registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 8/2010 sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

Art. 36Campionario di armi

Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Art. 37Divieto di vendita ambulante di armi

È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.

Art. 38Denuncia di detenzione di armi

1. Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'art. 1-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 527/1992, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

3. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal comma precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

4. Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'art. 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'art. 39.

5. La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

Art. 39Divieto di detenzione e ritiro cautelare

1. Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

1-bis. Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della L. 152/1975.

Art. 40Consegna delle armi in deposito

Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

Art. 41Perquisizione e sequestro

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Art. 42Porto d'armi

1-2. (commi abrogati dall'art. 4, L. 110/1975).

3. Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale.

4. Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza. In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

Art. 43Diniego della licenza di porto d'armi

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Art. 44Porto d'armi ai minori

Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

È però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

Art. 45Revoca generale delle licenze

Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

Capo V — Della prevenzione di infortuni e disastri
Art. 46Dinamite e materie esplodenti

Senza licenza del ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 47Polveri piriche ed altri esplosivi

Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 48Capacità tecnica per fuochi artificiali

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

Art. 49Commissione tecnica

Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 50Quantità consentite senza licenza

Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.

Art. 51Durata delle licenze per esplodenti

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di due anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

È consentita la rappresentanza.

Art. 52Garanzie per opifici di esplodenti

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione e per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

Art. 53Classificazione dei prodotti esplodenti

1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.

Art. 54Importazione di prodotti esplodenti

Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Art. 55Registro di operazioni giornaliere per esplodenti

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività. Alla cessazione dell'attività, i registri devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154.

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154.

Art. 56Distruzione o rimozione degli esplosivi

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.

Art. 57Sparo di armi da fuoco e fuochi d'artificio

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.

Art. 58Gas tossici

È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206 se il fatto non costituisce un più grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

Art. 59Fuoco alle stoppie

È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 60ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

Art. 61Accessi notturni sulla via pubblica

L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51.

Art. 62Portieri e custodi

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza (l'obbligo di iscrizione è stato soppresso dall'art. 1, comma 3, L. 340/2000).

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 619.

Capo VI — Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi
Art. 63Sostanze pericolose di scoppio o incendio

Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.

Art. 64Manifatture di materie insalubri

Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamenti il sindaco provvede sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, l'ufficio del genio civile.

Art. 65Annullamento del provvedimento comunale

Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del sindaco che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.

Art. 66ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 67Definitività dei provvedimenti prefettizi

I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli artt. 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi (riferimento all'art.60, oggi abrogato, mantenuto per completezza storica).

Titolo III — Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo I — Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
Art. 68Licenza per accademie, feste da ballo e spettacoli

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69Pubblici trattenimenti minori

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/1990.

Art. 70ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 71Validità territoriale e temporale delle licenze

Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Art. 72ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. e), D.Lgs. 112/1998.

Art. 73ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 74ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. e), D.Lgs. 112/1998.

Art. 75ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. e), D.Lgs. 112/1998.

Art. 75-bisRegistro per supporti audiovisivi

1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.

Art. 76ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. b), D.Lgs. 112/1998, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 77Revisione delle pellicole cinematografiche

Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 78Divieto ai minori di 16 anni

L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 309.

Art. 79ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653.

Art. 80Verifica tecnica dei locali di spettacolo

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 81ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. e), D.Lgs. 112/1998.

Art. 82Sospensione dello spettacolo per tumulto

Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Art. 83ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. e), D.Lgs. 112/1998.

Art. 84ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 311/2001.

Art. 85Divieto di comparire mascherati

È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103.

È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103.

Art. 85-bisDivieto di registrazione abusiva negli spettacoli

1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.

Capo II — Degli esercizi pubblici
Art. 86Licenza per alberghi, bar ed esercizi di somministrazione

1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

2. Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Art. 87Divieto di vendita ambulante di alcolici

È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Art. 88Licenza per l'esercizio di scommesse

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

La licenza, ove rilasciata per esercizi in cui si svolge raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è efficace solo a seguito del rilascio di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 2-ter, L. 73/2010, di conversione del D.L. 40/2010). È richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) (art. 2-quater, stessa legge).

Art. 89ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 1, L. 524/1974 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 287/1991.

Art. 90ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 1, L. 524/1974 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 287/1991.

Art. 91ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 1, L. 524/1974 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 287/1991.

Art. 92Diniego per reati contro la moralità pubblica

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 93Rappresentanza nell'esercizio

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Art. 94ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 311/2001.

Art. 95ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 1, L. 524/1974 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 287/1991.

Art. 96ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 1, L. 524/1974 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 287/1991.

Art. 97ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 1, L. 524/1974 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 287/1991.

Art. 98ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 1, L. 524/1974 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 287/1991.

Art. 99Revoca per chiusura prolungata

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 100Sospensione della licenza per disordini

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio anche di vicinato nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ("anche di vicinato" aggiunto dall'art. 12-bis, L. 48/2017).

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

Art. 101Divieto di uso improprio del locale

È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

Art. 102ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 311/2001.

Art. 103ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 311/2001.

Art. 104Divieto di pagamento salari in alcolici

È vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

Art. 105Divieto dell'assenzio

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita di qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio "assenzio".

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Art. 106Elenco sostanze nocive nelle bevande alcoliche

Con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche.

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

Art. 107ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), D.L. 5/2012.

Art. 108Affittacamere

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti, dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti (l'obbligo di previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza è stato abrogato dall'art. 6, D.P.R. 311/2001).

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

Art. 109Obbligo di identificazione degli alloggiati

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 110Apparecchi da gioco lecito e sanzioni

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli, dotati di attestato di conformità e collegati alla rete telematica, che si attivano con moneta metallica o strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima è di quattro secondi, distribuiscono vincite in denaro non superiori a 100 euro ciascuna, con una restituzione non inferiore al 75% delle somme giocate su un ciclo di non più di 140.000 partite, e non riproducono il gioco del poker; b) quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento al sistema di elaborazione, disciplinati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor, attivabili con moneta metallica di valore non superiore a un euro per partita, che distribuiscono premi di piccola oggettistica non convertibili in denaro (valore massimo venti volte il costo della partita); c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi.

7-bis. Gli apparecchi di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie (da 500 a 6.000 euro per apparecchio, secondo la violazione) a chi produce, importa, distribuisce o installa apparecchi non conformi o privi dei titoli autorizzatori previsti, con preclusione quinquennale al rilascio di nuovi titoli in caso di reiterazione.

9-bis. Per gli apparecchi privi dei titoli autorizzatori o non conformi è disposta la confisca ai sensi dell'art. 20, quarto comma, L. 689/1981, con distruzione degli apparecchi.

9-ter — 9-quater. Disposizioni procedurali su presentazione del rapporto e ripartizione delle somme riscosse.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ex art. 86 o di autorizzazione ex art. 3, L. 287/1991, le licenze o autorizzazioni sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione, sono revocate dal sindaco competente; i medesimi provvedimenti sono disposti dal questore per i titolari di licenza ex art. 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, in caso di violazioni di rilevante gravità, sospende la licenza per un periodo non superiore a quindici giorni.

Capo III — Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico
Art. 111ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. 112/1998, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 112Divieto di scritti contrari all'ordine pubblico

⚠️ La Corte costituzionale (sent. 29 dicembre 1972, n. 199) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale; la sent. 16 marzo 1971 n. 49 ha dichiarato l'illegittimità limitatamente alle parole "a impedire la procreazione".

È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli pubblicamente.

L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati (comma senza più efficacia per giornali e stampati, per effetto dell'art. 4, R.D.Lgs. 561/1946).

Art. 113Licenza per distribuzione e affissione di scritti

⚠️ La Corte costituzionale (sent. 5 giugno 1956, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del presente articolo.

Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico, o aperto al pubblico scritti o disegni.

È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.

La concessione della licenza non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità.

Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 114Divieto di avvisi amorosi e ritratti di suicidi

È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a procurare l'aborto.

⚠️ La Corte costituzionale (sent. 28 novembre 1968, n. 120) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di inserzione di corrispondenze e avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.

È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.

Capo IV — Delle agenzie pubbliche
Art. 115Agenzie d'affari e recupero crediti

1. Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al questore.

2. La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

4. La licenza vale esclusivamente pei locali in esso indicati.

5. È ammessa la rappresentanza.

6. Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. La licenza abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

7. Per le attività di recupero crediti, l'onere di affissione di cui all'art. 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni.

8. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente l'elenco dei propri agenti e a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni.

Art. 116Cauzione per le agenzie

Il questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza.

Art. 117Agenzie di prestito su pegno presso i monti di pietà

Nei comuni in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà.

È vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

Art. 118Applicabilità del codice di commercio

L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

Art. 119Identificazione dei clienti delle agenzie

Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Art. 120Registro giornale e tabella delle operazioni

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia.

Capo V — Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori
Art. 121Divieto del mestiere di ciarlatano

È vietato il mestiere di ciarlatano.

Art. 122ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 311/2001.

Art. 123ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 46, comma 3, lett. b), D.Lgs. 112/1998.

Art. 124ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 311/2001.

Art. 125ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 311/2001.

Art. 126ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 222/2016 — già disciplinava il commercio di cose antiche o usate, ora ricompreso nella SCIA generale per il commercio.

Art. 127Licenza per commercio di oggetti preziosi

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata ed è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Art. 128Registro delle operazioni su cose antiche o preziose

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Capo VI — Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti
Art. 129Libretto di lavoro per operai e domestici

L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.

Art. 130ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Capo VII — Disposizioni finali del Titolo III
Art. 131Incapaci di obbligarsi

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

Art. 132Definitività dei provvedimenti prefettizi

I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

Titolo IV — Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
Art. 133Guardie particolari

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

Art. 134Licenza per istituti di vigilanza e investigazione privata

Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'art. 11, nonché dall'art. 10, L. 575/1965.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

Art. 134-bisDisciplina delle attività autorizzate in altro Stato UE

1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento, tenuto conto degli adempimenti già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 135Registro degli uffici investigativi

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia.

Art. 136Capacità tecnica e revoca della licenza

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

Art. 137Cauzione per gli istituti di vigilanza

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

Art. 138Requisiti delle guardie particolari giurate

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; 4° non avere riportato condanna per delitto; 5° essere persona di ottima condotta politica e morale ⚠️ requisito ridimensionato dalla Corte costituzionale, sent. 25 luglio 1996, n. 311, che ha escluso la valutazione della condotta "politica" e ricondotto quella "morale" alla sola buona condotta rilevante ai fini dell'attitudine a esercitare le funzioni; 6° essere munito della carta di identità; 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

Art. 139Collaborazione con l'autorità di pubblica sicurezza

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 140Sanzione penale residuale del Titolo IV

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 206 a euro 619.

Art. 141Definitività dei provvedimenti prefettizi

I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

Nota di chiusura capitolo: i Titoli V (Stranieri, artt.142-152), VI (Persone pericolose per la società: malati di mente, mendicanti, ammonizione, confino di polizia, artt.153-189), VII (Meretricio, artt.190-208, quasi interamente abrogato dalla L.75/1958), VIII (Associazioni, enti ed istituti, artt.209-213), IX (Stato di pericolo pubblico e stato di guerra, artt.214-219) e X (Disposizioni finali e transitorie, artt.220-224) restano fuori dal perimetro di questo capitolo, per scelta di ambito — in gran parte non pertinenti all'attività ordinaria della polizia locale (immigrazione, misure di prevenzione novecentesche in larga parte superate dal Codice Antimafia, meretricio in gran parte abrogato) o di rilievo storico. Fonte: testo consolidato aggiornato Tuttocamere (febbraio 2017), confrontato articolo per articolo con il testo del R.D. 773/1931.
📋 Parte 4 — Attività amministrativa e sanzionatoria
12
Sanzioni Amministrative — L. 689/1981 (Capo I)
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Legge 24 novembre 1981, n. 689 — "Modifiche al sistema penale" (G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.). Testo integrale del Capo I "Le sanzioni amministrative" (artt. 1-43), che è la parte della legge che costituisce davvero la materia "Sanzioni Amministrative" del concorso. ⚠️ La legge 689/1981 nel suo complesso ha 148 articoli, ma i Capi II-VI (artt. 44-148) sono un pacchetto di modifiche al codice penale e di procedura penale del 1981 (pene sostitutive delle pene detentive brevi, estensione della perseguibilità a querela, pene accessorie, prescrizione) — un argomento distinto, incluso nella stessa legge solo per tecnica legislativa dell'epoca, e non fa parte della materia "Sanzioni Amministrative" del bando. Aggiornato alle modifiche successive risultanti dal testo consolidato (D.Lgs. 507/1999, D.Lgs. 150/2011, L. 94/2009 e altre) — gli articoli/commi ormai abrogati sono segnalati come tali, non presentati come vigenti.
Art. 1Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2Capacità di intendere e di volere

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3Elemento soggettivo

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4Cause di esclusione della responsabilità

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997. (comma aggiunto dall'art. 31, comma 36, L. 448/1998)

Art. 5Concorso di persone

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6Solidarietà

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7Non trasmissibilità dell'obbligazione

La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. (commi aggiunti dall'art. 1-sexies D.L. 688/1985)

Art. 8-bisReiterazione delle violazioni (articolo aggiunto dall'art. 94 D.Lgs. 507/1999)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 9Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Art. 10Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Art. 11Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12Ambito di applicazione

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art. 13Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 15Accertamenti mediante analisi di campioni

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Art. 16Pagamento in misura ridotta

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 17Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale (oggi Codice della Strada), dal testo unico per la tutela delle strade e dalla legge sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Art. 18Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 890/1982.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione.

Art. 19Sequestro

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 20Sanzioni amministrative accessorie

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 21Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora abrogata e sostituita da norme sull'assicurazione RCA), è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 22Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

(Il testo originario dell'articolo, con la procedura dettagliata di opposizione davanti al pretore/giudice di pace, è stato sostituito: dal 2011 la disciplina del giudizio di opposizione è unificata nell'art. 6 D.Lgs. 150/2011, "Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili".)

Art. 22-bisCompetenza per il giudizio di opposizione — ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, lettera c), D.Lgs. 150/2011. Disciplinava in origine il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale per il giudizio di opposizione (in base alla materia — lavoro, urbanistica, ambiente, ecc. — o all'importo della sanzione, sopra/sotto la soglia di euro 15.493). Oggi il riparto di competenza è regolato direttamente dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011 richiamato dall'art. 22.

Art. 23Giudizio di opposizione — ABROGATO

Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, lettera c), D.Lgs. 150/2011. Disciplinava in origine tutto il procedimento del giudizio di opposizione (fissazione udienza, istruttoria, sentenza, ricorribilità per cassazione). Oggi il procedimento è quello unificato dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 (che rinvia al rito del lavoro, artt. 409 e seguenti c.p.c., con adattamenti).

Art. 24Connessione obiettiva con un reato

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il giudice ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il giudice, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 27Esecuzione forzata

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del Codice della Strada, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione (periodo aggiunto dall'art.26, L. 25 novembre 2024, n. 177). La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 28Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 29Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge sui servizi di trasporto merci è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste dalle norme del Codice della Strada.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31Provvedimenti dell'autorità regionale

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 62/1953.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

Art. 32Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Art. 33Altri casi di depenalizzazione

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale; b) dagli articoli 121 e 124 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), nella parte non abrogata dalla L. 398/1976; c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del Regolamento di P.S. (R.D. 635/1940); d) dagli articoli 8, 58 comma ottavo, 72, 83 comma sesto, 88 comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (superato dal nuovo Codice della Strada); e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 990/1969 sull'assicurazione RCA (oggi superata dalla disciplina vigente).

Art. 34Esclusione della depenalizzazione

La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a); b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 194/1978 (interruzione volontaria di gravidanza); c) da disposizioni di legge concernenti armi, munizioni ed esplosivi; d) dall'articolo 221 del T.U. leggi sanitarie (R.D. 1265/1934); e) dalla legge 283/1962 sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo le contravvenzioni degli artt. 8 e 14 della stessa legge; f) dalla legge 327/1951 sugli alimenti per la prima infanzia; g) dalla legge 319/1976 sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 615/1966 contro l'inquinamento atmosferico; i) dalle leggi sull'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro (assunzione lavoratori, assicurazioni sociali), salvo quanto previsto dall'art. 35; n) dalle leggi sulla prevenzione infortuni sul lavoro e igiene del lavoro; o) dagli artt. 108 DPR 361/1957 e 89 DPR 570/1960 in materia elettorale.

Art. 35Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione, secondo la disciplina odierna unificata del giudizio di opposizione in materia di lavoro.

Art. 36Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto competente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro: a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto; b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

Art. 37Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra euro 2.582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p., fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

Art. 38Entità della somma dovuta

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da euro 10 a euro 258 per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da euro 25 a euro 258 per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.

La somma dovuta è da euro 51 a euro 516 per la violazione dell'art. 8, L. 283/1962, e da euro 25 a euro 103 per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.

Art. 39Violazioni finanziarie

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l'ammenda.

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 29 e 38, primo comma.

Art. 40Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione

Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

Art. 41Norme processuali transitorie

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione.

Art. 42Disposizioni abrogate

Sono abrogati la legge 317/1967, gli articoli 4 e 5 della legge 950/1967, gli articoli 14 e 15 del D.P.R. 1228/1969, l'articolo 13 della legge 889/1971, la legge 706/1975, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 43Entrata in vigore

Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Polizia Annonaria e Commercio — D.Lgs. 114/1998
✅ completo
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 — "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" (G.U. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.). Testo aggiornato con le abrogazioni disposte dal D.Lgs. 59/2010 (attuazione direttiva Bolkestein, che ha sostituito autorizzazione con SCIA/dichiarazione di inizio attività per esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza/TV, vendita a domicilio) e con le modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 2023, n. 214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) alla disciplina delle vendite di liquidazione e delle vendite promozionali/sottocosto multiple (art.15). Tutti i 26 articoli del Titolo relativo agli esercizi in sede fissa riportati per intero, più gli artt.27-28 del Titolo X (Commercio su aree pubbliche).
Titolo I — Principi generali
Art. 1Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale.

2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti; c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.

Art. 2Libertà di impresa e libera circolazione delle merci

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Art. 3Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del Codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita al richiedente nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Art. 4Definizioni e ambito di applicazione del decreto

1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili — non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e); g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; h) per forme speciali di vendita al dettaglio: la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di chi ha titolo ad accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.

2. Il presente decreto non si applica: a) ai farmacisti che vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio che vendano esclusivamente generi di monopolio; c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli; d) ai produttori agricoli, singoli o associati, nei limiti dell'art. 2135 c.c.; e) alle vendite di carburanti e oli minerali negli impianti di distribuzione automatica; f) agli artigiani iscritti all'albo per la vendita nei locali di produzione dei beni di produzione propria; g) ai pescatori e cacciatori che vendano prodotti della propria attività, e a chi vende prodotti raccolti su terreni ad uso civico; h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo; i) alla vendita dei beni del fallimento; l) all'attività di vendita durante fiere campionarie e mostre; m) agli enti pubblici che vendano pubblicazioni o materiale informativo concernente l'oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla normativa di settore.

Titolo II — Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
Art. 5Requisiti di accesso all'attività

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. (abrogato dall'art. 65, comma 3, D.Lgs. 59/2010 — conteneva i requisiti morali/professionali, oggi disciplinati direttamente dalla normativa antimafia e sui precedenti penali richiamata al comma 3).

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del Codice di procedura penale, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4-5. (abrogati dall'art. 65, comma 3, D.Lgs. 59/2010).

6. In caso di società, il possesso dei requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7-10. Le Regioni disciplinano modalità, durata e materie dei corsi professionali e di aggiornamento per gli operatori del settore, con riguardo a salute, sicurezza, informazione del consumatore e conservazione/manipolazione degli alimenti.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Titolo III — Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa
Art. 6Programmazione della rete distributiva

1. Le regioni definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo obiettivi quali: a) una rete distributiva efficiente e di qualità; b) il rispetto della libera concorrenza nello sviluppo delle grandi strutture; c) la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti (mobilità, traffico, inquinamento) e la riqualificazione del tessuto urbano; d) la salvaguardia dei centri storici; e) la salvaguardia della rete distributiva in zone di montagna, rurali ed insulari; f) il favore per gli insediamenti che recuperano piccole e medie imprese già operanti; g) un sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva tramite osservatori regionali coordinati da un Osservatorio nazionale presso il Ministero delle attività produttive.

2. Le regioni fissano criteri di programmazione urbanistica affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino: a) le aree per gli insediamenti commerciali, incluse quelle per medie/grandi strutture; b) i limiti a tutela di beni artistici/culturali/ambientali e dell'arredo urbano; c) i vincoli su spazi pubblici e parcheggi; d) la correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale.

3. Le regioni tengono conto delle caratteristiche delle aree metropolitane, sovracomunali, dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica.

4. Per l'emanazione degli indirizzi le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e consultano le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a 180 giorni, entro il quale i comuni adeguano gli strumenti urbanistici e i regolamenti di polizia locale.

6. In caso di inerzia del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva.

Art. 7Esercizi di vicinato

1. (abrogato dall'art. 65, comma 3, D.Lgs. 59/2010 — l'apertura di un esercizio di vicinato oggi è soggetta a SCIA/dichiarazione di inizio attività, non più ad autorizzazione).

2. Nella dichiarazione di inizio attività il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito dell'eventuale valutazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di determinati prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso finalizzate.

Art. 8Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita; c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3.

3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

4. Il comune stabilisce il termine, non superiore a novanta giorni dal ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte in mancanza di provvedimento di diniego, garantendo trasparenza e partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990.

Art. 9Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) il possesso dei requisiti di cui all'art.5; b) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie; c) le eventuali comunicazioni di cui all'art.10, commi 2 e 3.

3. La domanda è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune entro 60 giorni dal ricevimento, composta da rappresentanti di regione, provincia e comune, che decide in base alla conformità ai criteri di programmazione di cui all'art.6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante regionale.

4. Alle riunioni, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

5. La Regione adotta le norme sul procedimento, stabilendo il termine, non superiore a 120 giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, entro il quale le domande si intendono accolte in mancanza di diniego.

Art. 10Disposizioni particolari

1. La Regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari e per riqualificare i centri storici, tra cui: a) la possibilità, nei comuni/frazioni con meno di 3.000 abitanti e nelle zone montane/insulari, di svolgere in un solo esercizio anche altri servizi di interesse collettivo, con eventuali agevolazioni tributarie; b) maggiori poteri ai Comuni sulla localizzazione degli esercizi nei centri storici e nelle aree di valore storico-artistico-ambientale; c) la facoltà per i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, di sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura di esercizi di vicinato sulla base di una valutazione di impatto sul tessuto urbano.

2. La Regione stabilisce criteri per riconoscere priorità alle domande che prevedono concentrazione di preesistenti medie/grandi strutture con reimpiego del personale, o al possesso di adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti.

3. La Regione stabilisce i casi in cui l'autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati per la vendita di generi di largo e generale consumo, tenendo conto anche del reimpiego del personale.

4. La Regione può individuare zone del proprio territorio a cui applicare i limiti massimi di superficie in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio demografico.

5. Ai fini del sistema di monitoraggio di cui all'art.6, comma 1, lettera g), la Conferenza unificata definisce una modulistica univoca; i dati su settore merceologico, superficie e ubicazione sono denunciati al Registro delle imprese e messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale.

Titolo IV — Orari di vendita
Art. 11Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri comunali, sentite le organizzazioni locali di consumatori, imprese e lavoratori dipendenti.

2. Gli esercizi commerciali possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, senza superare il limite di tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei.

4. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai Comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. Il Comune individua i giorni e le zone nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva; tali giorni comprendono comunque il mese di dicembre e ulteriori otto domeniche/festività nel resto dell'anno.

Art. 12Comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte

1. Nei Comuni a economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle relative zone, gli esercenti determinano liberamente gli orari e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

2. Le organizzazioni locali di consumatori, imprese del commercio/turismo e lavoratori possono definire accordi da sottoporre al sindaco.

3. Le Regioni individuano i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali si applica la deroga.

Art. 13Disposizioni speciali

1. Le disposizioni sugli orari non si applicano a: rivendite di generi di monopolio; esercizi interni a campeggi/villaggi/complessi turistici e alberghieri; esercizi nelle aree di servizio autostradali, stazioni ferroviarie/marittime/aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie; esercizi specializzati in bevande, fiori/piante, mobili, libri, dischi, opere d'arte/antiquariato, stampe/cartoline/souvenir e artigianato locale; stazioni di servizio autostradali; sale cinematografiche — a condizione che l'attività prevalente ed esclusiva sia quella indicata.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive; il sindaco ne definisce le modalità.

3. I Comuni possono autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Titolo V — Offerta di vendita
Art. 14Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio in vetrina, all'ingresso, nelle adiacenze o su aree pubbliche/banchi devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

2. Per prodotti identici dello stesso valore è sufficiente un unico cartello; negli esercizi a libero servizio l'obbligo va osservato per tutte le merci esposte.

3. I prodotti col prezzo già impresso in modo chiaro e leggibile sono esclusi dall'obbligo del cartello unico.

4. Restano salve le disposizioni sull'indicazione del prezzo per unità di misura.

Art. 15Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, nelle quali l'esercente offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci, a seguito di cessazione dell'attività, cessione o trasferimento dell'azienda, trasformazione/rinnovo dei locali, nonché accumulo di scorte per chiusura temporanea e continuativa dovuta a stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018); possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al Comune. (comma così modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214 — legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022)

3. Le vendite di fine stagione riguardano prodotti stagionali o di moda, soggetti a notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo.

4. Le vendite promozionali riguardano tutti o parte dei prodotti, per periodi di tempo limitato.

5. Lo sconto o ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto.

6. Le Regioni disciplinano modalità di svolgimento, pubblicità, periodi e durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione.

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita ad un prezzo inferiore a quello di fattura d'acquisto, maggiorato di IVA e altre imposte, diminuito di sconti/contribuzioni documentati.

8. Per la disciplina delle vendite sottocosto, anche sanzionatoria, il Governo si avvale della delega di cui alla L. 59/1997, art. 20, comma 11.

9. Il Ministero promuove codici di autoregolamentazione delle vendite sottocosto tra le organizzazioni di produttori e distributori.

9-bis. (comma introdotto dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214): per facilitare gli adempimenti, un'impresa che intenda svolgere contemporaneamente vendite promozionali o vendite sottocosto in più esercizi anche in comuni diversi può presentare, in via telematica, un'unica comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune di sede legale, che la trasmette ai SUAP competenti per gli altri esercizi. La documentazione va tenuta a disposizione delle autorità di controllo per due anni.

Titolo VI — Altre forme di vendita
Art. 16Spacci interni

1-2. (abrogati dall'art. 66, comma 3, D.Lgs. 59/2010 — anche l'apertura di uno spaccio interno oggi è soggetta a SCIA).

3. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.5 della persona preposta alla gestione dello spaccio e il rispetto delle norme sull'idoneità dei locali.

Art. 17Apparecchi automatici

1-2. (abrogati dall'art. 67, comma 3, D.Lgs. 59/2010).

3. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art.5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio è installato su area pubblica, l'osservanza delle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automatici in un locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Art. 18Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. (abrogato dall'art. 68, comma 3, D.Lgs. 59/2010).

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta; è consentito l'invio di campioni o omaggi senza spese o vincoli.

3. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art.5 e il settore merceologico.

4. Nelle vendite tramite televisione, l'emittente deve accertare prima della messa in onda che il titolare possieda i requisiti prescritti; durante la trasmissione vanno indicati nome/denominazione, sede del venditore, numero di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso alla sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta tramite televisione o altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza di cui all'art.115 TULPS (R.D. 773/1931).

7. Si applicano altresì le disposizioni sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 19Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1-2. (abrogati dall'art. 69, comma 4, D.Lgs. 59/2010).

3. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art.5 e il settore merceologico.

4. Chi si avvale di incaricati ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di avvio dell'attività e risponde civilmente della loro attività; gli incaricati devono possedere i requisiti di onorabilità.

5. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, da ritirare non appena perdano i requisiti richiesti.

6. Il tesserino deve essere numerato, aggiornato annualmente, contenere generalità e fotografia dell'incaricato, sede e prodotti dell'impresa, nome e firma del responsabile, ed essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni sugli incaricati si applicano anche alla vendita a domicilio effettuata in forma itinerante sulle aree pubbliche.

8. Il tesserino è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni.

9. Si applica anche a queste vendite la disposizione dell'art.18, comma 7.

Art. 20Propaganda a fini commerciali

1. L'esibizione di cataloghi e qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali dove questi si trova per lavoro, studio, cura o svago sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art.19, commi 4, 5, 6 e 8.

Art. 21Commercio elettronico

1. Il Ministero promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, con azioni volte a: a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico; b) tutelare gli interessi dei consumatori; c) promuovere campagne di informazione e apprendimento per operatori e utenti; d) migliorare la competitività globale delle imprese, specie piccole e medie; e) favorire strumenti di gestione della qualità che garantiscano affidabilità e fiducia del consumatore; f) garantire la partecipazione italiana alla cooperazione europea e internazionale sul commercio elettronico.

2. Il Ministero può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati e associazioni rappresentative di imprese e consumatori.

Titolo VII — Sanzioni
Art. 22Sanzioni e revoca

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 (originariamente da lire 5.000.000 a lire 30.000.000; importi convertiti in euro con l'entrata in vigore della moneta unica, confermati da fonte secondaria autorevole — tuttocamere.it).

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Si ha recidiva quando la stessa violazione è commessa due volte in un anno, anche se pagata mediante oblazione.

3. Chiunque viola gli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00 (originariamente da lire 1.000.000 a lire 6.000.000).

4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare: a) non inizia l'attività entro un anno (media struttura) o due anni (grande struttura) dal rilascio, salvo proroga per comprovata necessità; b) sospende l'attività per oltre un anno; c) non è più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2; d) commette ulteriore violazione igienico-sanitaria dopo una sospensione già disposta.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato per le medesime causali di cui al comma 4, lettere b), c), d).

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.

7. Per le violazioni del presente articolo l'autorità competente è il sindaco del Comune dove sono avvenute; a lui pervengono i proventi dei pagamenti in misura ridotta o delle ordinanze-ingiunzione.

Titolo VIII — Organismi associativi
Art. 23Centri di assistenza tecnica

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

Art. 24Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi

1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti: a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti; b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale; c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate: a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di contro garanzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti; b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Titolo IX — Disposizioni transitorie e finali
Art. 25Disciplina transitoria

1. I titolari di autorizzazione per le tabelle merceologiche previgenti hanno titolo a vendere tutti i prodotti del settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, con modifica d'ufficio dell'autorizzazione.

2. Sono soggetti a previa comunicazione al Comune il trasferimento di proprietà/gestione, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie entro i limiti degli esercizi di vicinato.

3. Fino al termine di cui all'art.26, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio fino a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vicinato preesistenti nello stesso Comune, per la vendita di generi di largo consumo; la superficie del nuovo esercizio è pari alla somma dei limiti massimi, tenuto conto del numero di esercizi concentrati.

4-6. Disciplinano il regime transitorio delle domande di autorizzazione in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del decreto, secondo la previgente L. 426/1971.

7-9. I titolari di esercizi di vicinato iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica INPS che cessano l'attività entro 24 mesi possono usufruire di un indennizzo per la ricollocazione professionale, disciplinato con apposito regolamento ministeriale, nel limite di spesa fissato dalla legge.

Art. 26Disposizioni finali

1. Le norme del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla pubblicazione, ad eccezione degli articoli 6, 10, 15 (commi 7-9), 21, 25 (commi 1-6), che sono immediatamente efficaci.

2. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, salvo deroghe regionali; resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti già in attività.

3. Restano salve le disposizioni sulla vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salva la disciplina sulla vendita di giornali/periodici; decorso il termine si applica la disciplina generale del presente decreto, fatta salva la parità di trattamento nella distribuzione delle testate.

5. È soggetto alla sola comunicazione al Comune il trasferimento di gestione/proprietà per atto tra vivi o causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, per gli esercizi di cui agli artt.7, 8 e 9.

6. Sono abrogate: la L. 426/1971 e successive modifiche; il D.M. 375/1988 (con eccezioni per farmacie e Registro Esercenti Commercio); la L. 558/1971; la L. 80/1980 come modificata dalla L. 130/1991; l'art.8 D.L. 697/1982 conv. L. 887/1982 come riformulato dal D.L. 9/1987; l'art.4 L. 15/1987; il DPR 384/1994; l'art.2 D.M. 561/1996; l'art.2, commi 89-90, L. 662/1996; ogni altra norma incompatibile.

Titolo X — Commercio su aree pubbliche
Disciplina specifica per la vendita ambulante (mercati, fiere, posteggi, forma itinerante), distinta dal commercio in sede fissa disciplinato dagli artt.1-26 sopra. Fonte: bosettiegatti.eu (verbatim articolo per articolo).
Art. 27Definizioni (commercio su aree pubbliche)

1. Ai fini del presente titolo si intendono: a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico; c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera.

Art. 28Esercizio dell'attività (articolo chiave — tipo A/B)

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni (c.d. "tipo A"); b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (c.d. "tipo B").

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

2-bis. L'autorizzazione è in ogni caso soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio, il comune verifica la sussistenza del documento.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa regionale, dal sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

5. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) il settore merceologico e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

9. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

16. Il termine per la presentazione e istruttoria delle domande di rilascio non può comunque superare i novanta giorni dalla data di ricevimento, decorsi i quali le domande si intendono accolte in assenza di comunicazione del provvedimento di diniego (silenzio-assenso).

Nota: il regime concessorio dei posteggi (art.28 co.1 lett. a, "tipo A") è stato investito dalla direttiva UE Bolkestein 2006/123/CE, che impone la messa a gara delle concessioni di beni pubblici scarsi. Il Consiglio di Stato, con la storica sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 17-18/2021 e successive pronunce (tra cui la sent. n. 9266/2024), ha ribadito che la direttiva si applica anche al commercio su aree pubbliche e che le proroghe automatiche delle concessioni sono in contrasto col diritto UE; il D.L. 34/2020 ("decreto Rilancio") aveva previsto una proroga generalizzata al 31/12/2032 poi oggetto di procedura d'infrazione UE e superata dalla giurisprudenza successiva — materia in evoluzione, verificare sempre lo stato più aggiornato prima di un utilizzo in sede di esame. Ambito selezionato: riportati i commi più rilevanti dell'art.28; restano fuori le disposizioni di dettaglio sui commi 7-8, 12-15, 17-18 (deleghe regionali, agevolazioni tributarie), per scelta di ambito.
14
Edilizia e Ambiente
🎯 ambito selezionato
Riferimento normativo: DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) e D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) — solo gli articoli sui poteri di vigilanza e repressione degli abusi, di diretta competenza della polizia locale: vigilanza urbanistico-edilizia, sospensione lavori abusivi, demolizione, divieto di abbandono rifiuti, sanzioni. Il DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia, ~140 articoli) e il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente, ~318 articoli) sono codici tecnici molto estesi: questo capitolo non ne riporta la disciplina sostanziale (titoli abilitativi, VIA, autorizzazioni, gestione impianti) ma solo la parte di controllo/sanzione con cui un operatore di polizia locale opera concretamente sul territorio. Testo aggiornato al Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024 conv. L. 105/2024) per il DPR 380/2001 e al D.L. 116/2025 (introduzione artt.255-bis e 255-ter) per il D.Lgs. 152/2006. Fonte: brocardi.it (verbatim articolo per articolo).
Vigilanza e repressione degli abusi edilizi (DPR 380/2001)
Art. 3Definizioni degli interventi edilizi (DPR 380/2001)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; sono ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio e per quelli ubicati nei centri e nuclei storici consolidati, tali interventi costituiscono ristrutturazione edilizia solo ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali, tra l'altro: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente; e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni) utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, salvo che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici qualifichino come nuova costruzione, ovvero che comportino un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o materiali e di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino trasformazione permanente del suolo inedificato.

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Nota: questa classificazione (dalla più lieve, manutenzione ordinaria, alla più incisiva, nuova costruzione) determina il titolo abilitativo richiesto e, di conseguenza, la sanzione applicabile in caso di abuso — presupposto logico degli artt.27/31/36/44 di questo capitolo.

Art. 27Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Art. 31Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo chiave)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01.

Art. 36Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ("doppia conformità").

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Art. 36-bisAccertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali (introdotto dal Decreto Salva Casa, D.L. 69/2024)

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione ("doppia conformità attenuata"). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato, degli interventi necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del DPR 445/2000.

3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento. L'autorità competente si pronuncia entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro novanta giorni; decorsi i termini si forma il silenzio-assenso.

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo: a) pari al doppio del contributo di costruzione, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o in caso di variazioni essenziali (incremento non applicato se l'intervento risulta di doppia conformità); b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'Agenzia delle entrate, in misura non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza o difformità dalla segnalazione certificata, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti di doppia conformità.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria ex art.167 co.1 del Codice dei beni culturali.

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta (silenzio-assenso). In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile applica le sanzioni previste dal presente testo unico.

✅ Novità Decreto Salva Casa (D.L. 29 maggio 2024, n. 69, conv. L. 24 luglio 2024, n. 105): l'art.36-bis introduce, accanto alla sanatoria "ordinaria" dell'art.36 (che richiede la doppia conformità piena), una sanatoria attenuata per le difformità parziali/variazioni essenziali con requisiti meno stringenti — principale differenza rispetto all'art.36 preesistente.

Art. 44Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio (art.30 co.1). La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

Divieto di abbandono e sanzioni sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006)
Art. 183Definizioni (estratto — solo le voci rilevanti per gli articoli sanzionatori di questo capitolo)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b).

Art. 179Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici.

3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Art. 192Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 255Abbandono di rifiuti non pericolosi (articolo chiave — sanzioni aggiornate)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del Codice della Strada.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nell'ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Art. 255-bisAbbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo introdotto dal D.L. 116/2025)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.

Art. 255-terAbbandono di rifiuti pericolosi (articolo introdotto dal D.L. 116/2025)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Art. 256Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. [Lettere a) e b) ABROGATE dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 — le relative aggravanti sono confluite nei nuovi delitti autonomi artt.255-bis/255-ter, già trattati sopra]

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. [Comma ABROGATO dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle stesse, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni dell'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

⚠️ Nota: le lettere a)/b) del comma 1-bis (aggravanti per pericolo alla salute/ambiente o siti contaminati) sono state abrogate dal D.L. 116/2025 perché il loro contenuto è confluito nei nuovi delitti autonomi artt.255-bis (rifiuti non pericolosi) e 255-ter (rifiuti pericolosi), già trattati in questo capitolo — stessa riforma, stessa data.

Titoli abilitativi edilizi (artt.6, 10, 37 DPR 380/2001)
Art. 6Attività edilizia libera (estratto — elenco esemplificativo)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: interventi di manutenzione ordinaria; eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni; opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo; movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola; serre mobili stagionali senza strutture in muratura; opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, entro il limite temporale di 180 giorni.

2. Previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza permesso di costruire e senza SCIA: interventi di manutenzione straordinaria "leggera"; opere stagionali/temporanee entro 90 giorni; pannelli solari, fotovoltaici e termici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A; modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa.

Art. 10Interventi subordinati a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero, limitatamente agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di immobili con modifiche della sagoma, salvo che siano soggetti a vincoli.

Art. 37Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività

1. La realizzazione di interventi edilizi soggetti a SCIA in assenza della segnalazione, ovvero in difformità da essa, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

Classificazione dei rifiuti (art.184 D.Lgs.152/2006)
Art. 184Classificazione (articolo chiave)

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti a uso di civile abitazione, nonché i rifiuti non pericolosi provenienti da altri luoghi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti domestici, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette a uso pubblico, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi come giardini e parchi, i rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

3. Sono rifiuti speciali, tra gli altri: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio; i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque; i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; i veicoli fuori uso.

Procedimento del permesso di costruire e difformità (artt.20, 34 DPR 380/2001)
Art. 20Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (articolo chiave)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata allo sportello unico, corredata da attestazione di legittimazione, elaborati progettuali e dichiarazione del progettista che asseveri la conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla normativa di settore.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. L'esame delle domande segue l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, per la richiesta di documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente/responsabile entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3; in caso di motivi ostativi comunicati ai sensi della L.241/1990, il termine è di quaranta giorni.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

13. Chi, nelle dichiarazioni o asseverazioni che corredano la domanda di permesso di costruire, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 34Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e a spese dei responsabili dell'abuso, entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine, la rimozione o la demolizione sono eseguite a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla L.392/1978, della parte dell'opera realizzata in difformità, se destinata ad uso residenziale, o pari al doppio del valore di mercato, determinato dall'Agenzia del Territorio, per le opere adibite ad usi diversi (cosiddetta "fiscalizzazione" dell'abuso).

Bonifica dei siti contaminati (art.242 D.Lgs.152/2006)
Art. 242Procedure operative ed amministrative

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi dell'art.304, comma 2.

2. Il responsabile conduce indagini preliminari; se le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sono superate, provvede al ripristino della zona contaminata e ne dà comunicazione al comune e alla provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione, mediante autocertificazione.

3. Qualora si accerti il superamento anche di un solo valore di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), il responsabile lo notifica immediatamente al comune e alla provincia territorialmente competenti, con descrizione delle misure di prevenzione adottate; entro trenta giorni dalla notifica presenta alla regione il piano di caratterizzazione, che la regione approva entro i successivi trenta giorni.

Nota: l'art.255 distingue nettamente tre livelli di gravità: illecito penale-contravvenzionale per l'abbandono generico (comma 1, ammenda + sospensione patente se con veicolo a motore), reato più grave con arresto per titolari d'impresa/enti che abbandonano rifiuti in modo sistematico (comma 1.1), e sanzione amministrativa per il "littering" minore accanto ai cassonetti (comma 1.2, anche fermo veicolo per un mese se con veicolo a motore) — quest'ultima è oggi accertabile anche senza contestazione immediata tramite le immagini delle fototrappole/videosorveglianza (comma 1-ter, riforma 2023), uno strumento sempre più diffuso nell'attività di polizia locale contro l'abbandono di rifiuti. Novità 2025 (D.L. 116/2025): introdotti i nuovi artt.255-bis (rifiuti non pericolosi in casi aggravati — pericolo per la salute/ambiente o siti contaminati, pena detentiva 6 mesi-5 anni) e 255-ter (rifiuti pericolosi, pena detentiva 1-5 anni, fino a 6 anni e 6 mesi in caso di aggravanti) — un salto di qualità sanzionatorio da mera contravvenzione a delitto per le ipotesi più gravi, particolarmente rilevante per la polizia locale nell'attività di controllo ambientale sul territorio. L'art.27 co.3 DPR 380/2001 attribuisce al dirigente/responsabile comunale (spesso in raccordo con la polizia locale) il potere di ordinare l'immediata sospensione dei lavori abusivi, con successivo sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco — potere di primario rilievo operativo. Gli artt.6/10/37 chiariscono la gradualità dei titoli abilitativi (attività libera → SCIA → permesso di costruire) e le conseguenze sanzionatorie della SCIA violata. L'art.184 Cod.Ambiente è la base per distinguere rifiuti urbani/speciali ai fini della competenza sulla gestione (comunale per gli urbani, del produttore per gli speciali). Questo capitolo copre solo la vigilanza/repressione e i titoli abilitativi di base; la disciplina sostanziale completa di VIA/VAS, autorizzazioni ambientali e gestione rifiuti resta fuori dal perimetro.
💻 Parte 5 — Digitale e privacy
15
Competenze Digitali
🎯 ambito selezionato
Riferimento normativo: D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 — Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in fase di riforma (L. 167/2025, delega al Governo). Il CAD ha oltre 100 articoli su infrastrutture, governance digitale e servizi IT della P.A.: questo capitolo riporta solo le definizioni e gli istituti di uso quotidiano per un operatore di polizia locale — documento informatico e suo valore probatorio, domicilio digitale, identità digitale (SPID/CIE), istanze telematiche, principi generali di digitalizzazione, responsabile per la transizione digitale, conservazione documentale, disponibilità/sicurezza dei dati. Fonte: bosettiegatti.eu e brocardi.it (verbatim articolo per articolo).
Definizioni (art.1)
Art. 1Definizioni (estratto)

p) documento informatico: "il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

s) firma digitale: "un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".

n-ter) domicilio digitale: "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato [...] valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".

u-quater) identità digitale: "la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64".

Nota: le definizioni di "firma elettronica" e "firma elettronica qualificata" in senso stretto non sono contenute nell'art.1 CAD, che per queste rinvia al Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS).

Domicilio digitale (art.3-bis)
Art. 3-bisIdentità digitale e domicilio digitale (estratto)

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con la persona fisica esclusivamente tramite il domicilio digitale, salvo le modalità transitorie di cui ai commi seguenti.

4-quinquies. È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.

Documento informatico e valore probatorio (artt.20-21)
Art. 20Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici (articolo chiave)

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida.

Art. 21Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

1, 2, 3, 4. Abrogati.

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, primo comma, n. 13, del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Identità digitale, SPID e istanze telematiche (artt.64-65)
Art. 64Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) (articolo chiave)

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. (Comma di natura transitoria, riferito a termini ormai scaduti — non più di rilievo operativo attuale.)

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

Art. 65Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (art.62)
Art. 62Anagrafe nazionale della popolazione residente — ANPR

1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale; i risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del TUEL, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni, garantendo agli stessi i servizi necessari all'utilizzo del medesimo.

2-ter. Con uno o più decreti sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione.

2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ex art.54 co.3 TUEL, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici, anche in modalità telematica. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni.

3-bis. I soggetti abilitati accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, in qualità di titolari autonomi del trattamento, e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso.

4. Con apposito decreto sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni, nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, o garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali; b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra cui l'invio telematico delle attestazioni e dichiarazioni di nascita e morte.

6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR e l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

Nota: l'ANPR ha sostituito le anagrafi comunali cartacee/locali (INA e AIRE), centralizzando i dati anagrafici presso il Ministero dell'Interno — rilevante per la polizia locale nell'attività quotidiana di verifica di identità/residenza, che oggi passa attraverso questa banca dati nazionale invece delle vecchie anagrafi comunali autonome.

Responsabile per la transizione digitale (art.17) e conservazione documentale (art.44)
Art. 17Responsabile per la transizione digitale (estratto)

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo tramite un ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di uffici dirigenziali generali, cui affidare, tra gli altri, i compiti relativi a: coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, definizione e attuazione del piano di digitalizzazione, indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei sistemi informativi, accesso alle amministrazioni tramite più canali, sicurezza informatica, accessibilità e fruibilità delle informazioni.

1-ter. Il dirigente responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice politico.

Art. 44Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici, nel rispetto delle Linee guida.

1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici è affidato ad un responsabile che opera d'intesa con il responsabile della transizione digitale di cui all'articolo 17, con il responsabile della protezione dei dati personali e con il responsabile del sistema di conservazione, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione documentale provvede alla trasmissione al sistema di conservazione dei fascicoli e delle serie documentarie, ivi compresi i fascicoli relativi a procedimenti conclusi.

1-ter. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

1-quater. Le attività del sistema di conservazione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Art. 12Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa (estratto)

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano della performance, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.

Dati delle pubbliche amministrazioni: disponibilità e sicurezza (artt.50-51)
Art. 50Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni (articolo chiave — principio "once only")

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.

Art. 51Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

1. Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture.

1-bis. L'AgID attua, per quanto di propria competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per il servizio erogato e il ritorno alla normale operatività.

Diritti digitali dei cittadini: pagamenti e partecipazione (artt.5, 9)
Art. 5Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti a esse spettanti a qualsiasi titolo dovuti con sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti di pagamento elettronico, la sicurezza informatica nella gestione di qualunque pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce le linee guida di attuazione del presente articolo.

Art. 9Partecipazione democratica elettronica

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali promuovono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per favorire la partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi, nonché per migliorare la qualità degli atti, anche attraverso l'utilizzo, ove possibile e nei limiti delle risorse disponibili, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.

Nota: l'art.17 individua il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), figura chiave nella digitalizzazione degli enti locali (spesso coincidente, nei comuni di minori dimensioni, con altre figure apicali) — il dato più testato è la sua dipendenza funzionale diretta dall'organo di vertice politico (sindaco/giunta), non dal segretario o dal dirigente di settore. L'art.44 disciplina la conservazione digitale a norma, distinta dalla mera gestione documentale corrente: garantisce nel tempo autenticità/integrità/leggibilità dei documenti informatici, con trasmissione periodica (almeno annuale) al sistema di conservazione. L'art.50 è la base normativa del principio "once only" (il cittadino non deve fornire più volte dati già in possesso di un'altra PA): i dati vanno resi accessibili alle altre amministrazioni quando necessari ai loro compiti istituzionali, senza oneri per la richiedente. L'art.51 affida alle Linee guida AgID l'individuazione delle soluzioni tecniche per sicurezza/continuità operativa, e attribuisce all'AgID l'attuazione del Quadro strategico nazionale di cybersicurezza.
Nota: l'art.20 co.1-bis distingue nettamente tre livelli di efficacia probatoria del documento informatico: forma scritta piena ex art.2702 c.c. (con firma digitale/qualificata/avanzata o processo identificativo AgID), oppure valutazione libera del giudice per gli altri casi — distinzione rilevante per la validità di verbali/atti amministrativi informatici. L'art.64 disciplina il duplice canale di accesso ai servizi online della P.A. (SPID e CIE) reso via via obbligatorio per le amministrazioni; l'art.65 stabilisce quando un'istanza telematica al Comune (es. richiesta di accesso agli atti, segnalazione, autocertificazione) è validamente presentata senza necessità di sottoscrizione autografa. Il CAD è oggetto di riforma in corso (L.167/2025, delega): il testo qui riportato è quello vigente al momento della stesura di questo capitolo. Ambito selezionato: restano fuori i concetti di cultura digitale generale non codificati in un singolo articolo del CAD (es. phishing, autenticazione a due fattori, cloud computing — nozioni di sicurezza informatica trasversali, non specifiche di questa legge) e le leggi/enti distinti dal CAD (Regolamento eIDAS2 UE, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale istituita con D.L.82/2021, non D.Lgs.82/2005).
16
Protezione dei Dati Personali (GDPR)
🎯 ambito selezionato
Riferimento normativo: D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 — Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Testo integrale (50 articoli, 8 Capi), aggiornato ad aprile 2024. È la disciplina di protezione dati specifica per le attività di polizia — distinta e separata dal GDPR generale (Regolamento UE 2016/679), che si applica invece ai trattamenti "ordinari" della P.A. (es. gestione anagrafe, personale, servizi al cittadino) e non è riprodotto in questo capitolo. Fonte: PDF ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it), testo verbatim comma per comma.
Capo I — Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

2. Il presente decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

3. Il presente decreto non si applica ai trattamenti di dati personali: a) effettuati nello svolgimento di attività concernenti la sicurezza nazionale o rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea e per tutte le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea; b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea.

Art. 2Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); b) trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; c) limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; d) pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; e) profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; f) archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; g) autorità competente: 1) qualsiasi autorità pubblica dello Stato, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; 2) qualsiasi altro organismo o entità incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; h) titolare del trattamento: l'autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o dello Stato, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato; i) responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; l) destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione europea o dello Stato non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento; m) violazione dei dati personali: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; n) dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; o) dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; p) dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; q) file di log: registro degli accessi e delle operazioni; r) autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita negli Stati membri ai sensi dell'articolo 41 della direttiva; s) il Garante: autorità di controllo nell'ordinamento interno, individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, istituito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; t) organizzazione internazionale: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati; u) Codice: Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; v) Stato membro: Stato membro dell'Unione europea; z) Paese terzo: Stato non membro dell'Unione europea; aa) direttiva: la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; bb) regolamento UE: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; cc) Forze di polizia: le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3Principi applicabili al trattamento di dati personali (articolo chiave)

1. I dati personali di cui all'articolo 1, comma 2, sono: a) trattati in modo lecito e corretto; b) raccolti per finalità determinate, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; e) conservati con modalità che consentano l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine; f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.

2. Il trattamento per una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, diversa da quella per cui i dati sono raccolti, è consentito se il titolare del trattamento, anche se diverso da quello che ha raccolto i dati, è autorizzato a trattarli per detta finalità, conformemente al diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno e se il trattamento è necessario e proporzionato a tale diversa finalità, conformemente al diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno.

3. Il trattamento per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, può comprendere l'archiviazione nel pubblico interesse, l'utilizzo scientifico, storico o statistico, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati.

4. Il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4Conservazione e verifica della qualità dei dati, distinzione tra categorie di interessati e di dati

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della finalità del trattamento e per quanto possibile, distingue i dati personali in relazione alle diverse categorie di interessati previste dalla legge e i dati fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni. La distinzione in relazione alle diverse categorie di interessati si applica, in particolare, alle seguenti categorie di interessati: persone sottoposte a indagine; imputati; persone sottoposte a indagine o imputate in procedimento connesso o collegato; persone condannate con sentenza definitiva; persone offese dal reato; parti civili; persone informate sui fatti; testimoni.

2. Le autorità competenti adottano misure adeguate a garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine ciascuna autorità competente, per quanto possibile, verifica la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili e correda la loro trasmissione delle informazioni che consentono all'autorità ricevente di valutarne il grado di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilità.

3. Quando risulta che i dati personali sono stati trasmessi illecitamente o sono inesatti, il destinatario ne è tempestivamente informato. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell'articolo 12.

Art. 5Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito se è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e si basa sul diritto dell'Unione europea o su disposizioni di legge o di regolamento o su atti amministrativi generali che individuano i dati personali e le finalità del trattamento.

2. Con decreto, rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui al comma 1, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso, le modalità di consultazione, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13. I termini di conservazione sono determinati in conformità ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalità perseguite.

Art. 6Condizioni di trattamento specifiche

1. I dati personali raccolti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, non possono essere trattati per finalità diverse, salvo che tale trattamento sia consentito dal diritto dell'Unione europea o dalla legge.

2. Ai trattamenti eseguiti per finalità diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, comprese le attività di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche, si applica il regolamento UE, salve le disposizioni di cui all'articolo 58 del Codice.

3. Se il diritto dell'Unione europea o le disposizioni legislative o regolamentari prevedono condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali, l'autorità competente che trasmette tali dati informa il destinatario delle condizioni e dell'obbligo di rispettarle.

4. L'autorità competente che trasmette i dati applica le stesse condizioni previste per le trasmissioni di dati all'interno dello Stato ai destinatari di altri Stati membri o ad agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Il trattamento di dati di cui all'articolo 9 del regolamento UE è autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

Art. 8Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

1. Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell'interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di legge.

2. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato. In ogni caso è garantito il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento.

3. Le decisioni di cui al comma 1 non possono basarsi sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE, salvo che siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

4. Fermo il divieto di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è vietata la profilazione finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE.

Capo II — Diritti dell'interessato
Art. 9Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure adeguate a fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all'articolo 10 ed effettua le comunicazioni relative al trattamento di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27, in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica, se possibile con le stesse modalità della richiesta.

2. Il titolare del trattamento facilita l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 14 da parte dell'interessato.

3. Il titolare del trattamento informa l'interessato senza ingiustificato ritardo e per iscritto dell'esito della sua richiesta.

4. È assicurata la gratuità del rilascio di informazioni ai sensi dell'articolo 10 e dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento UE.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, con decreto adottato dal Ministro competente sono individuati, ove necessario anche per categorie, i trattamenti non occasionali effettuati con strumenti elettronici per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, previsti da disposizioni di legge o di regolamento, nonché i relativi titolari.

Art. 10Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato

1. Il titolare del trattamento mette a disposizione dell'interessato, anche sul proprio sito internet, le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se previsto; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; d) la sussistenza del diritto di proporre reclamo al Garante e i relativi dati di contatto; e) la sussistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del trattamento, quando previsto da disposizioni di legge o di regolamento, fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni, funzionali all'esercizio dei propri diritti: a) il titolo giuridico del trattamento; b) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri per determinare tale periodo; c) le categorie di destinatari dei dati personali, anche in Paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali; d) le ulteriori informazioni ritenute utili all'esercizio dei diritti, in particolare nel caso in cui i dati personali siano stati raccolti all'insaputa dell'interessato.

Art. 11Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma dell'esistenza di un trattamento in corso di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: a) le finalità e il titolo giuridico del trattamento; b) le categorie di dati personali trattati; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati; d) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri per determinare tale periodo; e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; f) il diritto di proporre reclamo al Garante, con i relativi dati di contatto; g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, il titolare del trattamento informa l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei relativi motivi, nonché del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale.

3. Il titolare del trattamento documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di cui al comma 2. Tali informazioni sono rese disponibili al Garante.

Art. 12Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 e 2, il titolare del trattamento cancella senza ingiustificato ritardo i dati personali, quando il trattamento si pone in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 o 7 e in ogni altro caso previsto dalla legge.

3. In luogo della cancellazione, il titolare del trattamento limita il trattamento quando l'esattezza dei dati, contestata dall'interessato, non può essere accertata o se i dati devono essere conservati a fini probatori.

4. Quando il trattamento è limitato per l'impossibilità di accertare l'esattezza dei dati, il titolare del trattamento informa l'interessato prima di revocare la limitazione.

5. L'interessato ha diritto di essere informato per iscritto dal titolare del trattamento del rifiuto di rettifica, di cancellazione o di limitazione del trattamento e dei relativi motivi, nonché del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale.

7. Il titolare del trattamento comunica le rettifiche dei dati personali inesatti all'autorità competente da cui provengono.

8. Qualora i dati personali siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il titolare del trattamento ne informa i destinatari e questi provvedono, sotto la propria responsabilità, alla rettifica o cancellazione dei dati personali ovvero alla limitazione del trattamento.

Art. 13Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte del Garante

1. Al di fuori dei casi di trattamento effettuato dall'autorità giudiziaria per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del codice.

2. Il titolare del trattamento informa l'interessato della facoltà di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Art. 14Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato

1. I diritti di cui agli articoli 10, 11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti. Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, può chiedere, con le modalità di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma 5, nonché l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di: a) non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza; b) tutelare la sicurezza pubblica; c) tutelare la sicurezza nazionale; d) tutelare i diritti e le libertà altrui.

Capo III — Titolare e responsabile del trattamento
Sezione I — Obblighi generali
Art. 15Obblighi del titolare del trattamento

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle norme del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma 1 sono riesaminate e aggiornate qualora necessario e, ove proporzionato rispetto all'attività di trattamento, includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

Art. 16Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili e dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quale la pseudonimizzazione, per garantire la protezione dei dati e per tutelare i diritti degli interessati, in conformità alle norme del presente decreto.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, tali misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Art. 17Contitolari del trattamento

1. Due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento sono contitolari del trattamento.

2. I contitolari del trattamento determinano mediante accordo con modalità trasparenti gli ambiti delle rispettive responsabilità per l'osservanza delle norme di cui al presente decreto, salvo che detti ambiti siano determinati dal diritto dell'Unione europea o da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Con l'accordo di cui al comma 2 è designato il punto di contatto per gli interessati. Indipendentemente dalle disposizioni di tale accordo, l'interessato può esercitare i diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Art. 18Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre a responsabili del trattamento che garantiscono misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza preventiva autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

3. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento è disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che prevede l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Tale contratto o diverso atto giuridico prevede anche che il responsabile del trattamento: a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento; b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire il rispetto delle disposizioni relative ai diritti dell'interessato; d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi di trattamento di dati e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione europea o la legge preveda la conservazione dei dati personali; e) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo; f) rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e 3 nel caso di ricorso ad altro responsabile del trattamento.

4. Il contratto o il diverso atto di cui al comma 3 è stipulato per iscritto, anche in formato elettronico.

5. Se un responsabile del trattamento determina, in violazione del presente decreto, le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato titolare del trattamento.

Art. 19Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento può trattare i dati personali cui ha accesso solo in conformità alle istruzioni del titolare del trattamento, salvo che sia diversamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Art. 20Registri delle attività di trattamento

1. I titolari del trattamento tengono un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se previsti, di ogni contitolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi o presso organizzazioni internazionali; d) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; e) se previsto, il ricorso alla profilazione; f) se previste, le categorie di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o verso organizzazioni internazionali; g) un'indicazione del titolo giuridico del trattamento cui sono destinati i dati personali, anche in caso di trasferimento; h) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati personali; i) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 25, comma 1.

2. I responsabili del trattamento tengono un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agiscono e, se esistente, del responsabile della protezione dei dati; b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; c) i trasferimenti di dati personali effettuati su istruzione del titolare del trattamento verso un Paese terzo o verso un'organizzazione internazionale; d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 25, comma 1.

3. I registri di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono tali registri a disposizione del Garante.

Art. 21Registrazione

1. Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono registrate in appositi file di log, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.

3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, per finalità di controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali.

4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante.

Art. 22Cooperazione con il Garante

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con il Garante.

Art. 23Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Se il trattamento, per l'uso di nuove tecnologie e per la sua natura, per l'ambito di applicazione, per il contesto e per le finalità, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo impatto sulla protezione dei dati personali.

2. La valutazione di cui al comma 1 contiene una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme del presente decreto.

Art. 24Consultazione preventiva del Garante

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento consultano il Garante prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se: a) una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 23 indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; oppure b) il tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati anche in ragione dell'utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi ovvero di dati genetici o biometrici.

2. Il Garante è consultato nel corso dell'esame di un progetto di legge o di uno schema di decreto legislativo ovvero di uno schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali.

3. Il Garante può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del comma 1.

4. Il titolare del trattamento trasmette al Garante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 23 e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire a detta autorità di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

5. Ove ritenga che il trattamento di cui al comma 1 violi le disposizioni del presente decreto, il Garante fornisce, entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere per iscritto al titolare del trattamento e, se esistente, al responsabile del trattamento. Il Garante si avvale dei poteri di cui all'articolo 37, comma 3.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato di un mese nel caso di trattamento complesso. Il Garante informa della proroga e dei motivi del ritardo il titolare del trattamento e, se esistente, il responsabile del trattamento, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

Sezione II — Sicurezza dei dati personali
Art. 25Sicurezza del trattamento

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del grado di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati.

2. Per il trattamento automatizzato il titolare o il responsabile del trattamento, previa valutazione dei rischi, adottano misure volte a: a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»); b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»); c) impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»); d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»); e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»); f) garantire la possibilità di individuare i soggetti ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»); g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»); h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»); i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»); l) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).

Art. 26Notifica al Garante di una violazione di dati personali

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in caso di violazione di dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante con le modalità di cui all'articolo 33 del regolamento UE.

2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali che sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento di un altro Stato membro, le informazioni previste dal citato articolo 33 del regolamento UE sono comunicate, senza ingiustificato ritardo, al titolare del trattamento di tale Stato membro.

Art. 27Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato

1. Quando la violazione di dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si osservano le disposizioni in tema di comunicazioni di cui all'articolo 34 del regolamento UE.

2. La comunicazione all'interessato di cui al comma 1 può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all'articolo 14, comma 2.

Sezione III — Responsabile della protezione dei dati
Art. 28Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati.

2. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 30.

3. Può essere designato un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità competenti, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e, salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, li comunica al Garante.

Art. 29Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia coinvolto adeguatamente e tempestivamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento coadiuva il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 30 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti, per accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Art. 30Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti: a) informare il titolare del trattamento e i dipendenti che effettuano il trattamento degli obblighi derivanti dal presente decreto nonché da altre disposizioni dell'Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati; b) vigilare sull'osservanza del presente decreto e di altre disposizioni dell'Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati nonché delle previsioni di programma del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 23; d) cooperare con il Garante; e) fungere da punto di contatto per il Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 24, ed effettuare, ove necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Capo IV — Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Art. 31Principi generali in materia di trasferimento di dati personali

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi verso un altro Paese terzo o un'altra organizzazione internazionale è consentito se: a) il trasferimento è necessario per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2; b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale che sia un'autorità competente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2; c) qualora i dati personali siano trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro, tale Stato ha fornito la propria autorizzazione preliminare al trasferimento conformemente al proprio diritto nazionale; d) la Commissione europea ha adottato una decisione di adeguatezza, a norma dell'articolo 32 o, in mancanza, sono state fornite o esistono garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 33; in assenza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche ai sensi dell'articolo 34; e e) in caso di trasferimento successivo a un altro Paese terzo o a un'altra organizzazione internazionale, l'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorità competente dello stesso Stato membro autorizza il trasferimento successivo dopo avere valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti.

2. In assenza dell'autorizzazione preliminare di un altro Stato membro di cui al comma 1, lettera c), il trasferimento di dati personali è consentito solo se necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e l'autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione preliminare è informata senza ritardo.

Art. 32Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale è consentito se la Commissione europea ha deciso che il Paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del Paese terzo, o l'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso non sono necessarie autorizzazioni specifiche.

Art. 33Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate

1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una decisione di adeguatezza di cui all'articolo 32, il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale è consentito se: a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali attraverso uno strumento giuridicamente vincolante; o b) il titolare del trattamento, valutate tutte le circostanze relative allo specifico trasferimento, ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento informa il Garante dei trasferimenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera b), e ne conserva documentazione che, su richiesta, mette a disposizione del Garante, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, dell'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Art. 34Deroghe in situazioni specifiche

1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 32 o di garanzie adeguate di cui all'articolo 33, il trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale sono consentiti se necessari per una delle seguenti finalità: a) per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona; b) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato quando lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali; c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo; d) in singoli casi, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2; e) in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), i dati personali non sono trasferiti se l'autorità competente che effettua il trasferimento valuta i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalenti rispetto all'interesse pubblico al trasferimento.

3. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del Garante con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, dell'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Art. 35Trasferimenti di dati personali a destinatari stabiliti in Paesi terzi

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al comma 2, le autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), possono, in singoli e specifici casi previsti da norme di legge o di regolamento o dal diritto dell'Unione europea, trasferire dati personali direttamente a destinatari stabiliti in Paesi terzi se: a) il trasferimento è strettamente necessario per l'assolvimento di un compito previsto dal diritto dell'Unione europea o dall'ordinamento interno, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2; b) l'autorità competente che effettua il trasferimento valuta che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento; c) l'autorità competente che effettua il trasferimento ritiene che il trasferimento a un'autorità per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nel Paese terzo sia inefficace o inidoneo, in particolare in quanto non può essere effettuato tempestivamente; d) l'autorità competente ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, nel Paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, salvo che ciò pregiudichi la finalità per cui il trasferimento è effettuato; e) l'autorità competente che effettua il trasferimento informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali devono essere trattati, a condizione che tale trattamento sia necessario.

2. Per accordo internazionale di cui al comma 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra gli Stati membri e Paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.

3. L'autorità competente informa il Garante dei trasferimenti previsti dal presente articolo.

4. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 è documentato.

Art. 36Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali e accordi internazionali precedentemente conclusi

1. In relazione ai Paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, sono adottate misure appropriate per le finalità di cui all'articolo 50 del regolamento UE.

2. Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi anteriormente al 6 maggio 2016 e che sono conformi al diritto dell'Unione europea applicabile a tale data.

Capo V — Tutela e sanzioni amministrative
Art. 37Autorità di controllo

1. Il Garante è l'autorità di controllo incaricata di vigilare sull'applicazione delle norme di cui al presente decreto, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante le funzioni di cui all'articolo 154 del Codice, nonché le seguenti: a) promozione di una diffusa conoscenza e della consapevolezza circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti in relazione al trattamento; b) promozione della consapevolezza in capo ai titolari e responsabili del trattamento dell'importanza degli obblighi previsti dal presente decreto; c) espressione di pareri nei casi previsti dalla legge; d) rilascio, su richiesta dell'interessato, di informazioni in merito all'esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e, se del caso, cooperazione, a tal fine, con le autorità di controllo di altri Stati membri; e) trattazione dei reclami proposti da un interessato, da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'articolo 40 e compimento delle indagini sull'oggetto del reclamo, informando il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo; f) supporto agli interessati nella proposizione dei reclami; g) accertamento della liceità del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e informazione all'interessato entro un termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi del comma 3 di detto articolo, o dei motivi per cui non è stata effettuata; h) collaborazione, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e attività di assistenza reciproca, al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del presente decreto; i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti di cui all'articolo 24; m) contribuzione alle attività del comitato di cui all'articolo 68 del regolamento UE.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante i seguenti poteri: a) svolgere indagini sull'applicazione del presente decreto, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica. Lo svolgimento delle indagini è disciplinato dalle disposizioni del Codice; b) ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti; c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento in ordine alle possibili violazioni delle norme del presente decreto; d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente decreto, se del caso, con specifiche modalità ed entro un determinato termine, ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 12; e) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto e il blocco dello stesso; f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni del presente decreto; g) denunciare i reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; h) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta, da trasmettere al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del Codice e da mettere a disposizione del pubblico, della Commissione europea e del comitato di cui all'articolo 68 del regolamento UE, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di sanzioni imposte.

4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi, nelle forme e con le garanzie previste dalla legge.

5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2 e 3 sono esercitati senza spese per l'interessato o per il responsabile della protezione dati. Il Garante non provvede in ordine alle richieste manifestamente infondate o inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi elementi, richieste già rigettate.

6. Il Garante non è competente in ordine al controllo del rispetto delle norme del presente decreto, limitatamente ai trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero.

Art. 38Assistenza reciproca

1. Il Garante coopera con la Commissione europea al fine di contribuire alla coerente applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, scambia con le autorità di controllo degli altri Stati membri le informazioni utili e presta assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente decreto in maniera coerente, e di cooperare efficacemente con loro. L'assistenza reciproca comprende le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di effettuare consultazioni, ispezioni e indagini.

2. Il Garante adotta, con proprio provvedimento, le misure di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento UE.

3. Le richieste di assistenza sono conformi alle modalità di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento UE.

4. Il Garante non può rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che sia incompetente o l'intervento richiesto violi il diritto interno o dell'Unione europea.

5. Il Garante osserva le disposizioni di cui all'articolo 61, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento UE.

Art. 39Reclamo al Garante e ricorso giurisdizionale

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, l'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del presente decreto, può proporre reclamo al Garante, con le modalità di cui agli articoli 142 e 143 del Codice.

2. Il Garante informa l'interessato dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità del ricorso giurisdizionale.

3. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto in violazione dei suoi diritti, l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto e regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo I, capo II del Codice.

Art. 40Rappresentanza degli interessati

1. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, al fine di esercitare per suo conto i diritti di cui all'articolo 39, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.

Art. 41Diritto al risarcimento

1. Il titolare o il responsabile del trattamento sono tenuti, a norma dell'articolo 82 del regolamento UE, al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato da un trattamento o da qualsiasi altro atto compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 42Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), all'articolo 4, commi 2 e 3, all'articolo 6, commi 3 e 4, all'articolo 7, all'articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione amministrativa si applica al trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale in assenza della decisione di adeguatezza della Commissione europea, salvo quanto previsto dagli articoli 33 e 34.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 80.000 euro la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Con la medesima sanzione è punita la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, all'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 19, all'articolo 20, all'articolo 21, all'articolo 22, all'articolo 23, all'articolo 24, commi 1 e 4, all'articolo 26, all'articolo 27, all'articolo 28, commi 1 e 4, all'articolo 29, comma 2.

3. Nella determinazione della sanzione amministrativa da applicare secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), del regolamento UE.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dall'articolo 166 del Codice. Si applica altresì l'articolo 165 del Codice.

Capo VI — Illeciti penali
Art. 43Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'articolo 7 o dall'articolo 8, comma 4, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 44Falsità in atti e dichiarazioni al Garante

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, o nel corso di accertamenti riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 45Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, arreca un concreto nocumento a uno o più interessati è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 46Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente decreto importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale.

Capo VII — Disposizioni integrative sui trattamenti delle forze di polizia
Art. 47Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia (articolo chiave)

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 7, il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza assicura l'aggiornamento periodico, la proporzionalità, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati delle Forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui agli articoli da 2 a 7 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazione dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Art. 48Tutela dell'interessato

1. Restano ferme le disposizioni di cui dall'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, concernenti i controlli sul Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981, si applicano, oltre ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui al comma 1, ai dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 121 del 1981.

Capo VIII — Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
Art. 49Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati.

2. L'articolo 57 del Codice è abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5.

Art. 50Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nota: il D.Lgs. 51/2018 disciplina il trattamento dati quando la polizia locale agisce per le finalità dell'art.1 comma 2 (prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, sicurezza pubblica — es. attività di polizia giudiziaria, videosorveglianza a fini di sicurezza) — regime distinto da quello del GDPR generale, che si applica invece ai trattamenti amministrativi "ordinari" dell'ente locale (anagrafe, personale, tributi, servizi al cittadino). L'art.47 è la norma di raccordo più specifica per le Forze di polizia (incluse le polizie locali, quando esercitano funzioni di P.G. ex art.57 c.p.p.): i dati trattati a fini di polizia vanno tenuti separati da quelli amministrativi. ✅ Capitolo completo per il D.Lgs.51/2018 (tutti i 50 articoli).
Regolamento (UE) 2016/679 — GDPR generale (trattamenti amministrativi ordinari dell'ente locale, distinto dal D.Lgs.51/2018 sopra)
Il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ("GDPR") si applica ai trattamenti di dati personali svolti dagli enti locali fuori dalle finalità di polizia (prevenzione/indagine/repressione reati, sicurezza pubblica) disciplinate invece dal D.Lgs.51/2018 sopra: es. gestione anagrafe, personale, tributi, servizi al cittadino, procedimenti amministrativi generali. Il Regolamento ha 99 articoli in 11 Capi: per scelta di ambito, coerente con il resto di questo capitolo, sono riportati qui solo i 17 articoli più direttamente rilevanti e più frequentemente oggetto di domande d'esame — definizioni, principi generali, basi giuridiche del trattamento, categorie particolari di dati, consenso, informativa, diritto di accesso/cancellazione/portabilità, privacy by design/by default, responsabile del trattamento, registro dei trattamenti, notifica e comunicazione delle violazioni (data breach), valutazione d'impatto, responsabile della protezione dei dati (DPO). Fonte: brocardi.it (verbatim/quasi verbatim articolo per articolo). Gli altri 82 articoli del Regolamento restano fuori dal perimetro di questa sezione.
Art. 6 Reg. UE 2016/679Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti — per gli enti locali, la base giuridica ordinaria è quindi tipicamente la lettera e) (esecuzione di un compito di interesse pubblico/esercizio di pubblici poteri) o la lettera c) (obbligo legale).

Art. 7 Reg. UE 2016/679Condizioni per il consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso è prestato in una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L'interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il consenso, l'interessato ne è informato. È revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

Art. 13 Reg. UE 2016/679Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. Quando i dati personali relativi a un interessato sono raccolti presso l'interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, fornisce all'interessato le seguenti informazioni: identità e contatti del titolare (ed eventuale rappresentante); contatti del responsabile della protezione dei dati, se designato; finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica; qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse, gli interessi legittimi perseguiti; eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali; l'intenzione di trasferire dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, se applicabile.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: periodo di conservazione dei dati o criteri per determinarlo; diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità; diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; se la comunicazione dei dati è un obbligo legale o contrattuale e le conseguenze della mancata comunicazione; esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, con informazioni significative sulla logica utilizzata.

3. Se il titolare del trattamento intende trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa, prima di tale trattamento ulteriore fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Art. 15 Reg. UE 2016/679Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione previsto o criteri per determinarlo; diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione; diritto di reclamo a un'autorità di controllo; informazioni disponibili sull'origine dei dati, quando non raccolti presso l'interessato; esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Per ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Art. 25 Reg. UE 2016/679Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 30 Reg. UE 2016/679Registri delle attività di trattamento

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, contenente: nome e dati di contatto del titolare (e di eventuali contitolari, rappresentante, responsabile della protezione dei dati); finalità del trattamento; descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; categorie di destinatari; eventuali trasferimenti a paesi terzi; ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento.

3. I registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, nonché, ove applicabile, i rispettivi rappresentanti, mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo su richiesta.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale, o includa il trattamento di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati.

Art. 35 Reg. UE 2016/679Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge la valutazione d'impatto, si avvale della consulenza del responsabile della protezione dei dati, se designato.

3. La valutazione d'impatto è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

7. La valutazione contiene almeno: a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento; b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali.

Art. 4 Reg. UE 2016/679Definizioni

Ai fini del Regolamento si intende per: 1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; 2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali; 7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Art. 5 Reg. UE 2016/679Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza"); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità ("limitazione della finalità"); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati"); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza"); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("limitazione della conservazione"); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità e riservatezza").

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo ("responsabilizzazione").

Art. 9 Reg. UE 2016/679Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, tra gli altri, nei seguenti casi: a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito; b) il trattamento è necessario per assolvere obblighi in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale; c) tutela di un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica; g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante; h) finalità di medicina preventiva o diagnosi, assistenza o terapia sanitaria; i) motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; j) finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Art. 17 Reg. UE 2016/679Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico; l'interessato si oppone al trattamento; i dati sono stati trattati illecitamente; i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario, tra l'altro: per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; per adempiere un obbligo legale; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica/storica o statistica; per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Art. 20 Reg. UE 2016/679Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti, quando il trattamento si basa sul consenso o su un contratto ed è effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Art. 28 Reg. UE 2016/679Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.

3. Il trattamento da parte di un responsabile è disciplinato da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare, e preveda in particolare che il responsabile tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento determinando, con l'accordo del titolare del trattamento, le finalità e i mezzi del trattamento, il responsabile del trattamento è considerato un titolare del trattamento con riguardo a tale trattamento.

Art. 33 Reg. UE 2016/679Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprensiva di fatti riguardanti la violazione, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo tale da consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Art. 34 Reg. UE 2016/679Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il titolare ha messo in atto misure tecniche e organizzative di protezione adeguate, quali la cifratura; b) il titolare ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato; c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati (in tal caso si procede invece a una comunicazione pubblica).

Art. 37 Reg. UE 2016/679Designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO)

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogni qualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Art. 39 Reg. UE 2016/679Compiti del responsabile della protezione dei dati (DPO)

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti: a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento; b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati e delle politiche del titolare o responsabile in materia, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; d) cooperare con l'autorità di controllo; e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo su temi connessi al trattamento.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Nota: il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs.51/2018 hanno spesso articoli con lo stesso numero ma contenuto diverso (es. l'art.6 del GDPR generale tratta le basi giuridiche del trattamento, mentre l'art.6 del D.Lgs.51/2018 sopra tratta le "condizioni di trattamento specifiche" per le autorità di polizia) — leggere sempre con attenzione quale delle due leggi è richiamata dalla domanda. Restano fuori dal perimetro di questa sezione gli altri 92 articoli del Regolamento e l'intero Codice Privacy D.Lgs.196/2003 (che integra il GDPR nell'ordinamento italiano), per scelta di ambito legata all'eccessiva ampiezza rispetto alla rilevanza diretta per un concorso di polizia locale.